MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 1996 

  Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Enalotto.
(GU n.76 del 30-3-1996)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962, n. 806;
  Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco  del
lotto,  denominato Enalotto, approvato con decreto del Ministro delle
finanze del 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
49  del  26  febbraio  1958,  da  ultimo  modificato  con decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. III/7/109/96 con cui
e' stata approvata la convenzione tra il Ministero delle finanze e la
Sisal Sport Italia S.p.a.;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  modificare  il suddetto regolamento a
seguito  del  piano  di  automazione  del  sistema  di   raccolta   e
accettazione   del  gioco,  predisposto  dalla  Sisal  in  attuazione
dell'art. 6 della suddetta convenzione approvata dall'Amministrazione
finanziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  regolamento  del  concorso  pronostici  connesso   con   le
estrazioni  settimanali del gioco del lotto (Enalotto), approvato con
decreto ministeriale del 29 ottobre 1957 e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1. - Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate
- Direzione centrale per gli affari amministrativi, esercita ai sensi
dell'art. 1 del decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,  un
concorso  pronostici  abbinato  alle estrazioni settimanali del gioco
del lotto. Detto concorso istituito con decreto  del  Ministro  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, n. 16781 del 9
luglio 1957, registrato alla Corte  dei  conti  il  29  luglio  1957,
registro  n.  20  Finanze, foglio n. 175, e' disciplinato dalle norme
per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo  14  aprile
1948,  n.  496, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1951, n. 581, modificato  con  il  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  aprile  1962,  n.  806,  nonche'  dal  presente
regolamento speciale";
    b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 2. - La gestione del concorso e' affidata, giusta decreto del
Ministro delle finanze del 22 gennaio 1996 alla  Sisal  Sport  Italia
S.p.a.,  con  sede  in  Milano, che assume la qualifica di gestore ai
sensi dell'art. 23 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
aprile 1951, n. 581.";
    c) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  -  I dodici pronostici devono essere indicati in colonna
uno sopra l'altro, in apposite caselle disposte in  linea  verticale.
Ognuna  di  queste linee (colonne) rappresenta una giocata autonoma e
costituisce unita'  di  misura  per  la  determinazione  dell'importo
totale  del  gioco, del montepremi e della ripartizione di questo fra
le colonne vincenti.
  La   partecipazione   al   concorso  deve  tassativamente  avvenire
servendosi  di  apposite  schede  stampate  e  distribuite  dall'Ente
gestore  convalidabili mediante macchine validatrici elettroniche. In
tali schede  vengono  indicate  le  dieci  ruote  del  lotto  per  il
pronostico  sui  primi numeri estratti per ogni ruota, e le altre due
ruote (fra le dieci) per il pronostico sui secondi numeri estratti.
  La scheda e' composta  da  due  sezioni,  la  prima,  suddivisa  in
quattro  o  otto  colonne  e  destinata alla marcatura, contiene, per
ciascuna colonna e per ogni  evento  da  pronosticare,  tre  riquadri
contrassegnati  rispettivamente  dai  segni 1, X, 2 corrispondenti ai
gruppi nei quali sono suddivisi i novanta numeri  del  lotto  oggetto
del pronostico.";
    d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5.  -  Il  giocatore  esprime il proprio pronostico mediante
l'apposizione nell'apposito riquadro, in  corrispondenza  dell'evento
da   pronosticare,   di   un   segno  idoneo  ad  essere  individuato
dall'apparecchiatura di lettura della macchina.
  Il pronostico deve essere formulato marcando,  senza  correzioni  o
alterazioni o contraddizioni il segno 1 oppure X oppure 2 indicandosi
con  detta  marcatura  il  corrispondente  gruppo  1,  X, 2 nel quale
figurano  inclusi  i  numeri  primi   estratti   che   si   intendono
pronosticare  in  ciascuna  delle  dieci ruote del lotto e dei numeri
secondi estratti nelle altre due ruote indicate.
  La seconda sezione della scheda e' destinata alla stampa effettuata
dalla macchina validatrice che riportera' in chiaro i segni 1,  X,  2
derivanti    dalla   lettura   delle   marcature   risultanti   nella
corrispondente colonna della prima sezione.
  Sulla medesima  scheda  e'  ammessa  la  effettuazione  di  giocate
singole  o  sistemistiche  da  un minimo di 2 ad un massimo di 16.384
colonne,   risultanti   dal   calcolo   combinatorio    sulla    base
dell'indicazione,  per uno o piu' estratti, di due o di tutti e tre i
segni che stanno ad indicare le  tre  varianti  del  pronostico.  Una
colonna  singola  si  compila  marcando  uno  solo  dei  tre segni di
pronostico prestampati  in  corrispondenza  di  ciascuno  dei  dodici
eventi.  Una giocata sistemistica si compila marcando per ogni evento
da pronosticare un pronostico fisso e almeno una variante doppia.
  E' consentita la possibilita' di effettuare  giocate  sistemistiche
denominate  'a  caratura'.  La  giocata  a  caratura,  organizzata  e
convalidata dal ricevitore, viene dallo stesso ripartita in quote, da
un minimo di due ad un massimo di venti,  rappresentate  ciascuna  da
cedole  stampate  dalla  macchina  validatrice, per essere vendute ai
giocatori. Il prezzo unitario di ciascuna quota  o  cedola,  pari  al
valore  complessivo  delle  giocate diviso per il numero delle quote,
non puo' essere inferiore a L. 9.600.";
    e) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6.  -  La  convalida   viene   effettuata   dal   ricevitore
introducendo  la  scheda di partecipazione al concorso nella apposita
apertura della macchina validatrice che,  all'atto  dell'inserimento,
evidenzia su un visualizzatore l'importo della giocata.
  Ottenuto  l'assenso  del  pronosticatore,  il  ricevitore  premera'
l'apposito  tasto  di   convalida.   La   convalida   risulta   dalla
scritturazione,  operata  dalla  macchina  validatrice  nella seconda
sezione della scheda, oltre che dai segni dei pronostici  effettuati,
anche  dai  seguenti  dati:  i  codici  di  controllo,  il numero che
contraddistingue il concorso settimanale, la data di  estrazione  dei
numeri  del lotto al quale il concorso stesso si riferisce, il codice
di zona, il codice di ricevitoria, il codice  della  validatrice,  il
numero  di colonne convalidate e il numero progressivo della giocata,
la data e l'ora della convalida.
  A tutti gli effetti della giocata valgono i segni di pronostico  1,
X, 2 stampati dalla macchina validatrice sulla scheda.
  All'atto del ritiro della scheda convalidata il giocatore e' tenuto
a  controllarla  e,  nel caso di difformita' tra i pronostici marcati
manualmente e quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie,  ha
la  facolta'  di  chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa
restituzione al ricevitore della scheda predetta.
  E' consentita la stampa e la convalida, realizzate  dalla  macchina
validatrice  su speciali schede anche senza riquadri di marcatura, di
giocate generate dalla stessa macchina validatrice o da  un  computer
ad essa collegato.
  All'atto  del  ritiro  di  tale  scheda,  il giocatore e' tenuto ad
accertare l'esatta convalida delle colonne in essa stampate.";
    f) l'art. 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 7. - Dopo la convalida,  il  partecipante  ritira  la  scheda
convalidata,  che  deve  essere  da  lui  custodita  con  ogni cura e
diligenza costituendo documento valido per il ritiro dei premi. Tutti
i dati trascritti dalla macchina validatrice sulla scheda  giocata  e
convalidata  vengono  registrati  nella  memoria interna della stessa
validatrice  ed  in  una   seconda   carta   memoria   estraibile   e
successivamente  trasmessi,  all'ora stabilita dall'Ente gestore, via
linea telefonica all'elaboratore zonale di competenza.
  L'elaboratore zonale, ubicato in un  apposito  centro  elaborazione
dati,  provvedera' a trasferire, previ gli opportuni controlli, tutti
i dati ricevuti su appositi dischi ottici scrivibili una sola  volta,
rileggibili  e  non  modificabili che, consegnati alla commissione di
zona prima dell'inizio delle estrazioni del lotto,  costituiscono,  a
tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso.";
    g) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  8.  -  La posta unitaria di partecipazione al concorso e' di
lire 637 per colonna. La giocata minima non puo' essere  inferiore  a
due poste.
  Per  partecipare al concorso occorre consegnare la scheda compilata
e pagare le poste relative.
  La partecipazione dovra' effettuarsi presso  gli  uffici  dell'ente
gestore  appositamente  designati.  A  scelta  e  sotto  la esclusiva
responsabilita' dei partecipanti,  la  partecipazione  puo'  altresi'
effettuarsi   presso  'ricevitori  autorizzati'  dall'ente,  i  quali
agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad  osservare
e  a  fare  osservare  dai  partecipanti  stessi  tutte  le norme che
disciplinano   il   concorso.   Le   ricevitorie    debbono    essere
contraddistinte  da  apposita insegna di caratteristiche uniformi. Il
partecipante e' tenuto a corrispondere al  ricevitore,  a  titolo  di
rimborso  spese  e compenso per ogni giocata, la somma di lire 63 per
colonna. Analoga somma e' dovuta quando l'accettazione delle  giocate
e' fatta presso gli uffici dell'ente gestore.
  E'  consentita  l'effettuazione  di  giocate di due o piu' colonne,
valevoli per piu' concorsi consecutivi con le schede di cui  all'art.
4  e  seguenti,  in  tal caso, i dischi ottici in cui sono registrate
tali giocate resteranno  archiviati,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 10, fino all'espletamento dei concorsi cui si riferiscono.
  Il  monte  premi  e'  costituito dal 38% dell'ammontare complessivo
delle poste di gioco di cui all'art. 2 della legge 29 settembre 1965,
n. 1117, nonche' dal 35% del  diritto  fisso  previsto  dall'art.  27
della legge 30 dicembre 1991, n. 412.";
    h) l'art. 9, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  9. - L'ente gestore stabilisce la data e l'ora di cessazione
dell'accettazione delle giocate. In ogni caso le matrici elettroniche
delle schede debbono risultare custodite  negli  archivi  di  cui  al
successivo  art.  10  prima  dell'ora  fissata  per le estrazioni del
lotto.";
    i) all'art. 10, il comma secondo e' sostituito dai seguenti:
  "Prima dell'ora di  inizio  delle  estrazioni  del  lotto,  vengono
depositati negli archivi di cui al primo comma del presente articolo,
i  dischi  ottici scrivibili una sola volta e non modificabili di cui
all'art.  7.  In  caso  di  parziale  o  totale   impossibilita'   di
registrazione  delle  giocate  sui dischi ottici, saranno archiviati,
previa verbalizzazione, le carte  memoria  e/o  i  tabulati  stampati
dall'elaboratore  zonale  contenente  l'elenco  di  tutte  le giocate
registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.
  Le  operazioni  connesse  con  la  custodia  sono   controllate   e
sorvegliate da una commissione composta dal direttore regionale delle
entrate  o da un suo rappresentante, da un funzionario amministrativo
di prefettura in rappresentanza del prefetto e da  un  rappresentante
del  sindaco.  La  commissione verbalizza il numero dei dischi ottici
e/o delle carte  memoria  e/o  dei  tabulati  da  custodire,  i  dati
relativi  al  numero  delle  schede  giocate, il numero delle giocate
annullate e il totale delle colonne da conteggiare a monte premi.
  Tutte le operazioni di archivio avvengono  alla  presenza  dei  tre
componenti   della   commissione  la  quale  provvede  alla  chiusura
dell'archivio e ne conserva le chiavi.";
    l) l'art. 11 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 11. - Concorrono alla determinazione delle  colonne  vincenti
solamente quelle risultanti dalle schede registrate nei dischi ottici
e/o   nelle   carte  memoria  e/o  contenute  nei  tabulati  stampati
dall'elaboratore zonale che, compilate e ricevute nei modi prescritti
risultano custodite a norma dell'articolo precedente.  Dette  matrici
elettroniche fanno stato in caso di contestazione.
  Qualora  la scheda convalidata elettronicamente non fosse rinvenuta
nell'archivio, la partecipazione al  concorso  deve  considerarsi  ad
ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto solamente
al   rimborso  della  posta  pagata,  dietro  consegna  della  scheda
convalidata in suo possesso, esclusa, salvo il caso di dolo  o  colpa
grave,  ogni  responsabilita'  tanto  dell'ente  gestore  e  dei suoi
ausiliari, quanto dei ricevitori autorizzati nello svolgimento  delle
rispettive  attivita'. Tale disposto si applica anche nel caso in cui
non fosse possibile ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici
o dalla carta memoria o non fosse leggibile la  scheda  stampata  sui
tabulati.
  L'ente  gestore,  i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove
in qualsiasi momento accertino la mancata  trasmissione  o  ricezione
delle giocate per via telefonica o della mancata consegna delle carte
memoria estraibili, ne danno notizia al pubblico mediante avviso, che
deve  rimanere  esposto  nel locale di accettazione delle schede sino
alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami,  previsto
dall'art. 15.
  Le matrici elettroniche comunque mancanti sono escluse dal concorso
anche  nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata
o non sia stata regolare.";
    m) all'art. 12, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Qualora prima del compimento delle operazioni di cui  all'art.  13
dovesse  verificarsi,  per  causa  di  forza maggiore, la distruzione
totale o parziale dei dischi ottici e/o delle carte memoria  e/o  dei
tabulati   custoditi,   le  matrici  elettroniche  distrutte  saranno
dichiarate escluse dal concorso ed  i  relativi  concorrenti  avranno
diritto  solamente al rimborso della quota della posta destinata alla
massa premi. La medesima norma  sara'  applicata  qualora  all'inizio
delle  operazioni  di  cui  sopra  dovesse  essere  constatata la non
integrita' dell'archivio o della sua chiusura.";
    n) l'art. 13 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 13. - Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto nelle  dieci
ruote, l'ente gestore provvede presso i propri uffici ove e' avvenuta
la  custodia  delle  matrici  elettroniche,  ad individuare, mediante
elaborazione  elettronica   dei   dati   registrati   nella   memoria
dell'elaboratore  zonale,  le  schede  in  cui  vi  siano  colonne di
pronostici che possono essere dichiarate  vincenti,  comunicandone  i
dati alla commissione di zona di cui all'art. 10.
  La   commissione  di  zona,  previa  constatazione  dell'integrita'
dell'archivio e della sua chiusura,  estrae  dall'archivio  stesso  i
dischi  ottici  e  le  eventuali  carte memoria, inserisce la colonna
vincente in apposito elaboratore e provvede alla stampa delle  schede
che  hanno  totalizzato  punteggio  vincente  e  del relativo elenco,
oppure estrae il tabulato dal  quale  rilevera'  le  giocate  recanti
colonne vincenti.
  Dopo  il  controllo,  la  commissione  di zona, stabilito il numero
delle colonne che dovranno concorrere  alla  ripartizione  del  monte
premi, provvede alla collocazione dei dischi ottici e/o carte memoria
e/o  tabulati  nell'archivio e alla chiusura dell'archivo stesso, che
potra' essere riaperto per la necessita' di  successive  giornate  di
concorso  solamente  dopo  la scadenza del termine dei reclami di cui
all'art. 15.
  Le operazioni della commissione vengono svolte  senza  l'intervento
di   estranei   ad  eccezione  di  eventuali  collaboratori  nominati
dall'Amministrazione delle finanze e sono descritte  in  un  apposito
verbale al quale sono allegati gli elenchi delle schede vincenti.
  Sono  escluse,  senza alcun diritto da parte dei concorrenti, dalla
determinazione delle giocate vincenti,  le  giocate  le  cui  matrici
elettroniche  risultino  indecifrabili  in  modo  da  non  consentire
l'accertamento dell'esattezza dei pronostici.";
    o) all'art. 14, comma quarto, primo periodo, le parole  "a  norma
dell'art. 5" sono sostituite dalle parole "a norma dell'art. 8";
    p) l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  15.  -  L'ente  gestore pubblica un Bollettino ufficiale nel
quale per ogni concorso settimanale, sono elencati gli estremi  delle
schede contenenti colonne vincenti. Nello stesso Bollettino, dopo gli
adempimenti  della commissione centrale di cui all'art. 16, sono resi
noti  l'ammontare  della  massa  dei  premi,  il numero delle colonne
vincenti per ogni singola categoria, la misura unitaria dei premi, le
modalita' di pagamento dei medesimi e  ogni  comunicazione  ufficiale
che possa interessare i partecipanti.
  L'ente  gestore  puo'  provvedere,  in  sostituzione del Bollettino
ufficiale cui al  comma  precedente,  ad  elencare,  in  un  apposito
Bollettino   ufficiale  da  porre  in  visione  presso  ogni  singola
ricevitoria, gli estremi delle schede recanti colonne aventi  diritto
al premio, limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria.
Il   giocatore  che  non  abbia  la  possibilita'  di  consultare  il
Bollettino  ufficiale  di  ricevitoria  suddetto,  e'  tenuto  a  far
pervenire  alla sede competente dell'ente gestore il tagliando figlia
entro il termine stabilito per i reclami.
  Avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino  degli  estremi  di
una scheda con la quale si ritenga di essere vincitore con una o piu'
colonne  o  in  caso  di pubblicazione degli estremi stessi ma con un
numero di colonne vincenti inferiore a quello cui si ritiene di  aver
diritto,  il  partecipante puo' avanzare reclamo scritto per ottenere
il riconoscimento del premio o dei premi.
  Tale   reclamo   deve   essere   accompagnato   dalla   scheda   di
partecipazione  al  concorso  e, a pena di decadenza da ogni diritto,
deve pervenire al competente ufficio dell'ente gestore  entro  e  non
oltre  il  sesto  giorno  successivo alla data di pubblicazione degli
estremi delle schede con giocate vincenti nel Bollettino ufficiale  o
nel Bollettino di ricevitoria.
  Presso  ogni  sede  di  zona  la  commissione  di  cui  all'art. 10
procedera', sulla scorta delle  matrici  elettroniche  contenute  nel
disco  ottico  e/o  nella  carta  memoria  e/o  nel tabulato stampato
dall'elaboratore zonale custoditi nell'archivio, alla  decisione  dei
reclami  tempestivamente presentati, redigendone verbale e disponendo
le necessarie variazioni al  numero  di  colonne  vincenti  in  prima
verifica.
  I  reclami  accolti  e quelli respinti devono essere pubblicati nel
Bollettino ufficiale.
  Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami  che  appaiono
di  non pronta e agevole decisione alla commissione centrale prevista
dall'art. 16. Tale procedura deve essere eseguita in ogni caso per  i
reclami  presentati senza la scheda convalidata. Qualora il giocatore
abbia omesso di allegare  al  reclamo  la  scheda  convalidata,  egli
dovra',  a  pena  di  decadenza  da  ogni diritto, farla pervenire al
competente ufficio dell'ente gestore entro e non oltre  il  ventesimo
giorno dalla data del concorso.";
    q)  all'art.  16,  i  commi  primo  e secondo sono sostituiti dai
seguenti:
  "Presso la  sede  dell'ente  gestore  in  Roma,  e'  istituita  una
commissione   centrale   composta   da   un   magistrato  dell'ordine
giudiziario  o  amministrativo  di  grado  superiore  al  quinto,   o
qualifica corrispondente, che la presiede, dal direttore centrale per
gli  affari  amministrativi  e  da  due dirigenti rispettivamente del
Ministero dell'interno e della Ragioneria generale  dello  Stato.  In
caso  di  impedimento  o  di  assenza  del direttore centrale per gli
affari amministrativi, partecipa, in sua  sostituzione  il  dirigente
della divisione concorsi pronostici.
  In  caso  di  impedimento  o di assenza del magistrato, presiede la
commissione il direttore centrale per gli affari amministrativi o chi
lo sostituisce.
  Assolve le mansioni di segretario, un  funzionario  della  carriera
direttiva della direzione centrale per gli affari amministrativi.";
    r) all'art. 17, terzo comma, dopo la parola "matrici" e' aggiunta
la seguente: "elettroniche";
    s) l'art. 18 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 18. - Il pagamento dei premi verra' effettuato, a favore ed a
spese   dell'esibitore  della  scheda,  con  le  modalita'  stabilite
dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino  ufficiale  recante  le
quote   definitive  dei  premi  di  ogni  concorso.  Ugualmente  sono
stabilite dall'ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale  le
modalita' di pagamento dei premi conseguiti su schede sistemistiche a
caratura.
  Il  pagamento dei premi avverra' previo ritiro della scheda escluso
qualsiasi equipollente.
  I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei premi  se
non  ne  richiedano  il pagamento nel termine di novanta giorni dalla
data di pubblicazione del Bollettino ufficiale  degli  estremi  della
scheda vincente.".
  Il  presente  atto  e'  immediatamente  efficace e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 marzo 1996
                                                Il Ministro: FANTOZZI