MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 1996 

  Modificazione al concorso pronostici Totocalcio.
(GU n.68 del 21-3-1996)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che
riserva al Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI)  l'esercizio
dei  giuochi  di  abilita'  e  dei  concorsi pronostici, previsti dal
decreto legislativo stesso, quando sono connessi  con  manifestazioni
sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 18
aprile 1951, n. 581, che  dispone  che  ogni  giuoco  o  concorso  e'
disciplinato da apposito regolamento;
  Visto  l'art. 52 del citato decreto n. 581 del 1951 che dispone che
i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle  attivita'  di
giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle
finanze;
  Visto   il   regolamento  dei  concorsi  pronostici  a  svolgimento
periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con  altre
manifestazioni  sportive  organizzate o svolte sotto il controllo del
CONI, approvato con proprio decreto 23 marzo 1963,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 5 luglio 1963, da ultimo modificato con
proprio  decreto 6 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 35 del 12 febbraio 1996;
  Vista la nota n. 37 tc del 16 gennaio 1996, con la quale il CONI ha
proposto di modificare l'art. 4 del suddetto regolamento;
  Ritenuta l'opportunita' di modificare il regolamento  suddetto  nel
senso proposto dal CONI;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  4 del regolamento del concorso pronostici, denominato
"Totocalcio",  connesso  con  le  partite  di  calcio  o  con   altre
manifestazioni  sportive  organizzate o svolte sotto il controllo del
Comitato olimpico nazionale italiano - CONI,  approvato  con  proprio
decreto 23 marzo 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
5  luglio  1963,  e successive modificazioni, dopo il sesto comma, e'
inserito il seguente:
  "Nel caso  in  cui  il  concorso  sia  imperniato  su  competizioni
olimpiche  o  su  giochi  mondiali,  continentali, di area europea od
extraeuropea, gli atleti o  le  squadre  nazionali  iscritti  per  la
partecipazione  a  tredici  discipline  sportive  prescelte dall'ente
gestore e indicate nella scheda  vengono  suddivisi  in  tre  gruppi,
ciascuno    comprensivo    di    tre   nominativi,   contraddistinti,
rispettivamente, con i segni 1, X e  2.  Marcando  i  predetti  segni
convenzionali,  riferiti a ciascuna delle tredici discipline inserite
nella scheda, il pronosticatore indica in quale dei tre gruppi (1, X,
2) figurano inclusi  gli  atleti  o  le  squadre,  che,  in  base  ai
risultati  ufficiali conseguiti al termine delle competizioni stesse,
risulteranno  primi  classificati  in   ciascuna   delle   discipline
elencate.".
  Il  presente  atto  e'  immediatamente  efficace e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 14 marzo 1996
                                                Il Ministro: FANTOZZI