ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al "Testo del contratto collettivo quadro per la disciplina delle ritenute dei contributi sindacali", riportato di seguito al "Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 1995: Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del 'Contratto collettivo quadro' per la disciplina delle ritenute dei contributi sindacali concordato il 9 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, COFEDIR, RDB/CUB, USPPI ed Unionquadri". (Testo del contratto collettivo quadro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 1996).(GU n.56 del 7-3-1996)
Nel testo del contratto collettivo quadro citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sotto indicate pagine della sopra menzionata Gazzetta Ufficiale: alla pag. 6, seconda colonna, la parola "ALLEGATO", apposta prima del titoletto "Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni", deve intendersi eliminata; alla pag. 7, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera c), del contratto quadro, dopo il primo periodo, le parole "(Seguiva un periodo non ammesso al visto della Corte dei conti)." sono sostituite con il seguente periodo: "L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.". Pertanto, il testo integrale della lettera c), comma 1, dell'art. 1 del predetto contratto quadro in materia di contributi sindacali e' il seguente: " c) il dipendente puo' revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.".