ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del
   commercio  e   dell'artigianato   28   dicembre   1995,   recante:
   "Attribuzione   all'ENEL   S.p.a.,   ai  sensi  dell'art.  14  del
   decreto-legge 11 luglio 1992,  n.  333,  convertito  con  legge  8
   agosto  1992,  n.  359,  della  concessione  delle  attivita'  per
   l'esercizio  del  pubblico  servizio  di  fornitura   dell'energia
   elettrica  nel  territorio  nazionale".  (Decreto  pubblicato  nel
   supplemento ordinario  n.  31  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
   generale - n. 39 del 16 febbraio 1996).
(GU n.46 del 24-2-1996)

  Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato  nel  sopra
indicato  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale, alle pagine
38 e 39, dopo l'art. 35 e prima  delle  firme  apposte  in  calce  al
decreto medesimo, si devono intendere inseriti i seguenti articoli 36
e 37, nonche' la data di emanazione del decreto:
                              "Art. 36.
                        (Collegio arbitrale)
   1.   Tutte   le   controversie  comunque  relative  alla  presente
convenzione,  ivi  comprese  quelle  concernenti  l'indennizzo  e  la
provvisionale,  per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro
60 giorni dalla richiesta  a  trattare  fatta  da  una  delle  parti,
saranno  deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri,
due nominati dall'Amministrazione, due dalla Societa'  ed  il  quinto
nominato  d'intesa  tra  le  parti  o,  in  caso  di  disaccordo, dal
Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola  delle
parti.
   2.  Il  collegio arbitrale giudichera' secondo le norme di diritto
ed in conformita' a quanto previsto dal codice di procedura civile.
                              Art. 37.
                    (Clausola generale di rinvio)
   Per tutto quanto non  espressamente  disciplinato  dalla  presente
convenzione,  si  fara'  riferimento  alle  norme che disciplinano il
servizio elettrico ed a quelle, in  quanto  applicabili,  del  codice
civile.
    Roma, 28 dicembre 1995".