MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 1996 

  Proroga  del  termine per il pagamento delle tasse automobilistiche
per i veicoli muniti di autorizzazione al trasporto merci  per  conto
di terzi.
(GU n.61 del 13-3-1996)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  18  della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale
viene data facolta' al Ministro  delle  finanze  di  stabilire  nuove
forme  di  pagamento  delle tasse automobilistiche e di modificare le
forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo;
  Visto il decreto  del  Ministro  delle  finanze  25  novembre  1985
concernente  nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  1953,  n.
39, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67,
che  ha approvato variazione alle misure delle tasse automobilistiche
dovute per l'anno 1996 per gli  autocarri,  i  trattori  stradali,  i
rimorchi  ed i semirimorchi che, secondo le risultanze della carta di
circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di  cose
per conto di terzi;
  Vista  la  legge  15  dicembre 1967, n. 1235, recante la disciplina
degli abbonamenti alle radioaudizioni;
  Considerato che dette variazioni, che comportano  modificazioni  di
carattere  operativo  nell'attivita'  di  gestione  del tributo, sono
intervenute nella imminenza della scadenza del termine utile  per  il
pagamento, per cui si rende necessario differire detta scadenza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le tasse automobilistiche e l'abbonamento all'autoradio per gli
autoveicoli di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio
1996,  n.  67,  dovute  a  decorrere  dal  1  febbraio  1996,   vanno
corrisposte entro il 15 marzo 1996.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 marzo 1996
                                                Il Ministro: FANTOZZI