Proroga del termine per il pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli muniti di autorizzazione al trasporto merci per conto di terzi.(GU n.61 del 13-3-1996)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facolta' al Ministro delle finanze di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo; Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 concernente nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, che ha approvato variazione alle misure delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1996 per gli autocarri, i trattori stradali, i rimorchi ed i semirimorchi che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi; Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni; Considerato che dette variazioni, che comportano modificazioni di carattere operativo nell'attivita' di gestione del tributo, sono intervenute nella imminenza della scadenza del termine utile per il pagamento, per cui si rende necessario differire detta scadenza; Decreta: Art. 1. 1. Le tasse automobilistiche e l'abbonamento all'autoradio per gli autoveicoli di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, dovute a decorrere dal 1 febbraio 1996, vanno corrisposte entro il 15 marzo 1996. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 1996 Il Ministro: FANTOZZI