Modificazione al concorso pronostici Totocalcio.(GU n.68 del 21-3-1996)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) l'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici, previsti dal decreto legislativo stesso, quando sono connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, che dispone che ogni giuoco o concorso e' disciplinato da apposito regolamento; Visto l'art. 52 del citato decreto n. 581 del 1951 che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI, approvato con proprio decreto 23 marzo 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 5 luglio 1963, da ultimo modificato con proprio decreto 6 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1996; Vista la nota n. 37 tc del 16 gennaio 1996, con la quale il CONI ha proposto di modificare l'art. 4 del suddetto regolamento; Ritenuta l'opportunita' di modificare il regolamento suddetto nel senso proposto dal CONI; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 4 del regolamento del concorso pronostici, denominato "Totocalcio", connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, approvato con proprio decreto 23 marzo 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 5 luglio 1963, e successive modificazioni, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente: "Nel caso in cui il concorso sia imperniato su competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali, di area europea od extraeuropea, gli atleti o le squadre nazionali iscritti per la partecipazione a tredici discipline sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella scheda vengono suddivisi in tre gruppi, ciascuno comprensivo di tre nominativi, contraddistinti, rispettivamente, con i segni 1, X e 2. Marcando i predetti segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle tredici discipline inserite nella scheda, il pronosticatore indica in quale dei tre gruppi (1, X, 2) figurano inclusi gli atleti o le squadre, che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine delle competizioni stesse, risulteranno primi classificati in ciascuna delle discipline elencate.". Il presente atto e' immediatamente efficace e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 1996 Il Ministro: FANTOZZI