MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 14 marzo 1996, n. 24 

  Previsioni di bilancio per l'anno 1997 e per il triennio 1997-1999.
(GU n.74 del 28-3-1996)
 
 Vigente al: 28-3-1996  
 

                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  A tutti i Ministeri
                                  A tutte le amministrazioni autonome
                                  A  tutte  le  ragionerie   centrali
                                  presso    i    Ministeri    e    le
                                  amministrazioni autonome
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
PREMESSA.
  Il passaggio alla terza fase  dell'Unione  monetaria  europea,  con
l'avvio  della  moneta  unica, implica un sostanziale avanzamento del
processo di convergenza economico-finanziaria degli Stati membri, con
specifico riferimento ai quattro parametri individuati  nel  trattato
di  Maastricht:  tassi  di  inflazione,  tassi  di  interesse a lungo
termine, stabilita' dei tassi di  cambio,  rapporti  disavanzo/PIL  e
debito/PIL riferiti alle amministrazioni pubbliche.
  Relativamente  ai  parametri fiscali, significativi progressi sulla
via del risanamento sono stati  conseguiti  nel  decorso  anno  1995,
soprattutto  con  l'inversione,  dopo  un  ventennio,  della tendenza
accrescitiva del rapporto debito/PIL.
  Il  triennio  1997-1999,  periodo  di  riferimento   del   prossimo
documento di programmazione economico-finanziaria, comprende il primo
anno  di avvio del sistema monetario comune: lo sviluppo ulteriore di
una coerente politica di bilancio  si  pone  pertanto  come  premessa
indispensabile  per  una  adesione, sin dall'inizio, del nostro Paese
all'Unione monetaria.
                                  *
                                 * *
1. Il quadro di finanza pubblica nel 1995 e  le  prospettive  per  il
1996.
  I  risultati  di  finanza  pubblica  del  1995  appaiono ampiamente
confortanti. Anzitutto, la gia' cennata inversione  di  tendenza  nel
rapporto  debito/PIL ha consentito, per la prima volta dopo oltre due
decenni, la riduzione del  peso  del  debito  dal  punto  di  massima
raggiunto  a  fine 1994 sul livello del 124,3 per cento, al 123,9 per
cento, concretando una tappa fondamentale nel processo di risanamento
finanziario.
  Il fabbisogno del  settore  statale  si  e'  collocato  intorno  ai
130.300  miliardi,  in linea con l'obiettivo aggiornato del settembre
1995 e in misura notevolmente inferiore all'obiettivo originario.  La
riduzione  in  termini  assoluti  rispetto  all'anno precedente e' di
oltre 25.000 miliardi, mentre l'incidenza rispetto al PIL  passa  dal
9,5 per cento del 1994 al 7,3 per cento, oltre due punti in meno.
  L'avanzo  primario,  che  individua  i maggiori incassi rispetto ai
pagamenti al netto degli interessi e'  risultato  intorno  ai  63.000
miliardi  rispetto  ai  17.600  miliardi  del 1994, aumentando la sua
incidenza sul PIL dall'1 per cento al 3,5 per  cento,  nonostante  il
maggiore  onere  per  interessi  sul  debito  pubblico,  in relazione
all'andamento   dei   tassi.   Tutto   cio'   e'   stato    agevolato
dall'evoluzione  dell'economia  reale,  che  ha  mostrato un tasso di
crescita superiore al 3 per cento ipotizzato nello scorso  settembre,
con positivi riflessi sui conti pubblici.
  Il  perdurare  delle  tensioni sui mercati finanziari, che sembrano
essersi attenuate negli ultimi  mesi,  e  l'andamento  del  tasso  di
inflazione,  collocatosi  nella media annua sensibilmente al di sopra
delle  previsioni  (5,4  per  cento  rispetto  al  4,7   per   cento)
condizionano notevolmente la prosecuzione del processo di risanamento
finanziario  dei  conti  pubblici  secondo  le  linee  tracciate  nel
documento  di  programma.  Va  notato,  in   proposito,   che   anche
quest'ultimo   indice  presenta  nei  primi  due  mesi  del  1996  un
significativo calo  tendenziale,  solo  in  parte  attribuibile  alla
diversa metodologia di rilevazione.
  Come  negli  anni piu' recenti, anche l'ultima sessione di bilancio
ha valorizzato i ruoli  distinti  ma  complementari  del  bilancio  a
legislazione  vigente,  della  legge  finanziaria e dei provvedimenti
collegati. La manovra e' stata approvata ed emanata in tutte  le  sue
componenti  normative entro il 31 dicembre 1995, con il completamento
del decreto-legge n. 565  del  1995,  di  recente  reiterato  con  il
decreto-legge n. 93 del 1996.
  Sono tuttora in corso le elaborazioni per un puntuale aggiornamento
della  stima  del  fabbisogno  per l'anno 1996. Esse consentiranno di
valutare  se  e'  assicurato  il  raggiungimento  dell'obiettivo   di
fabbisogno  del  settore statale stabilito dalla legge finanziaria in
109.400 miliardi, o se  occorre  una  ulteriore  correzione,  tenendo
conto della cosiddetta "clausola di salvaguardia" di cui al comma 242
dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 (collegato alla finanziaria).
  Le     prospettive,     comunque,    confermano    la    necessita'
dell'impostazione  restrittiva  assunta  negli  ultimi   anni   dalle
previsioni  di  bilancio,  attraverso  la  rigorosa  riconsiderazione
dell'intervento pubblico, anche  in  vista  dell'aggiornamento  degli
obiettivi nel nuovo documento programmatico per il prossimo triennio.
  La  predisposizione  delle  previsioni  di  bilancio a legislazione
vigente  si  pone  quindi  non  solo  come   necessario   presupposto
ricognitivo   per   la  parte  vincolata,  ma  anche  come  strumento
attuativo, per la parte relativamente non vincolata, degli  indirizzi
del precedente documento di programmazione economico-finanziaria.
 2.  Gli  obiettivi  della  politica  di  bilancio  per  il  triennio
1997-1999.
  Le linee di impostazione della manovra di bilancio per  il  1997  e
per il triennio 1997-1999 vanno inserite nel quadro complessivo degli
obiettivi a perseguire che sinteticamente si possono cosi' indicare:
    a)  il  gettito  delle entrate tributarie, da valutare sulla base
della   presumibile   dinamica   e   delle   variazioni   legislative
intervenute;   sara'   definito  sulla  base  delle  piu'  aggiornate
previsioni delle variabili macroeconomiche che lo influenzano;
    b) a livello complessivo,  le  spese  correnti,  al  netto  degli
interessi  e  delle  poste  correttive  e compensative delle entrate,
dovranno essere contenute, per il 1997, entro il  livello  risultante
dalle  previsioni  assestate del bilancio per il 1996. Nel successivo
biennio, le spese per acquisto di beni e  servizi  indispensabili  al
funzionamento  delle amministrazioni potranno incrementarsi non oltre
l'uno per cento per il 1998 e non oltre il 2 per cento per il 1999;
    c)  le  spese  in   conto   capitale   nel   complesso   potranno
incrementarsi,  in  ciascuno  degli  anni del triennio, in misura non
superiore al 3 per  cento.  A  tali  incrementi  potra'  farsi  luogo
soltanto    dopo    l'individuazione,    da   parte   delle   singole
amministrazioni, degli interventi prioritari,  una  volta  verificato
che  non  vi  siano, ne' siano prevedibili, residui di stanziamento o
disponibilita' di tesoreria per interventi autorizzati e  non  ancora
effettuati;  per  le  spese  soggette  alla riduzione disposta con il
decreto-legge n. 41/1995, dovra' inoltre essere garantita la puntuale
applicazione del comma 5 dell'art. 2 dello stesso decreto;
    d) la proposizione di nuove autorizzazioni di spesa eventualmente
da includere nel disegno di legge  finanziaria  per  il  1997  potra'
essere  formulata  solo  individuando  riduzioni  compensative  delle
dotazioni gia' autorizzate anche legislativamente.
3. Le linee generali di razionalizzazione della spesa.
  Al perseguimento degli obiettivi in materia di spesa concorrono sia
le modifiche della legislazione vigente, sia l'applicazione  rigorosa
di   criteri   restrittivi  nel  quadro  degli  assetti  normativi  e
organizzativi   esistenti.   In   quest'ultimo   ambito,   la   spesa
comprimibile,  che  risulta  di  entita'  minore  rispetto  a  quella
modificabile  con  specifici  interventi  normativi,  e'  pur  sempre
rilevante ai fini della complessiva azione di contenimento.
  Coerentemente  con  tale  impostazione,  occorre  quindi confermare
anche per il 1997 l'abbandono del criterio  della  spesa  storica  di
tipo   incrementale,   che   ha  determinato  un  notevole  grado  di
irrigidimento della spesa, di per se' gia' elevato,  in  alcuni  casi
tendendo   ad  innalzarne  il  livello  al  di  la'  delle  effettive
necessita'.
  L'esistenza in ogni stato di previsione di sia pur  esigui  margini
di  manovra,  sui quali e' possibile esercitare l'impegno correttivo,
rende  piu'  agevole   la   concreta   attuazione   dell'impostazione
restrittiva,  in  particolare  per  le  spese  per acquisto di beni e
servizi,  per  investimenti  diretti  e  per  trasferimenti  ad  enti
decentrati  di spesa o ad altri soggetti, per i quali l'entita' delle
somme  da  trasferire   non   e'   vincolata   da   predeterminazioni
legislative.
  Per   la   spesa   relativamente   flessibile,   o   comunque   non
legislativamente predeterminata in modo rigido, occorre procedere  ad
un  puntuale  e complessivo riesame delle esigenze e degli obiettivi,
onde  rapportare  ad  essi  non  solo  la  parte  incrementale  dello
stanziamento, ma il suo intero ammontare.
  Lo  schema  che  piu' sembra rispondere a queste esigenze e' quello
del bilancio a base zero, discriminando la spesa che riveste utilita'
per il  corpo  sociale  da  quella  che  potrebbe  essere  ridotta  o
addirittura   eliminata   senza   conseguenze  apprezzabili;  nonche'
distinguendo le spese di funzionamento necessarie per  assicurare  il
mantenimento   del   livello   dei   servizi   da   quelle  volte  al
soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.
  Con riferimento al primo aspetto, gli  stanziamenti  devono  essere
depurati dagli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei
compiti  demandati;  con  riferimento  al  secondo, prima di decidere
nuovi  interventi  occorre  acquisire  un  piu'  elevato   grado   di
efficienza  nel  soddisfacimento  dei  bisogni  gia'  individuati. In
mancanza di precisi indicatori attestanti l'esigenza inderogabile  di
tali  spese,  si  dovra'  disporre  la  soppressione  di  capitoli di
bilancio e di programmi di spesa attraverso, se necessario,  proposte
di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno.
  La  formazione  del bilancio a base zero potra' utilmente avvalersi
anche delle opportune modifiche all'uopo predisposte negli  elaborati
di  base per le nuove previsioni (come meglio descritto nell'allegata
nota tecnica), al fine di favorirne una piu' immediata percezione  da
parte delle amministrazioni.
  Sotto   il   profilo  quantitativo,  l'invarianza  delle  dotazioni
complessive di spesa, indicata al punto 2, dovra'  essere  perseguita
anche  con  adeguati  interventi  normativi  in  sede  di  manovra di
bilancio,  tenendo   presente   che   eventuali   maggiori   esigenze
incomprimibili  dovranno essere compensate da ulteriori riduzioni; la
manovra deve essere impostata e realizzata a livello di dotazioni  di
competenza:  solamente  il  loro  contenimento  puo'  consentire  una
modifica strutturale degli andamenti della finanza pubblica.
  Un diretto ausilio al raggiungimento dell'obiettivo dell'invarianza
complessiva delle dotazioni di competenza discende  dall'applicazione
dell'art.  2,  comma  5, del decreto legge n. 41 del 1995, convertito
nella legge n. 85 del 1995, che  consente  un  incremento  annuo  nei
limiti  dell'1 per cento per le spese soggette a riduzione in sede di
manovra aggiuntiva dello scorso anno: con tutta  evidenza,  per  tali
spese,  complessivamente  considerate  per  aggregati  economici, gli
eventuali  incrementi  consentiti   dalla   legge   dovranno   essere
compensati  con  corrispondenti riduzioni, anche a livello normativo,
delle altre spese.
4. Criteri specifici per le spese relativamente flessibili.
  4.1. Per gli oneri classificati nell'acquisto di  beni  e  servizi,
con   esclusione   di   quelli  legislativamente  predeterminati,  le
previsioni  per   il   1997   dovranno   assicurare,   per   ciascuna
amministrazione,  l'invarianza  a  livello  complessivo rispetto alle
proposte di assestamento del bilancio per il 1996. Per gli anni  1998
e 1999 il loro incremento rispetto al precedente esercizio non potra'
essere  superiore, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.
Valgono in particolare le seguenti indicazioni:
    a)  gli  eventuali  incrementi,   nei   limiti   consentiti   dal
decreto-legge   n.  41  del  1995,  dovranno  essere  recuperati  con
corrispondenti riduzioni di altre spese;
    b)  le  eventuali   esigenze   incomprimibili   potranno   essere
fronteggiate   con  riduzioni  di  altre  spese  e  con  recuperi  di
produttivita';
    c) al  perseguimento  dell'obiettivo  per  talune  spese  possono
concorrere  sia  la  possibilita'  di  operare  in via amministrativa
variazioni compensative (per il 1996, art. 24, commi 2  e  15,  della
legge di bilancio), sia il vincolo posto al loro incremento (art. 14,
comma  2-bis,  del decreto-legge n. 367/1991, convertito con la legge
n. 8/1992).
  4.2. Lo stesso criterio di invarianza complessiva si  applica  alle
spese  di acquisizione di beni e servizi per la difesa nazionale, per
le quali e' necessario  procedere  alla  ridefinizione  dei  relativi
programmi  e  progetti.  La  realizzazione  di  tale obiettivo potra'
realizzarsi:
    a) mediante una  congrua  diluizione  temporale  delle  spese  di
ammodernamento  e potenziamento, compatibile con la realizzazione dei
nuovi programmi; per tali spese,  collocate  convenzionalmente  nella
categoria  IV,  eventuali  maggiori esigenze specifiche, collegate ai
programmi e ai progetti in corso di attuazione,  andranno  compensate
con corrispondenti riduzioni su altri capitoli di spesa;
    b)  mediante  una  rigorosa e razionale applicazione dell'art. 1,
commi da 1 a 3, della legge n. 549 del 1995,  concernenti  la  delega
per la ristrutturazione del Dicastero;
    c) mediante una piu' diffusa applicazione della norma della legge
di  bilancio  che  consente variazioni compensative nell'ambito della
categoria IV - Acquisto di beni e servizi del Dicastero della  difesa
(per il 1996: art. 13, comma 15).
  4.3.  Per  le spese per trasferimenti occorre innanzitutto separare
rigorosamente quelle previste da disposizioni legislative  da  quelle
che ne sono prive.
  Per   le   prime   (spese  previste  da  disposizioni  legislative)
l'iscrizione in  bilancio  e'  consentita  soltanto  se  disposta  da
specifici  provvedimenti  legislativi,  cioe'  da  leggi  organiche o
particolari che si riferiscono direttamente al settore o  ai  settori
d'intervento;  l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un
provvedimento specifico, deve essere espressa, cioe' individuata  nei
suoi  elementi  essenziali  direttamente  dalla  legge (beneficiario,
parametri di quantificazione, importo, ecc.).
  Allo scopo di pervenire, comunque, al contenimento di  tali  spese,
devono  essere  proposte  modifiche  alle  norme  vigenti  attraverso
l'inclusione   di   determinazioni   riduttive   di    autorizzazioni
legislative  di  spesa nell'apposita tabella E allegata al disegno di
legge finanziaria. L'esigenza di contenimento della spesa impone  una
severa e rigorosa revisione della legislazione in materia, allo scopo
di  pervenire  quanto meno all'invarianza nominale per tre anni delle
erogazioni a carico del bilancio.
  Per  le  seconde  (trasferimenti  non  determinati  da   specifiche
autorizzazioni  legislative)  gli  stanziamenti iscritti nel bilancio
1996 sono da sottoporre ad attenta  e  rigorosa  analisi  finalizzata
alla  loro  eliminazione.  In particolare, sono da eliminare tutte le
erogazioni   riferibili   all'esercizio   delle   normali    funzioni
istituzionali delle amministrazioni interessate.
  Ove  necessario,  per  le eventuali ulteriori esigenze degli enti e
organismi interessati dovranno essere  formulate  proposte  intese  a
garantire  la  copertura  della  spesa  con l'acquisizione diretta di
mezzi finanziari, anche attraverso l'adeguamento dei prezzi  relativi
ai servizi prestati.
  Al   contenimento  rigoroso  delle  spese  per  trasferimenti  deve
concorrere la puntuale applicazione dell'art. 1, commi da  40  a  44,
della citata legge n. 549 del 1995.
  4.4.  Si  ribadisce  che,  per  le  spese  previste direttamente da
autorizzazioni legislative  e  per  quelle  che  non  possono  essere
ridotte  senza  una  modifica  della  legislazione  di  supporto,  le
amministrazioni, ai fini di un loro contenimento, devono  indicare  e
segnalare  le  misure  correttive  da  inserire  nel disegno di legge
finanziaria o in specifici disegni di legge.
  Particolare  importanza  dovra'  assumere,  in  tale   ambito,   la
rimodulazione  delle  spese  legislativamente predeterminate, nonche'
l'eliminazione o la diluizione  temporale  degli  accantonamenti  sui
fondi  speciali  per  nuovi provvedimenti legislativi sottoposti o da
sottoporre all'esame parlamentare; per  essi  occorre  assicurare  il
massimo  contenimento  possibile delle dotazioni di competenza, anche
in rapporto alla concreta capacita' operativa dell'amministrazione.
                                  *
                                 * *
  Circa,  infine,  i  criteri  di  formulazione delle previsioni e il
calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica.
  Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e
si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.
                                               p. Il Ministro: GIARDA
                            ____________
 PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 1997 E PER IL TRIENNIO 1997-1999
             NOTA TECNICA E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
N.B.: I Direttori delle Ragionerie Centrali - alle  quali  l'articolo
28  della  legge  di  contabilita'  di  Stato  demanda  il compito di
compilare gli schemi di previsione - sono invitati a prestare fattiva
collaborazione  per  una   puntuale   applicazione   delle   presenti
direttive.
Particolare  attenzione  va  rivolta alle indicazioni di cui ai punti
2.1.1, 2.1.3, 5.5, 5.11, 5.12 e 5.13
1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI
       1.1. - Per la  concreta  predisposizione  di  una  manovra  di
bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilita' precisate, il
progetto  di  bilancio  1997 e il bilancio pluriennale 1997-1999 - ai
sensi degli articoli 2  e  4  della  legge  n.  468  del  1978,  come
sostituiti  dalla legge n. 362 del 1988 - devono essere redatti sulla
base della  legislazione  vigente  (quello  pluriennale  anche  nella
versione programmatica) e sono destinati a recepire gli effetti della
legge  finanziaria  e dei provvedimenti collegati dopo l'approvazione
di questi ultimi, in forza di apposite note di variazioni al progetto
medesimo.
       Occorre  peraltro  richiamare  le  disposizioni  riduttive  di
stanziamenti  -  recate  per  l'anno 1997 dal decreto-legge n. 41 del
1995 nonche' per gli anni 1996, 1997 e 1998, dal decreto-legge n.  93
del  1996  -  le  quali  hanno  operato  tagli  in senso orizzontale,
"intendendosi   corrispondentemente   ridotte"   le    autorizzazioni
legislative   di   supporto  degli  stanziamenti  dei  vari  capitoli
interessati.
       Per contribuire a delineare la manovra correttiva, le proposte
di previsione per  il  nuovo  bilancio  annuale  e  per  il  bilancio
pluriennale  1997-1999  -  da  elaborare  in  piena  attuazione delle
direttive  impartite  nella   circolare,   che   qui   si   intendono
integralmente  richiamate, devono essere accompagnate da un documento
illustrativo delle modifiche da apportare alla  legislazione  vigente
al  fine  di  ricondurre ogni scostamento delle nuove previsioni agli
obiettivi prima richiamati.
       Il documento in parola, del tutto analogo a  quello  richiesto
negli  anni  passati,  dovra'  articolarsi con riferimento alla spesa
nelle consuete cinque sezioni:
       -  nella  prima,  per  ogni  legge  di   spesa   a   carattere
pluriennale,  dovranno  essere  precisate  le quote da indicare nella
Tabella F del disegno di legge finanziaria per  ciascuno  degli  anni
dal  1997  al  1999,  nonche',  globalmente, l'eventuale stanziamento
residuale da iscrivere negli anni 2000 e successivi (art.  11,  comma
3,  lettera  c),  della legge n. 468 del 1978); inoltre, per ciascuna
"tranche" di spesa pluriennale relative al 1997 dovra'  anche  essere
indicata  la  parte  che verra' a tradursi in pagamenti effettivi nel
predetto anno finanziario; si dovranno altresi' indicare i  pagamenti
in  conto  residui  relativi a ciascun provvedimento legislativo. Nel
medesimo contesto, ai fini delle determinazioni da assumere ai  sensi
dell'articolo  11  quater,  comma  2,  della  legge  n. 468 del 1978,
andranno altresi' segnalate e debitamente giustificate,  contenendole
al  massimo  -  in  relazione  all'effettivo  stato di attuazione dei
programmi ed alle caratteristiche  delle  spese  ivi  previste  -  le
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale  per  le  quali  si  ritenga  necessario  disporre  della
facolta' di assumere impegni nei limiti dell'intera somma autorizzata
per gli anni successivi al 1997, nonche' di quelle per  le  quali  e'
invece  possibile  determinare una limitazione dell'impegnabilita' al
50 per cento;
       - analogamente, nella seconda sezione, per tutte le specifiche
leggi  di  spesa  che  hanno  demandato   la   determinazione   dello
stanziamento  annuo alla legge finanziaria (art. 11, comma 3, lettera
d), legge n. 468), dovranno essere indicate  le  quote  da  iscrivere
nella  Tabella  C  per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, nonche',
relativamente alla quota 1997, la  corrispondente  autorizzazione  di
cassa;
       -  nella  terza,  potranno elencarsi per l'anno 1997 gli oneri
per l'eventuale  rifinanziamento  di  autorizzazioni  legislative  di
spesa  in  conto  capitale scadute nel 1996 relative ad interventi di
sostegno dell'economia (art. 11, comma 3, lettera f), legge n. 468);
       - nella quarta, dovranno elencarsi le  iniziative  legislative
recanti  nuove  o  maggiori  spese,  ognuna delle quali dovra' essere
codificata  secondo  i  criteri  delle  classificazioni  economica  e
funzionale.  Cio'  al  fine  di  determinare  gli  accantonamenti  da
preordinare in omogenee voci funzionali sotto ciascun Ministero, come
auspicato nell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei  Deputati
a conclusione della sessione di bilancio per il 1995.
       Per  dette  iniziative,  oltre  a indicarsi l'onere per l'anno
1997, per ciascuno dei due anni successivi, e per l'intera durata del
provvedimento, devono essere contestualmente individuate le  proposte
correttive della legislazione in essere, valutabili nei loro riflessi
finanziari  in  termini  di economie di spesa, le quali vanno rivolte
alla copertura delle nuove iniziative proposte  (art.  11,  comma  3,
lettere e) e g), legge n. 468).
       In   assenza  di  questa  compensazione  nessuna  proposta  di
considerazione nei fondi speciali potra' essere presa  in  esame;  lo
stesso  criterio  compensativo  dovra'  applicarsi  in relazione alle
eventuali proposte di  rifinanziamento  da  considerare  nella  terza
sezione  ai  fini  della  inclusione  nell'apposita  tabella  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettera f), legge n. 468 del 1978.
       Si precisa che devono essere chiariti con la massima cura:
       a) i criteri di valutazione dell'onere complessivo,  indicando
le  ipotesi  di evoluzione dei costi prese in considerazione nel caso
di spese a carattere pluriennale;
       b)   l'esistenza   di   automatismi   o   di   meccanismi   di
indicizzazione  che  vincolano  la crescita di taluni tipi di spesa a
particolari parametri che possono  rendere  difficile  o  impossibile
l'osservanza  delle  regole  prefissate.  A  tal riguardo le proposte
devono,  in  ogni  caso,  rivolgersi  ad   evitare   operazioni   che
differiscano,  ad  esercizi  successivi, con la tecnica dei limiti di
impegno, spese  che  non  abbiano  l'effettiva  natura  di  spese  di
investimento  o  che comunque spostino su soggetti diversi dal Tesoro
l'effettuazione di operazioni finanziarie, dilatando  l'indebitamento
del settore pubblico;
       c)  i  tempi  tecnici  di  attuazione  dell'intervento,  che -
insieme  alle  possibilita'  operative  dell'Amministrazione   -   ne
condizionano la ripartizione temporale;
       -  nella  quinta  sezione,  infine,  dovranno essere indicate,
sulla scorta dei criteri enunciati nella  circolare,  le  prevedibili
minori  esigenze  derivanti  da  inattualita' totale o parziale degli
obiettivi  originari  e  le  conseguenti  riduzioni  delle   relative
autorizzazioni legislative di spesa che si renda possibile inserire -
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), legge n. 468 del 1978
- nell'apposita tabella.
       Le  indicazioni  contenute  nelle  prime  quattro  sezioni del
"documento" dovranno essere  corredate  da  note  illustrative  nelle
quali  saranno  forniti  gli  elementi  di  valutazione  che dovranno
rispondere alla duplice  esigenza  conoscitiva  degli  effetti  delle
proposte stesse in termini sia di competenza che di cassa.
       Le  proposte  correttive  della  legislazione vigente, volte a
conseguire economie di  spesa  o  maggiori  entrate,  in  quanto  non
attivabili  nell'ambito  del  disegno  di legge finanziaria, dovranno
comunque essere segnalate, contestualmente al "documento",  allegando
i   relativi   disegni  di  legge,  onde  consentire  la  valutazione
collegiale  del   Governo   circa   la   loro   complementarieta'   e
funzionalita' alla complessiva decisione di bilancio 1997-1999.
       Giova  poi  rammentare  che  nell'ambito  dei disegni di legge
collegati al disegno  di  legge  finanziaria  non  possono  rientrare
iniziative comportanti nuovi o maggiori oneri.
       1.2.  -  E'  da  considerarsi  indispensabile, contestualmente
all'azione correttiva sulla legislazione vigente, la proposizione  di
misure  correttive  da inserire nel disegno di legge finanziaria o in
specifici disegni di legge.
       Le singole  Amministrazioni,  nel  formulare  le  proposte  di
spesa,  dovranno  procedere a una revisione profonda e rigorosa delle
singole dotazioni di bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati
nella circolare ed in  particolare  a  quello  della  formazione  del
bilancio a base zero.
       Il  rispetto  delle  direttive  di  contenimento  delle  spese
correnti  innanzi  indicate,  unitamente  alla   completa   revisione
dell'intero  quadro contabile di ciascun capitolo, segnera' il limite
complessivo  massimo  delle   assegnazioni   di   competenza   (legge
finanziaria  compresa)  di  ogni  Amministrazione; eventuali maggiori
necessita' connesse  a  spese  obbligatorie  ed  inderogabili  devono
essere  compensate  per quanto possibile con la riduzione delle spese
correnti a carattere discrezionale e, ove cio'  non  sia  sufficente,
proponendo  altresi' la riduzione di spese legislativamente previste,
soprattutto nel settore dei  trasferimenti  correnti  (contributi  ad
enti,   associazioni,   ecc.).  Nella  dimostrata  impossibilita'  di
proporre riduzioni delle spese correnti,  dovra'  operarsi,  con  gli
stessi criteri, sulle dotazioni di conto capitale.
       Nella  predisposizione  delle  proposte  di  previsione per le
spese, poi, appare indispensabile seguire le  linee  di  impostazione
indicate  nella  circolare  e  che  vengono  sintetizzate  al punto 5
lettere b), c) e d) della circolare medesima.
2. - BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA
       2.1. - Spese
       Dovendosi  costruire il bilancio sulla base del criterio della
legislazione  vigente,  si  ricorda  che  per  quanto  concerne   gli
stanziamenti la cui quantificazione annua e' specificamente demandata
alla  legge  finanziaria, l'importo da considerare nelle previsioni a
legislazione vigente per l'anno 1997 deve essere  quello  autorizzato
per  tale anno con la Tabella C della legge finanziaria 1996, tenendo
peraltro conto delle riduzioni operate dal  decreto-legge  n.  93/96,
che   ha   corrispondentemente  ridotto  le  relative  autorizzazioni
legislative di spesa; le possibili variazioni devono formare  oggetto
di  determinazione  in sede di legge finanziaria 1997 e devono quindi
essere  proposte  nel  piu'  volte  richiamato  "documento"  (sezione
seconda),  nel  rispetto  del  criterio  compensativo della eventuale
maggiore spesa proposta con economie di pari importo.
       Le proposte dovranno essere riportate nelle "schede-capitolo",
appositamente predisposte dal Sistema  Informativo  della  Ragioneria
Generale   dello  Stato,  che  evidenziano,  tra  l'altro,  i  limiti
risultanti da fattori legislativi predeterminati.
       Per le autorizzazioni  di  spesa  intervenute  successivamente
alla  predisposizione del bilancio pluriennale 1996-1998 - non ancora
recepite nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura  risulta
reperita  a  carico  dei  fondi globali, con riduzioni di spesa o con
maggiori entrate - dovra' essere fornita  distinta  dimostrazione  in
apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.
       Per  quanto, in particolare, attiene allo scaglionamento delle
spese pluriennali,  la  quota  del  bilancio  1997  da  assumere  nei
pertinenti  capitoli  dovra'  corrispondere  a  quella indicata nella
Tabella F della legge finanziaria 1996, sempre  tenendo  conto  delle
eventuali riduzioni operate dal decreto-legge 93/96.
       E' importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali,
approvate  dopo la presentazione del bilancio 1996-1998, nel bilancio
di previsione 1997 potra' essere  iscritto,  come  quota  annuale  di
spesa  di quelle legge, lo stesso stanziamento determinato per l'anno
1996 dalle leggi medesime,  sempre  che  tali  leggi  non  dispongano
diversamente.
       2.1.1.   -   La   rappresentata   esigenza   di  riconsiderare
analiticamente tutte le  dotazioni  dei  diversi  capitoli  di  spesa
corrente,  nello  spirito  della profonda revisione degli obiettivi e
delle esigenze sottesi al metodo della  riconsiderazione  globale  di
ogni  stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese
discrezionali, mediante l'analisi e la  valutazione  delle  spese  di
ciascuna  dotazione  del  bilancio  1996, non soltanto attraverso una
migliore e piu' razionale  programmazione,  ma  anche  sopprimendo  o
riducendo  erogazioni  che  in  taluni  casi  sono  incompatibili con
l'attuale condizione della finanza pubblica,  mentre  in  altri  casi
possono  essere  evitate  con  il  razionale utilizzo delle capacita'
professionali e tecniche del personale delle stesse Amministrazioni.
       A tal fine, le "schede capitolo" messe  a  disposizione  delle
Amministrazioni rispecchiano l'esigenza della formazione del bilancio
a   base   zero,   in   quanto   per   le  spese  non  predeterminate
legislativamente non viene esposta alcuna ipotesi di  previsione  per
il  1997. In virtu' del cennato criterio le note giustificative degli
stanziamenti  proposti  dovranno  consentire  l'individuazione  delle
intere occorrenze necessarie all'assolvimento dei  compiti  demandati
e,  eventualmente,  di  quelle  volte  al  soddisfacimento di nuove o
maggiori esigenze incomprimibili.
       In questa linea si segnalano in particolare le eliminazioni  o
le  riduzioni da proporre per i capitoli concernenti contribuzioni di
carattere  discrezionale  ad  enti,  associazioni,  comunita',  ecc.,
tenuto  anche conto del disposto dell'art. 9, comma 1, della legge n.
573/93 e dell'articolo 1, commi da 40 a 44, della legge n.  549/1995;
il  contenimento  delle  spese per missioni all'interno ed all'estero
del personale; la riduzione delle dotazioni per la  partecipazione  a
convegni,  congressi,  mostre,  conferenze,  ecc.;  l'eliminazione  o
almeno un significativo ridimensionamento delle  spese  per  speciali
incarichi,  studi,  indagini, rilevazioni, nonche' degli oneri per il
funzionamento di consigli,  comitati  e  commissioni;  le  spese  per
l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio
ed  esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra
spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.
       L'opera di riconsiderazione delle dotazioni  per  acquisto  di
beni e servizi, in particolare, potra' tener conto della possibilita'
di  effettuare  in  corso  dell'anno variazioni compensative con atto
amministrativo, anche tra diversi Ministeri, ai  sensi  dell'articolo
24,  comma 2, della legge di bilancio 1996 n. 551 del 1995, norma che
anche per il prossimo esercizio potra' utilmente essere replicata.
       Giova peraltro ricordare ancora  che,  a  norma  del  comma  5
dell'articolo  2  del  decreto-legge  41/95,  le  spese  per le quali
operano le riduzioni di cui al comma  2  dello  stesso  articolo  non
possono  essere  incrementate in misura superiore all'1 per cento per
il biennio 1997-1998 rispetto agli importi rideterminati per il 1996.
       Un'analisi  altrettanto  accurata  deve  essere  condotta  nel
comparto  delle  spese  di ufficio e in quelle che le Amministrazioni
centrali propongono al Provveditorato Generale dello  Stato,  le  cui
dotazioni,  ancorche'  accresciute  in  questi  ultimi anni, non sono
tuttavia in grado di far fronte a tutte le richieste.
       In   quest'opera   di   riconsiderazione    delle    dotazioni
complessive, una analisi particolarmente rigorosa e' richiesta per le
Amministrazioni  che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello
Stato  (Polizia  di  Stato,  Difesa,  Guardia  di  finanza,   Servizi
antincendi,  Corpo forestale, Servizi penitenziari) e che concentrano
gran parte delle spese per acquisto di  beni  e  servizi.  Pur  nella
essenzialita'   e  indispensabilita'  dei  relativi  oneri,  esistono
margini di contenimento legati alla programmazione delle varie  spese
e  forniture,  non  dimenticando,  fra  l'altro, che alcuni di questi
servizi beneficiano di stanziamenti straordinari recati da  leggi  di
"potenziamento".
       2.1.2.  -  In  presenza  di  un fabbisogno del settore statale
ancora troppo elevato, anche la spesa in conto capitale  deve  essere
profondamente rivista.
       La  proposizione  di norme di definanziamento dovrebbe innanzi
tutto riguardare le spese per trasferimenti (contributi  ad  enti  ed
imprese),  essendo oggi venute meno, in molti casi, le motivazioni di
ordine economico e finanziario che a suo tempo  avevano  giustificato
l'intervento  statale nelle dimensioni attuali. Analogo criterio deve
sorreggere la riconsiderazione degli interventi di diretta competenza
statale   (costituzione   di  capitali  fissi)  e  le  partecipazioni
azionarie ed i conferimenti.
       Ancor piu' che per i decorsi esercizi, si avverte che  saranno
giudicate  inammissibili  le proposte di conferma degli stessi volumi
di spesa 1996, relativamente ai capitoli che  presentino  consistenti
residui, specie "di stanziamento", o che sottendono erogazioni che si
allocano  in  conti correnti di tesoreria o contabilita' speciali che
registrino ampie disponibilita'.
       2.1.3. - Come e' noto la legge 8 agosto 1995 n.  335,  recante
"riforma  del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", ha
ridefinito il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela
prevista  dall'articolo  38  della  Costituzione   ed   ha,   quindi,
costituito parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli
anni 1995-1995 e di quella per gli anni 1996-1998.
       Particolari riflessi, poi, si sono avuti in sede di previsione
di competenza 1996 e triennale 1996-1998, a seguito dell'introduzione
di   un  contributo  previdenziale  a  carico  dello  Stato,  per  la
necessita' di considerare le occorrenti variazioni integrative  degli
stanziamenti   dei   capitoli   relativi   al  trattamento  economico
fondamentale e accessorio del personale in servizio presso  tutte  le
Amministrazioni statali.
       Cio'  premesso,  le Amministrazioni avranno cura di verificare
l'allineamento  degli   stanziamenti   dei   capitoli   di   bilancio
interessati  dalla normativa della richiamata legge n. 335/1995, alle
occorrenze  finanziarie  conseguenti   agli   obblighi   contributivi
introdotti.
       Cio',  considerato altresi' che dall'anno 1996 il carico delle
pensioni statali e' stato assunto dall'I.N.P.D.A.P., che vi  provvede
con  i  contributi  dei  lavoratori  e dei datori di lavoro (le varie
Amministrazioni statali e Aziende autonome) e con  un  apporto  dello
Stato per la differenza tra carico pensioni e contributi.
       2.2. - Entrate
       Le   previsioni   delle  entrate  tributarie  dovranno  essere
formulate   sulla   base   delle    piu'    aggiornate    indicazioni
sull'evoluzione  del  gettito  e  delle variabili macroeconomiche cui
tale  gettito  e'  collegato,  nonche'  delle   eventuali   modifiche
normative intervenute in materia.
       Le  ipotesi  adottate  circa  l'evoluzione  delle diverse basi
imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente  specificate
in  apposita  nota  illustrativa  redatta  dai  competenti Uffici del
Ministero delle finanze, da inviare contestualmente alle proposte.
       Per  i  capitoli  articolati,  le   previsioni   e   le   note
illustrative   dovranno  essere  formulate  al  livello  dei  singoli
articoli.
       Al fine di consentire l'esatta dotazione degli stanziamenti di
spesa dei capitoli nn. 4534, 4535 e 4541 dello  stato  di  previsione
del  Ministero  del  tesoro - relativi alle regolazioni contabili dei
tributi riscossi direttamente dalle Regioni - appare  necessario  che
detta  nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente
riferibile a introiti da versare  direttamente  presso  le  tesorerie
delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle Regioni a
statuto  ordinario,  da regolare successivamente in bilancio mediante
mandati  commutabili  in  quietanze  di  entrata   a   valere   sugli
stanziamenti dei predetti capitoli di spesa.
       Per  le  entrate  non  tributarie  la valutazione dovra' avere
riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.
       Sia per il comparto tributario che per quello non  tributario,
sara'  cura  delle  Amministrazioni  che  gestiscono  ciascun cespite
provvedere  all'aggiornamento  della  base  informativa   di   natura
legislativa  riportata  nelle  "schede-capitolo"  inviate dal Sistema
Informativo, nonche' segnalare le eventuali  opportune  modifiche  di
denominazione, istituzioni o soppressioni di capitoli e/o articoli.
3. - BILANCIO ANNUALE DI CASSA
       Per  ciascun  capitolo  di  bilancio,  le  Amministrazioni  in
indirizzo  dovranno  indicare   anche   la   previsione   di   cassa,
indistintamente  per  competenza  e residui, cioe' per l'intera massa
acquisibile o spendibile.
       A  questi  fini,  pregiudiziale   appare   la   determinazione
presuntiva  della  consistenza  dei  residui  attivi e passivi che la
gestione 1996 lascera' al 1997.
       In particolare, per i residui passivi, prendendo le  mosse  da
quelli  accertati  con  il  consuntivo  1995  e  dalle  dotazioni  di
competenza  del  1996  (massa  spendibile  1996),  per  giungere   ad
un'attendibile  valutazione  del  "presunti"  residui  passivi  al  1
gennaio 1997, occorrera' ipotizzare per ciascun capitolo i  pagamenti
effettuabili  nel  corrente  anno  finanziario.  A  tal fine, occorre
considerare la necessita' di compensare, in sede di provvedimento  di
assestamento  del  bilancio,  le  maggiori  autorizzazioni  di cassa,
eventualmente   conseguenti   all'accertamento    definitivo    delle
consistenze  dei residui passivi al 31 dicembre 1995, preferibilmente
a livello di titolo e, comunque, non superando il volume  complessivo
dei  pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio 1996 integrata con
le variazioni intervenute per atto amministrativo.
       Questa stima delle operazioni  di  pagamento  per  il  1996  -
depurata  eventualmente  dell'ammontare  dei  residui passivi perenti
eliminati  dal  bilancio  -  raffrontata  con   la   predetta   massa
spendibile,  fara'  emergere  la  presunta  consistenza  dei  residui
passivi al 31 dicembre 1996, la quale, rappresentando una  componente
della  massa spendibile 1997, condiziona con la sua attendibilita' la
formulazione  della  previsione   delle   nuove   autorizzazioni   di
pagamento.
4. - BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE
       4.1. - Spese
       Le  previsioni  di  spesa  per  il 1998 e per il 1999 dovranno
essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:
       a) per  le  spese  predeterminate  legislativamente,  la  loro
proiezione  dovra'  essere  effettuata,  per  il 1998, secondo quanto
indicato  nella  Tabella  F  della  legge  finanziaria   1996   quale
risultante  dopo  le eventuali riduzioni del richiamato decreto legge
93/96 (tale proiezione, ovviamente, potra' essere oggetto di proposta
di  modifica  nell'apposito  "documento").  Per  le  leggi  di  spesa
pubblicate  dopo la presentazione del bilancio pluriennale 1996-1998,
nei casi in cui la legge  stessa  non  quantifichi  gli  stanziamenti
annuali,  dovra'  essere  considerato  per  il 1998 e per il 1999 uno
stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 1997.
       Per le spese il cui scaglionamento si protrae nell'anno 2000 e
successivi, dovra' essere individuata  l'ulteriore  somma  ancora  da
iscrivere,  ponendo  in evidenza, in apposite note, le somme riferite
ad anni precedenti e non ancora iscritte;
       b)  gli stanziamenti la cui quantificazione annua e' demandata
alla legge finanziaria, per ciascuno degli anni 1998 e 1999  dovranno
essere  gli  stessi  previsti  nella  Tabella  C  allegata alla legge
finanziaria 1996, ridotti in applicazione del decreto legge n. 93/96;
       c) per gli oneri  inderogabili,  i  quali,  com'e'  noto,  pur
discendendo   direttamente   dalla   legge,   non   sono   da  questa
predeterminati  e  si  quantificano  in  modo  automatico  attraverso
meccanismi  e  parametri desumibili dalle norme stesse, la proiezione
dovra' svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi;
       d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli
oneri non vincolati ad alcuna  precisa  quantificazione  legislativa,
gli  stanziamenti  per  gli anni 1998 e 1999 non potranno superare, a
livello complessivo, un incremento dell'1  per  cento  e  del  2  per
cento.
       Giova,  peraltro,  ribadire  che  per tutte le spese di cui ai
precedenti punti a), b), c)  e  d),  si  dovra'  tenere  conto  delle
riduzioni  operate  dai  decreti  legge  nn.  41/95 e 93/96 che hanno
correlativamente ridotto le relative autorizzazioni di spesa.
       I bozzoni rimessi alle  Amministrazioni  per  la  formulazione
delle  proposte  per  il  bilancio triennale 1997-1999 - diversamente
dagli anni passati - non recheranno alcuna ipotesi di stanziamento in
relazione al ricordato criterio di formazione  del  bilancio  a  base
zero.
       4.2. - Entrate
       Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni
a   legislazione  vigente,  formulate  per  il  1997,  dovra'  essere
effettuata, come si e' gia' detto, sulla base delle  piu'  aggiornate
indicazioni  sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale
gettito e' collegato.
       Le ipotesi adottate  circa  l'evoluzione  delle  diverse  basi
imponibili  dei  cespiti  tributari  dovranno  in  ogni  caso  essere
dettagliatamente specificate nella citata apposita nota  illustrativa
da  redigere  dai  competenti Uffici del Ministero delle finanze e da
trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.
       Anche per gli anni 1998 e 1999, per i capitoli articolati,  le
previsioni e le note illustrative dovranno essere formulate a livello
dei singoli articoli.
5. - ADEMPIMENTI PARTICOLARI
       5.1.  -  Per  il bilancio annuale, i capitoli di spesa possono
essere analiticamente ripartiti in articoli  (in  appositi  allegati)
secondo  le  diverse  finalita' della spesa considerata nel capitolo.
Per le entrate, l'articolazione delle principali imposte,  come  gia'
avvertito, va estesa ai due esercizi successivi.
       5.2. - Eliminazione dei residui
       5.2.1. - Attivi. Ai fini della eliminazione dei residui attivi
e  delle  relative  azioni  che  in  proposito  devono  espletare  le
Amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si  richiama,  come
tutti  gli  anni,  l'attenzione  sulla  necessita'  di  una  puntuale
applicazione  degli  articoli  da  263  a  268  del  Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' dello Stato.
       In  particolare,  dovranno essere assunte le dovute iniziative
amministrative in merito ad eventuali residui relativi a  partite  in
contenzioso risultate definitive attraverso le richieste di condono e
ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze".
       Mentre    appare    necessario    procedere   alla   integrale
cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso  il
condono,  si  sottolinea  l'opportunita'  di  eliminare  anche quelli
relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati  in  relazione  a
partite  che appaiono spesso, per i motivi piu' vari, sostanzialmente
inesigibili.
       5.2.2. - Passivi. Per i residui passivi, va tenuta presente la
perenzione  amministrativa,  nei  termini   in   cui   essa   risulta
disciplinata  dall'articolo  39  della  legge  7 agosto 1982, n. 526.
Inoltre appare opportuno richiamare  l'attenzione  sulla  circostanza
che  tale  istituto  va  applicato  esclusivamente  a residui passivi
originati da impegni assunti a norma dell'articolo 20,  terzo  comma,
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468  e successive modificazioni e
integrazioni.
       Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di
cui all'articolo 8 della legge n. 468 del 1978,  le  Amministrazioni,
per  il  tramite  delle  coesistenti  Ragionerie  Centrali,  dovranno
segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a
loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel  corso  della
gestione 1997.
       5.3. - Particolari adempimenti del Ministero della difesa.
       Ai  sensi  di  quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della
legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del  Ministero
della  difesa dovra' essere unito apposito allegato, da sottoporre al
Parlamento, relativo  ai  piani  di  spesa  gravanti  sugli  ordinari
stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi
pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.
       Inoltre,  ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure
previste  per  gli  approvvigionamenti  centrali,   dovranno   essere
predisposte  -  secondo  l'analisi  prevista dal comma 5 del medesimo
articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988  -  apposite  relazioni
illustrative,  da  allegare  al  detto  stato  di  previsione,  sulla
complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello  in
ferma  di  leva  o  volontario, nonche' sullo stato di attuazione dei
programmi dei capitoli ricompresi  nella  rubrica  "Ammodernamento  e
rinnovamento" e del capitolo n. 7010.
       5.4. - Pensioni
       Nel  richiamare  quanto  rappresentato  nel  precedente  punto
2.1.3. in ordine alla riforma del sistema pensionistico  obbligatorio
e  complementare  introdotto con la legge n. 335/1995, si rappresenta
la necessita'  di  una  puntuale  determinazione  degli  stanziamenti
relativi  al  personale  in  quiescenza - categoria III - da parte di
quelle Amministrazioni che mantengono ancora,  a  carico  dei  propri
stati  di  previsione,  gli  oneri  per  i "trattamenti provvisori di
pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli  di  spesa
fissa".
       Nulla  e'  innovato  per  quanto  riguarda  i  capitoli su cui
gravano le spese per l'indennita' per una  sola  volta  in  luogo  di
pensione,  indennita' di licenziamento e similari, le spese derivanti
dalla ricongiunzione dei servizi, le indennita' per una  volta  tanto
ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio.
       5.5. - Spese di personale.
       Anche  per  il  nuovo  esercizio  e'  confermata  la procedura
informatica per la quale viene richiesta un'analisi delle  previsioni
di  bilancio  mediante  appositi  modelli  di  rilevazione  che  ogni
Direzione Generale, che gestisce  personale,  compila  e  invia  alle
competenti Ragionerie centrali.
       I cennati modelli, come per il decorso esercizio, sono volti a
pervenire  ad una puntuale applicazione dell'articolo 65, comma 1 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, nel testo sostituito dal  decreto
legislativo   n.   546   del   1993,   con   il   quale,   attraverso
l'evidenziazione delle spese di personale a preventivo,  si  perviene
ad  una  programmata  gestione  del  personale.  Tale  adempimento si
inquadra nel processo di monitoraggio del costo del  personale  e  di
analisi  dei  fenomeni gestionali, gia' avviato con i "conti annuali"
1992, 1993, 1994 e 1995 e, che si  pongono  in  correlazione  con  le
rendicontazioni di bilancio.
       Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni per una
uniforme rilevazione.
       5.6. - Allegato relativo alle spese per la ricerca scientifica
e tecnologica.
       Allo  scopo  di  porre  in  evidenza  le  spese destinate alla
ricerca scientifica e  tecnologica,  agli  stati  di  previsione  dei
singoli  Ministeri dovra' essere unito apposito allegato. Considerata
l'importanza di tale documento ai fini  dell'individuazione  e  della
quantificazione  delle risorse finanziarie destinate dallo Stato alla
ricerca scientifica  e  tecnologica,  si  ribadiscono  le  istruzioni
impartite in passato.
       5.7. - Articoli del disegno di legge.
       Insieme  alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione
dovra' far avere anche lo schema degli articoli relativi  al  proprio
stato  di  previsione,  da  inserire  nella legge di approvazione del
bilancio,  tenendo  presente  che  non  possono   essere   prese   in
considerazione  proposte  di  norme che non risultino coerenti con la
natura di detta legge.
       5.8. - Note preliminari degli stati di previsione.
       Ciascuno stato di previsione dovra' essere illustrato  da  una
"nota  preliminare",  che risponda puntualmente alle prescrizioni del
quarto comma dell'articolo 2  della  legge  n.  468  del  1978,  come
sostituito  dalla  legge  n.  362  del 1988. Su questo adempimento si
richiama la particolare  attenzione  delle  singole  Amministrazioni,
come   pure  sulla  necessita'  -  fermo  restando  l'esigenza  della
riconsiderazione delle previsioni sulla base del criterio "base zero"
- di  fornire  puntualmente  le  ragioni  di  variazioni  di  importo
superiore  a  1  miliardo  di  lire, relative a capitoli di spesa non
obbligatorie  o  non  predeterminate  per  legge,  la  cui  dotazione
previsionale  sia  stata  definita  con  criteri  difformi  da quelli
indicati nella presente circolare.
       Una apposita sezione delle note preliminari  dovra'  contenere
altresi'    una    illustrazione    delle   direttive   politiche   e
politico-economiche relative alla  spesa  di  competenza  di  ciascun
Ministero,  al  fine  di dare conto dell'azione che l'Amministrazione
intende svolgere nei campi di competenza  nel  corso  della  gestione
1997  sulla base della legislazione vigente, prescindendo, quindi, da
quelle  misure  che  potranno  essere  adottate  in  sede  di   legge
finanziaria    sulla    base    delle   segnalazioni   che   ciascuna
Amministrazione   dovra'  fare  avere  nell'apposito  "documento"  da
trasmettere a corredo del bilancio 1997.
       Nel rammentare inoltre che, in applicazione di quanto previsto
da specifiche disposizioni legislative, annualmente sono da  allegare
ai singoli stati di previsione le relazioni sullo stato di attuazione
dei  programmi  previsti  dalle disposizioni medesime, si ricorda che
anche per il prossimo esercizio finanziario - ai sensi  dell'articolo
12  della  legge  n.  770  del  1986,  concernente  disciplina  delle
procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di  programmi  di
ricerca  e  per  l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta
tecnologia - i Ministri, con  le  relazioni  preliminari  ai  singoli
stati  di  previsione,  devono  informare il Parlamento sui programmi
attuati ai sensi della legge stessa.
       Le  stesse  relazioni  preliminari  -  in  ottemperanza   alla
richiesta della Commissione Pubblica Istruzione del Senato, formulata
in  occasione  dell'esame  dei  documenti  di  bilancio 1987 - devono
inoltre contenere una nota esplicativa degli  stanziamenti  riservati
alla  ricerca  scientifica,  di  cui all'apposito allegato a ciascuna
tabella, mirante a fornire gli elementi essenziali relativi  al  loro
utilizzo e destinazione.
       Si  richiama  l'attenzione delle Ragionerie centrali affinche'
l'analisi delle assegnazioni e delle  variazioni  degli  stanziamenti
sia  in  armonia  con  le  note  apposte  ai singoli capitoli e con i
dettagli forniti negli appositi allegati. Le note non dovranno  avere
carattere  generico,  ma dovranno effettivamente dar conto dei motivi
che  sono  alla  base   della   richiesta   variazione;   particolari
illustrazioni  si  richiedono  ove  le  variazioni  stesse  risultino
superiori alle percentuali indicate nella circolare a cui si rinvia.
       5.9. - Relazione aggiuntiva.
       Si  rappresenta   la   necessita'   che   le   Amministrazioni
predispongano  per  il  successivo inserimento nelle note preliminari
degli stati di previsione, una relazione che:
       - in una prima sezione evidenzi le ipotesi in base alle  quali
vengono  calcolate  le  variazioni dei capitoli di spesa derivanti da
indicizzazioni, parametri predeterminati ed  adeguamenti  automatici,
nonche'  indichi  le  modifiche  e  le integrazioni legislative e gli
strumenti  necessari  per  rendere   effettivo   il   controllo,   il
contenimento  e  l'abrogazione  dei  meccanismi  automatici che fanno
crescere la spesa pubblica;
       - in una seconda sezione individui gli aggregati di spesa  che
rivestono  adeguamenti  di  carattere  sostanzialmente obbligatorio -
collegati cioe' a situazioni giuridiche soggettive  non  modificabili
con  l'impostazione  di documenti di bilancio (oneri per il personale
in servizio, in quiescenza, ecc.)  -  al  fine  di  definire  un'area
consolidata  per  la quale l'esame parlamentare potrebbe condursi con
caratteri  di  globalita',  distinguendola  dall'area  di   possibili
aggiustamenti discrezionali.
       5.10. - Elenchi da allegare alla Tabella n. 2 (Tesoro).
       Le Ragionerie presso le Amministrazioni Centrali sono invitate
a  segnalare,  nel  testo  conclusivo delle previsioni, i capitoli da
includere  negli  elenchi  allegati  allo  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro concernenti:
       - spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1);
       -  capitoli  per i quali e' concessa al Governo la facolta' di
cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco  n.
2);
       -  capitoli per i quali e' concessa al Ministero del tesoro la
facolta' di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 468 del 1978
(Elenco n. 3).
       Inoltre, sara' cura  delle  Ragionerie  centrali  rivedere  la
classificazione economica e funzionale ai fini dell'aggiornamento dei
raggruppamenti  dei capitoli secondo i codici economico e funzionale,
di cui agli Allegati n. 1 e n. 2 che corredano  i  singoli  stati  di
previsione.
       5.11. - Nomenclatore degli atti.
       Tenuto  conto  della  notevole rilevanza che vanno assumendo i
riferimenti normativi dei vari  capitoli,  in  relazione  al  decreto
legislativo  n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si sottolinea
la  necessita'  di  procedere,  ove  occorra,  all'aggiornamento  del
"Nomenclatore   degli  atti",  attesa,  altresi',  l'opportunita'  di
pervenire ad una versione di tale  fondamentale  documento  anche  in
occasione  dell'annuale provvedimento di assestamento del bilancio di
previsione e del disegno  di  legge  sul  rendiconto  generale  dello
Stato.
       Nell'opera  di  aggiornamento del nomenclatore - dinamicamente
considerato anche con l'inclusione della legislazione sopravvenuta  -
riveste   particolare   importanza   l'attivita'  di  verifica  delle
Ragionerie Centrali per i riferimenti delle previsioni  1996  e  cio'
risulta anche funzionale per l'attuazione delle norme sul processo di
spesa (mandato elettronico).
       5.12. - Spese per l'informatica.
       In  considerazione  della rilevanza qualitativa e quantitativa
che  le  spese  per  l'informatica  rivestono  nei  vari   stati   di
previsione,  e in coerenza con le conformi indicazioni dell'Autorita'
per l'informatica, le  Amministrazioni  dovranno  far  pervenire  una
relazione  che,  con  riferimento  a  ciascun  capitolo  interessato,
evidenzi  la  tipologia  delle  spese  da  sostenere  e  le   singole
componenti,  ribadendo  che  quelle  connesse  alla  gestione  e alla
manutenzione dei servizi informatici - di evidente natura corrente  -
debbono  avere diversa collocazione rispetto a quelle di costituzione
o di sviluppo dei servizi stessi, di natura di conto capitale.
       Anche  per  le  spese   in   questione   andranno,   comunque,
predisposte  note  giustificative  degli  stanziamenti secondo quanto
precisato nel precedente punto 2.1.1..
       5.13. - Oneri risarcitori
       L'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n.  724,
ha  demandato  al  Ministro del tesoro il compito di determinare, con
proprio decreto, i criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  della
norma, recata dallo stesso comma 36, che disciplina la corresponsione
degli oneri risarcitori in casi di ritardato pagamento.
       In  attuazione  di tale norma, e' stato emanato il decreto del
Ministro del tesoro del 21 gennaio 1996 - in corso  di  registrazione
alla  Corte  dei  Conti  -  contenente  la  direttiva generale per la
corresponsione degli oneri risarcitori per ritardato pagamento  delle
retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore
dei  creditori  delle  Amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
       L'articolo  4  del citato decreto prevede, tra l'altro, che la
spesa relativa agli interessi  o  alla  rivalutazione  monetaria  per
ritardato  pagamento  delle  retribuzioni ai dipendenti dello Stato e
delle pensioni venga imputata ad appositi capitoli, aventi natura  di
spesa  obbligatoria,  da  istituire  negli  stati di previsione delle
singole Amministrazioni per imputarvi in modo uniforme tali spese.
       Cio' premesso le Amministrazioni in indirizzo avranno cura  di
proporre, con le previsione per il 1997, l'istituzione di un capitolo
-  da collocare nella Rubrica Servizi generali, sotto la Categoria IX
-  Somme  non  attribuibili  -  denominato  "Spese  per  interessi  o
rivalutazione  monetaria  per ritardato pagamento delle retribuzioni,
pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori
dell'Amministrazione" (9.5.0.-21.6.0.).  Al  capitolo  in  questione,
verra'  attribuita  la  natura di spesa obbligatoria e riportato "per
memoria".
6. - CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
       Le  proposte  di  previsione  -  contestualmente,  come  viene
specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento
del  bilancio  1996  - andranno riportate nelle piu' volte richiamate
"schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza  e  di  cassa
1997  e  nelle  schede  per  il bilancio pluriennale 1997-1999; dette
schede dovranno essere ritirate a cura delle  Ragionerie  Centrali  -
per  il  successivo  inoltro  alle  competenti Amministrazioni - il 1
aprile 1996 presso la Ragioneria Generale dello Stato  -  Ispettorato
Generale del Bilancio - Divisione III - Via XX Settembre n. 97.
       Giova  avvertire  che  le schede-capitolo da ritirare potranno
non essere completamente in linea con gli effetti  del  decreto-legge
n.  93/96  piu'  volte  citato,  ma dei relativi effetti riduttivi le
Amministrazioni dovranno tenere conto in sede di  formulazione  delle
nuove proposte di previsione.
       Dovendosi   procedere   alla  presentazione  del  progetto  di
bilancio al Parlamento entro il prossimo mese di luglio, al  fine  di
rendere  possibili gli adempimenti del Governo e di questo Ministero,
le  richiamate  "schede-capitolo",  debitamente  compilate,  dovranno
essere    restituite    alle    coesistenti    Ragionerie    Centrali
inderogabilmente entro il 24 aprile 1996.
       Le Ragionerie Centrali avranno cura di provvedere ad  inserire
negli  archivi  del  Sistema dipartimentale dell'Ispettorato Generale
del Bilancio, gli elementi previsionali contenuti  nelle  piu'  volte
richiamate "schede-capitolo" entro il 6 maggio 1996.
       Completato  l'inserimento  dei  dati potranno essere richieste
all'Ispettorato generale del bilancio - Divisione  III  -  le  stampe
delle  proposte di bilancio 1997 da sottoporre ai competenti Consigli
di Amministrazione per gli adempimenti di pertinenza.
       Per  i  capitoli  di  entrata   in   gestione   alle   singole
Amministrazioni  si dovranno seguire le stesse procedure previste per
le spese.
       Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per
l'anno  1997  e  di  sola  competenza  per  il  bilancio  pluriennale
1997-1999,  nonche'  tutti  gli  elaborati  di corredo previsti dalla
presente circolare dovranno pervenire  a  questo  Ministero  medesimo
entro il 10 maggio 1996.