Modificazione ad uno dei parametri da considerare ai fini della sottoposizione ai controlli centrali di province, comuni e comunita' montane ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.(GU n.66 del 19-3-1996)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Con decreto in data 30 settembre 1993 sono stabiliti i parametri da considerare ai fini della sottoposizione ai controlli centrali di province, comuni e comunita' montane ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Con successivo decreto in data 9 giugno 1994 e' stato modificato il metodo di determinazione del parametro di cui al punto 10); Rilevato che e' necessario modificare ulteriormente il metodo di determinazione del parametro di cui al punto 10) relativo alle spese di personale, allo scopo di escludere dal conteggio le spese di personale finanziato specificatamente dalla regione o da altri enti; Sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (U.N.C.E.M.); Decreta: Il parametro di cui al punto 10) e' cosi' sostituito: "10) spese per il personale superiori al 50 per cento del totale delle spese correnti, fatta esclusione di quelle per le quali vi siano entrate a specifica destinazione della regione o di altri enti pubblici". Roma, 9 marzo 1996 Il Ministro: CORONAS