ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al "Testo del contratto collettivo quadro per  la
   disciplina  delle ritenute dei contributi sindacali", riportato di
   seguito  al  "Provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio   dei
   Ministri   30  novembre  1995:  Autorizzazione  del  Governo  alla
   sottoscrizione, ai  sensi  dell'art.  51,  comma  1,  del  decreto
   legislativo  n.  29/1993,  del  testo  del  'Contratto  collettivo
   quadro' per la disciplina delle ritenute dei contributi  sindacali
   concordato  il  9  novembre  1995  tra  l'ARAN e le confederazioni
   sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA,  COFEDIR,
   RDB/CUB,  USPPI  ed  Unionquadri". (Testo del contratto collettivo
   quadro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
   45 del 23 febbraio 1996).
(GU n.56 del 7-3-1996)

  Nel testo del contratto collettivo quadro citato in epigrafe,  sono
apportate  le  seguenti  rettifiche,  in  corrispondenza  delle sotto
indicate pagine della sopra menzionata Gazzetta Ufficiale:
    alla pag. 6, seconda colonna, la parola "ALLEGATO", apposta prima
del  titoletto  "Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle
pubbliche amministrazioni", deve intendersi eliminata;
    alla  pag. 7, prima colonna, all'art. 1, comma 1, lettera c), del
contratto quadro, dopo il  primo  periodo,  le  parole  "(Seguiva  un
periodo non ammesso al visto della Corte dei conti)." sono sostituite
con  il  seguente  periodo: "L'effetto della revoca decorre dal primo
giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.".
   Pertanto, il testo integrale della lettera c), comma 1,  dell'art.
1 del predetto contratto quadro in materia di contributi sindacali e'
il seguente:
    "  c)  il dipendente puo' revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa  comunicazione
all'amministrazione  di  appartenenza  e all'organizzazione sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della stessa.".