UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 29 febbraio 1996 

  Modificazioni      al     regolamento     didattico     provvisorio
dell'Universita'.
(GU n.71 del 25-3-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Udine  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto rettorale n. 1455 dell'8 maggio 1991 con il  quale
si  approvava  l'ordinamento  didattico  universitario  relativo alla
scuola di specializzazione in  acquacoltura  presso  la  facolta'  di
agraria;
  Visto il decreto rettorale n. 407 del 7 luglio 1994 con il quale si
modificava  l'art.  76,  comma  1,  del  sopra menzionato ordinamento
didattico universitario;
  Viste  le  proposte  di   modifica   del   regolamento   didat-tico
provvisorio  formulate  dalle  autorita' accademiche dell'Universita'
degli studi di Udine rispettivamente in data:
   consiglio di facolta' di agraria del 15 giugno 1994;
   senato accademico del 6 luglio 1994;
   consiglio di amministrazione del 7 luglio 1994;
  Visto il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del  17
novembre 1995;
                              Decreta:
  Il  regolamento  didattico provvisorio dell'Universita' degli studi
di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979,  n.
298)  approvato  e  modificato  con  la  normativa  sopra indicata e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
                              TITOLO IX
                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                               Capo II
             SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ACQUACOLTURA
  Il secondo comma dell'art. 74 del decreto rettorale n. 1455  dell'8
maggio  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 166 del 17 luglio 1991  (scuola  di  specializzazione  in
acquacoltura), e' sostituito dal seguente:
  "In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
venti  unita'  per  ciascun  anno  di corso per un totale di quaranta
specializzandi".
  Il presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Udine, 29 febbraio 1996
                                               Il rettore: STRASSOLDO