GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 29 febbraio 1996 

  Precisazioni e modifiche dell'atto  26  febbraio  1996,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 48 del 27
febbraio 1996, recante  disposizioni  per  la  stampa  e  l'emittenza
radiotelevisiva  relative  alla campagna per le elezioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il  giorno  21
aprile 1996.
(GU n.52 del 2-3-1996)

                             IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il proprio atto 26 febbraio 1996, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  48  del 27 febbraio 1996,
recante disposizioni per  la  stampa  e  l'emittenza  radiotelevisiva
relative  alla  campagna  per le elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica fissate per il giorno 21 aprile 1996;
  Ritenuta l'opportunita', ad evitare dubbi interpretativi, di meglio
precisare il termine ultimo per la pubblicazione e  diffusione  della
propaganda elettorale;
                              Dispone:
  Conformemente  a quanto previsto nell'art. 20 dell'atto 26 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  48  del  27 febbraio 1996, nell'art. 12, commi 2 e 5, e nell'art.
13, comma 2, dello stesso atto, le parole "sino  a  tutto  il  giorno
precedente a quello stabilito per le votazioni" sono sostituite dalle
parole  "sino  a tutto il venerdi' precedente al giorno stabilito per
le votazioni".
   Roma, 29 febbraio 1996
                                              Il Garante: SANTANIELLO