Servizi di telecomunicazioni liberalizzati.(GU n.60 del 12-3-1996)
Vigente al: 12-3-1996
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, che ha determinato le caratteristiche e le modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; Vista la legge 29 dicembre 1994, n. 747, che ha ratificato e ha dato esecuzione agli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, ed in particolare l'allegato concernente la lista degli impegni specifici assunti dalle Comunita' europee e dagli Stati membri (pagine 504 e 1018 del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1995); Considerata l'opportunita' di esplicitare l'ambito di applicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420; Si chiarisce che la dichiarazione e la domanda previste dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, possono essere presentate anche da soggetti aventi sede nei Paesi membri dell'OMC (Organizzazione mondiale del commerio) per i servizi di telecomunicazioni inseriti nella lista di cui alle premesse, e cioe' "electronic mail, voice mail, on-line information and data base retrieval, EDI, code and protocol conversion" nonche' i servizi a valore aggiunto esclusi "voice telephony, packet and circuit switched data services, telegraph, telex, mobile radio telephone, paging and satellite services"; la facolta' puo' essere esercitata nei limiti ed alle condizioni fissati dalla legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il Ministro: GAMBINO