Modificazione della misura dell'aliquota contributiva di cui all'art. 10, comma 1, punto 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377(GU n.51 del 1-3-1996)
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1996, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'art. 10, comma 1, punto 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' fissata con decorrenza 1 gennaio 1996 nella misura del 7,35%, di cui 6,35% assegnato alla gestione per il trattamento di fine rapporto e 1% assegnato alla assicurazione temporanea di gruppo per i casi di morte o di invalidita' dell'iscritto. A decorrere dalla medesima data la riserva di cui all'art. 17 della legge 29 luglio 1971, n. 587, e' pari all'intero ammontare del trattamento di fine rapporto maturato da tutti gli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.