ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1995, recante: "Attribuzione all'ENEL S.p.a., ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attivita' per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996).(GU n.46 del 24-2-1996)
Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, alle pagine 38 e 39, dopo l'art. 35 e prima delle firme apposte in calce al decreto medesimo, si devono intendere inseriti i seguenti articoli 36 e 37, nonche' la data di emanazione del decreto: "Art. 36. (Collegio arbitrale) 1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro 60 giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione, due dalla Societa' ed il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti. 2. Il collegio arbitrale giudichera' secondo le norme di diritto ed in conformita' a quanto previsto dal codice di procedura civile. Art. 37. (Clausola generale di rinvio) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fara' riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico ed a quelle, in quanto applicabili, del codice civile. Roma, 28 dicembre 1995".