Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Enalotto.(GU n.76 del 30-3-1996)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806; Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto, denominato Enalotto, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, da ultimo modificato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991; Visto il decreto del Ministro delle finanze n. III/7/109/96 con cui e' stata approvata la convenzione tra il Ministero delle finanze e la Sisal Sport Italia S.p.a.; Ritenuta l'opportunita' di modificare il suddetto regolamento a seguito del piano di automazione del sistema di raccolta e accettazione del gioco, predisposto dalla Sisal in attuazione dell'art. 6 della suddetta convenzione approvata dall'Amministrazione finanziaria; Decreta: Art. 1. 1. Al regolamento del concorso pronostici connesso con le estrazioni settimanali del gioco del lotto (Enalotto), approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari amministrativi, esercita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, un concorso pronostici abbinato alle estrazioni settimanali del gioco del lotto. Detto concorso istituito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, n. 16781 del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 175, e' disciplinato dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonche' dal presente regolamento speciale"; b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - La gestione del concorso e' affidata, giusta decreto del Ministro delle finanze del 22 gennaio 1996 alla Sisal Sport Italia S.p.a., con sede in Milano, che assume la qualifica di gestore ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581."; c) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - I dodici pronostici devono essere indicati in colonna uno sopra l'altro, in apposite caselle disposte in linea verticale. Ognuna di queste linee (colonne) rappresenta una giocata autonoma e costituisce unita' di misura per la determinazione dell'importo totale del gioco, del montepremi e della ripartizione di questo fra le colonne vincenti. La partecipazione al concorso deve tassativamente avvenire servendosi di apposite schede stampate e distribuite dall'Ente gestore convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche. In tali schede vengono indicate le dieci ruote del lotto per il pronostico sui primi numeri estratti per ogni ruota, e le altre due ruote (fra le dieci) per il pronostico sui secondi numeri estratti. La scheda e' composta da due sezioni, la prima, suddivisa in quattro o otto colonne e destinata alla marcatura, contiene, per ciascuna colonna e per ogni evento da pronosticare, tre riquadri contrassegnati rispettivamente dai segni 1, X, 2 corrispondenti ai gruppi nei quali sono suddivisi i novanta numeri del lotto oggetto del pronostico."; d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - Il giocatore esprime il proprio pronostico mediante l'apposizione nell'apposito riquadro, in corrispondenza dell'evento da pronosticare, di un segno idoneo ad essere individuato dall'apparecchiatura di lettura della macchina. Il pronostico deve essere formulato marcando, senza correzioni o alterazioni o contraddizioni il segno 1 oppure X oppure 2 indicandosi con detta marcatura il corrispondente gruppo 1, X, 2 nel quale figurano inclusi i numeri primi estratti che si intendono pronosticare in ciascuna delle dieci ruote del lotto e dei numeri secondi estratti nelle altre due ruote indicate. La seconda sezione della scheda e' destinata alla stampa effettuata dalla macchina validatrice che riportera' in chiaro i segni 1, X, 2 derivanti dalla lettura delle marcature risultanti nella corrispondente colonna della prima sezione. Sulla medesima scheda e' ammessa la effettuazione di giocate singole o sistemistiche da un minimo di 2 ad un massimo di 16.384 colonne, risultanti dal calcolo combinatorio sulla base dell'indicazione, per uno o piu' estratti, di due o di tutti e tre i segni che stanno ad indicare le tre varianti del pronostico. Una colonna singola si compila marcando uno solo dei tre segni di pronostico prestampati in corrispondenza di ciascuno dei dodici eventi. Una giocata sistemistica si compila marcando per ogni evento da pronosticare un pronostico fisso e almeno una variante doppia. E' consentita la possibilita' di effettuare giocate sistemistiche denominate 'a caratura'. La giocata a caratura, organizzata e convalidata dal ricevitore, viene dallo stesso ripartita in quote, da un minimo di due ad un massimo di venti, rappresentate ciascuna da cedole stampate dalla macchina validatrice, per essere vendute ai giocatori. Il prezzo unitario di ciascuna quota o cedola, pari al valore complessivo delle giocate diviso per il numero delle quote, non puo' essere inferiore a L. 9.600."; e) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - La convalida viene effettuata dal ricevitore introducendo la scheda di partecipazione al concorso nella apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto dell'inserimento, evidenzia su un visualizzatore l'importo della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore premera' l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice nella seconda sezione della scheda, oltre che dai segni dei pronostici effettuati, anche dai seguenti dati: i codici di controllo, il numero che contraddistingue il concorso settimanale, la data di estrazione dei numeri del lotto al quale il concorso stesso si riferisce, il codice di zona, il codice di ricevitoria, il codice della validatrice, il numero di colonne convalidate e il numero progressivo della giocata, la data e l'ora della convalida. A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico 1, X, 2 stampati dalla macchina validatrice sulla scheda. All'atto del ritiro della scheda convalidata il giocatore e' tenuto a controllarla e, nel caso di difformita' tra i pronostici marcati manualmente e quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie, ha la facolta' di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa restituzione al ricevitore della scheda predetta. E' consentita la stampa e la convalida, realizzate dalla macchina validatrice su speciali schede anche senza riquadri di marcatura, di giocate generate dalla stessa macchina validatrice o da un computer ad essa collegato. All'atto del ritiro di tale scheda, il giocatore e' tenuto ad accertare l'esatta convalida delle colonne in essa stampate."; f) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - Dopo la convalida, il partecipante ritira la scheda convalidata, che deve essere da lui custodita con ogni cura e diligenza costituendo documento valido per il ritiro dei premi. Tutti i dati trascritti dalla macchina validatrice sulla scheda giocata e convalidata vengono registrati nella memoria interna della stessa validatrice ed in una seconda carta memoria estraibile e successivamente trasmessi, all'ora stabilita dall'Ente gestore, via linea telefonica all'elaboratore zonale di competenza. L'elaboratore zonale, ubicato in un apposito centro elaborazione dati, provvedera' a trasferire, previ gli opportuni controlli, tutti i dati ricevuti su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili che, consegnati alla commissione di zona prima dell'inizio delle estrazioni del lotto, costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso."; g) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - La posta unitaria di partecipazione al concorso e' di lire 637 per colonna. La giocata minima non puo' essere inferiore a due poste. Per partecipare al concorso occorre consegnare la scheda compilata e pagare le poste relative. La partecipazione dovra' effettuarsi presso gli uffici dell'ente gestore appositamente designati. A scelta e sotto la esclusiva responsabilita' dei partecipanti, la partecipazione puo' altresi' effettuarsi presso 'ricevitori autorizzati' dall'ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare e a fare osservare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso. Le ricevitorie debbono essere contraddistinte da apposita insegna di caratteristiche uniformi. Il partecipante e' tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giocata, la somma di lire 63 per colonna. Analoga somma e' dovuta quando l'accettazione delle giocate e' fatta presso gli uffici dell'ente gestore. E' consentita l'effettuazione di giocate di due o piu' colonne, valevoli per piu' concorsi consecutivi con le schede di cui all'art. 4 e seguenti, in tal caso, i dischi ottici in cui sono registrate tali giocate resteranno archiviati, secondo le modalita' di cui all'art. 10, fino all'espletamento dei concorsi cui si riferiscono. Il monte premi e' costituito dal 38% dell'ammontare complessivo delle poste di gioco di cui all'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonche' dal 35% del diritto fisso previsto dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412."; h) l'art. 9, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - L'ente gestore stabilisce la data e l'ora di cessazione dell'accettazione delle giocate. In ogni caso le matrici elettroniche delle schede debbono risultare custodite negli archivi di cui al successivo art. 10 prima dell'ora fissata per le estrazioni del lotto."; i) all'art. 10, il comma secondo e' sostituito dai seguenti: "Prima dell'ora di inizio delle estrazioni del lotto, vengono depositati negli archivi di cui al primo comma del presente articolo, i dischi ottici scrivibili una sola volta e non modificabili di cui all'art. 7. In caso di parziale o totale impossibilita' di registrazione delle giocate sui dischi ottici, saranno archiviati, previa verbalizzazione, le carte memoria e/o i tabulati stampati dall'elaboratore zonale contenente l'elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso. Le operazioni connesse con la custodia sono controllate e sorvegliate da una commissione composta dal direttore regionale delle entrate o da un suo rappresentante, da un funzionario amministrativo di prefettura in rappresentanza del prefetto e da un rappresentante del sindaco. La commissione verbalizza il numero dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati da custodire, i dati relativi al numero delle schede giocate, il numero delle giocate annullate e il totale delle colonne da conteggiare a monte premi. Tutte le operazioni di archivio avvengono alla presenza dei tre componenti della commissione la quale provvede alla chiusura dell'archivio e ne conserva le chiavi."; l) l'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente quelle risultanti dalle schede registrate nei dischi ottici e/o nelle carte memoria e/o contenute nei tabulati stampati dall'elaboratore zonale che, compilate e ricevute nei modi prescritti risultano custodite a norma dell'articolo precedente. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso di contestazione. Qualora la scheda convalidata elettronicamente non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata, dietro consegna della scheda convalidata in suo possesso, esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave, ogni responsabilita' tanto dell'ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attivita'. Tale disposto si applica anche nel caso in cui non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dalla carta memoria o non fosse leggibile la scheda stampata sui tabulati. L'ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancata trasmissione o ricezione delle giocate per via telefonica o della mancata consegna delle carte memoria estraibili, ne danno notizia al pubblico mediante avviso, che deve rimanere esposto nel locale di accettazione delle schede sino alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami, previsto dall'art. 15. Le matrici elettroniche comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare."; m) all'art. 12, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 13 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o dei tabulati custoditi, le matrici elettroniche distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota della posta destinata alla massa premi. La medesima norma sara' applicata qualora all'inizio delle operazioni di cui sopra dovesse essere constatata la non integrita' dell'archivio o della sua chiusura."; n) l'art. 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto nelle dieci ruote, l'ente gestore provvede presso i propri uffici ove e' avvenuta la custodia delle matrici elettroniche, ad individuare, mediante elaborazione elettronica dei dati registrati nella memoria dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi siano colonne di pronostici che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona di cui all'art. 10. La commissione di zona, previa constatazione dell'integrita' dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio stesso i dischi ottici e le eventuali carte memoria, inserisce la colonna vincente in apposito elaboratore e provvede alla stampa delle schede che hanno totalizzato punteggio vincente e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale rilevera' le giocate recanti colonne vincenti. Dopo il controllo, la commissione di zona, stabilito il numero delle colonne che dovranno concorrere alla ripartizione del monte premi, provvede alla collocazione dei dischi ottici e/o carte memoria e/o tabulati nell'archivio e alla chiusura dell'archivo stesso, che potra' essere riaperto per la necessita' di successive giornate di concorso solamente dopo la scadenza del termine dei reclami di cui all'art. 15. Le operazioni della commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione delle finanze e sono descritte in un apposito verbale al quale sono allegati gli elenchi delle schede vincenti. Sono escluse, senza alcun diritto da parte dei concorrenti, dalla determinazione delle giocate vincenti, le giocate le cui matrici elettroniche risultino indecifrabili in modo da non consentire l'accertamento dell'esattezza dei pronostici."; o) all'art. 14, comma quarto, primo periodo, le parole "a norma dell'art. 5" sono sostituite dalle parole "a norma dell'art. 8"; p) l'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - L'ente gestore pubblica un Bollettino ufficiale nel quale per ogni concorso settimanale, sono elencati gli estremi delle schede contenenti colonne vincenti. Nello stesso Bollettino, dopo gli adempimenti della commissione centrale di cui all'art. 16, sono resi noti l'ammontare della massa dei premi, il numero delle colonne vincenti per ogni singola categoria, la misura unitaria dei premi, le modalita' di pagamento dei medesimi e ogni comunicazione ufficiale che possa interessare i partecipanti. L'ente gestore puo' provvedere, in sostituzione del Bollettino ufficiale cui al comma precedente, ad elencare, in un apposito Bollettino ufficiale da porre in visione presso ogni singola ricevitoria, gli estremi delle schede recanti colonne aventi diritto al premio, limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria. Il giocatore che non abbia la possibilita' di consultare il Bollettino ufficiale di ricevitoria suddetto, e' tenuto a far pervenire alla sede competente dell'ente gestore il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami. Avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino degli estremi di una scheda con la quale si ritenga di essere vincitore con una o piu' colonne o in caso di pubblicazione degli estremi stessi ma con un numero di colonne vincenti inferiore a quello cui si ritiene di aver diritto, il partecipante puo' avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi. Tale reclamo deve essere accompagnato dalla scheda di partecipazione al concorso e, a pena di decadenza da ogni diritto, deve pervenire al competente ufficio dell'ente gestore entro e non oltre il sesto giorno successivo alla data di pubblicazione degli estremi delle schede con giocate vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino di ricevitoria. Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 10 procedera', sulla scorta delle matrici elettroniche contenute nel disco ottico e/o nella carta memoria e/o nel tabulato stampato dall'elaboratore zonale custoditi nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente presentati, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni al numero di colonne vincenti in prima verifica. I reclami accolti e quelli respinti devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale. Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta e agevole decisione alla commissione centrale prevista dall'art. 16. Tale procedura deve essere eseguita in ogni caso per i reclami presentati senza la scheda convalidata. Qualora il giocatore abbia omesso di allegare al reclamo la scheda convalidata, egli dovra', a pena di decadenza da ogni diritto, farla pervenire al competente ufficio dell'ente gestore entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data del concorso."; q) all'art. 16, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Presso la sede dell'ente gestore in Roma, e' istituita una commissione centrale composta da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado superiore al quinto, o qualifica corrispondente, che la presiede, dal direttore centrale per gli affari amministrativi e da due dirigenti rispettivamente del Ministero dell'interno e della Ragioneria generale dello Stato. In caso di impedimento o di assenza del direttore centrale per gli affari amministrativi, partecipa, in sua sostituzione il dirigente della divisione concorsi pronostici. In caso di impedimento o di assenza del magistrato, presiede la commissione il direttore centrale per gli affari amministrativi o chi lo sostituisce. Assolve le mansioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva della direzione centrale per gli affari amministrativi."; r) all'art. 17, terzo comma, dopo la parola "matrici" e' aggiunta la seguente: "elettroniche"; s) l'art. 18 e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - Il pagamento dei premi verra' effettuato, a favore ed a spese dell'esibitore della scheda, con le modalita' stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale recante le quote definitive dei premi di ogni concorso. Ugualmente sono stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale le modalita' di pagamento dei premi conseguiti su schede sistemistiche a caratura. Il pagamento dei premi avverra' previo ritiro della scheda escluso qualsiasi equipollente. I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi se non ne richiedano il pagamento nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale degli estremi della scheda vincente.". Il presente atto e' immediatamente efficace e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 1996 Il Ministro: FANTOZZI