Concorso erariale sull'onere di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.(GU n.74 del 28-3-1996)
Vigente al: 28-3-1996
Ai prefetti della Repubblica A tutte le amministrazioni provinciali A tutti i comuni A tutte le comunita' montane e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al rapresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione civile dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica 1. Premessa. La contribuzione erariale sui mutui contratti nel 1995 dagli enti locali e' regolata dall'art. 46-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. In particolare, le disposizioni prevedono che l'attivazione del contributo erariale sui mutui contratti dagli enti locali nel 1995 avviene sulla base di apposita certificazione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, da presentare entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1996. Il decreto interministeriale e' stato emanato in data 11 ottobre 1995 ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. Con le disposizioni introdotte dall'art. 5-bis, del decreto-legge n. 444 del 1995, e' consentito l'utilizzo ad esaurimento delle quote residue dei contributi attribuiti per gli anni dal 1988 al 1992 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti ed e' fissato al 31 marzo di ogni anno il termine perentorio, a pena di decadenza, di presentazione della certificazione sui mutui. Inoltre, con i commi 6 e 7, dell'art. 5, del citato decreto-legge n. 444 del 1995, sono state introdotte due innovazioni sui mutui assunti dagli enti locali. La prima prevede la possibilita' di rinegoziare il capitale residuo dei mutui; la seconda una decorrenza posticipata dell'ammortamento. Debbono per il resto confermarsi le disposizioni che hanno regolato il concorso erariale sui mutui contratti nel 1994 ed in particolare le istruzioni impartite con la circolare FL6 del 12 febbraio 1993 sulle modalita' di compilazione dei certificati e sui controlli prefettizi da eseguire in ordine alle certificazioni ed alla documentazione allegata. 2. Certificazione. Il Poligrafico dello Stato ha provveduto a stampare il modello del certificato che non si discosta da quello relativo ai mutui contratti nel 1994. Non viene stampata la guida in quanto gia' pubblicata unitamente alla citata circolare F.L. 6/93. All'avvenuta consegna dei certificati da parte del Poligrafico dello Stato sara' cura delle prefetture assicurare telegraficamente questa Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, del buon esito delle operazioni o segnalare eventuali difficolta' e contrattempi che potrebbero ritardare la consegna stessa. Nell'eventualita' di mancato recapito dei certificati entro il tempo utile alla loro presentazione, gli enti locali sono autorizzati a presentare copia del documento da sostituire successivamente. Allo scopo potra' essere utilizzato il modello del certificato pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. 3. Termini e sanzioni. I certificati sui mutui di contrazione 1995 dei comuni, delle province e delle comunita' montane debbono essere presentati in originale e copia autentica, debitamente sottoscritte dal segretario e dal ragioniere ove esista, improrogabilmente entro il 31 marzo 1996, alla prefettura competente per territorio. Fa fede il timbro postale della raccomandata. E' tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi. Il mancato rispetto del termine di presentazione del documento comporta necessariamente l'applicazione della sanzione consistente nella perdita del contributo erariale. L'omissione della firma di una delle due persone tenute e' equiparata alla mancata presentazione del certificato. 4. Contribuzioni esterne. Nel confermare le modalita' di segnalazione e determinazione delle contribuzioni concesse da parte di altri enti indicate nella circolare F.L. 6/93, si precisa che l'attualizzazione delle contribuzioni esterne di durata superiore a quella del piano di ammortamento dei mutui deve essere computata al tasso annuale del 6% riconosciuto attualmente dalla disciplina della tesoreria unica. 5. Quantificazione del fondo per lo sviluppo degli investimenti e determinazione dei plafond residuali. Come indicato nella premessa, le disposizioni previste dall'art. 5-bis, del decreto-legge n. 444/1995, hanno posto a regime l'utilizzo ad esaurimento delle quote residue di plafond attribuite per gli anni dal 1988 al 1992. Sul sistema telematico "Videotel" sono visualizzabili le eventuali quote residue nonche' l'ammontare del contributo sul fondo per lo sviluppo degli investimenti per l'anno 1996 aggiornato al 31 dicembre 1995. I dati non sono comprensivi dei mutui di contrazione 1995 e delle eventuali variazioni intervenute nello stesso anno sui mutui gia' ammessi alla contribuzione erariale, in quanto in corso di acquisizione. L'ammontare definitivo del contributo spettante per il 1996 sara' determinato in sede di erogazione del relativo saldo che avverra', come di consueto, entro il mese di novembre del corrente anno. Si pone, al riguardo, la necessita' di una particolare attenzione nella corretta lettura dell'ammontare del fondo in argomento per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed ai quali e' stato gia' concesso dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo a ripiano della situazione debitoria pregressa. Per tali enti le attribuzioni sul fondo per lo sviluppo degli investimenti sono comprensive, degli oneri di ammortamento del mutuo a ripiano del fabbisogno finanziario, che questo Ministero eroga direttamente all'istituto mutuante. 6. Rinegoziazione del capitale residuo dei mutui. L'art. 5, comma 6, del citato decreto-legge n. 444/1995, ha introdotto la possibilita' per gli enti di poter rinegoziare le condizioni contrattuali sul capitale residuo dei mutui assunti negli anni precedenti ed ancora in ammortamento. Tale possibilita', che per la Cassa depositi e prestiti decorre, ai sensi del successivo comma 8, dall'esercizio 1995, determina la predisposizione di un nuovo piano di ammortamento sulla sommatoria dei capitali residui e la conseguente revoca dei piani di ammortamento dei mutui rinegoziati. Il nuovo mutuo che viene a generarsi a seguito di detta operazione non e' assoggettabile ai benefici erariali a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. Cio' in quanto la norma stabilisce che per i mutui rinegoziati permane, per la durata originaria dell'ammortamento, il concorso erariale nella misura precedentemente attribuita. Nel caso in cui a seguito della rinegoziazione l'attribuzione erariale sui mutui rinegoziati sia superiore all'annualita' di ammortamento del mutuo assunto a seguito dell'operazione in argomento, il concorso erariale eccedente resta a disposizione dell'ente che nell'ambito delle proprie discrezionalita' decisionali ed in ossequio alla normativa vigente in materia ne stabilisce l'utilizzo. Si coglie l'occasione per precisare che con la rinegoziazione le parti interessate hanno la possibilita' di ridefinire le condizioni contrattuali precedentemente concordate senza pregiudicare la validita' del contratto che, pertanto, continua a produrre i suoi effetti giuridici. Ne consegue che la rinegoziazione non e' assimilabile all'assunzione di nuovi mutui a fronte di capitali residui derivanti dall'estinzione anticipata di somme gia' mutuate. 7. Decorrenza posticipata dell'ammortamento. Particolare importanza riveste l'innovazione introdotta con il comma 7, del citato art. 5, del decreto-legge n. 444/1995 il quale stabilisce che dal 1996 e' facolta' degli enti richiedere agli istituti mutuanti di far decorre l'ammortamento dei mutui di nuova contrazione dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello della loro concessione. Per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti tale facolta' decorre dal 1995. In tale circostanza la richiesta dell'intervento erariale deve essere formulata dall'ente mediante la presentazione della certificazione sui mutui da prodursi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'assunzione del mutuo ed il sostegno erariale verra' corrisposto da questo Ministero a decorrere dal primo anno di ammortamento. 8. Adempimenti delle prefetture. Diversamente da quanto indicato al paragrafo 5, della circolare F.L. 6 del 12 febbraio 1993, attinente la delega delle funzioni su1 procedimento amministrativo, introdotta con il decreto del Ministro dell'interno n. 5978/E3 del 5 agosto 1992, e come gia' precisato nella circolare telegrafica F.L. 4 del 6 marzo 1995, avverso i provvedimenti di esclusione, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ente ha termine sessanta giorni per proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, centoventi giorni per proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato. Relativamente alla certificazione sui mutui contratti dagli enti locali nel 1995, entro il 30 aprile 1996 le prefetture dovranno trasmettere al Ministero dell'interno gli originali dei certificati muniti del bollo di arrivo ufficiale e completi del provvedimento adottato. Stante l'esiguita' dei residui plafonds a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti e al fine di ridurre la mole di documentazione che ogni anno viene trasmessa, gli enti non sono piu' tenuti ad inviare la certificazione sui mutui qualora la stessa risulti totalmente negativa. Tali certificazioni quindi non dovranno piu' essere inviate a questo Ministero ma restare agli atti delle competenti prefetture. Le certificazioni positive dovranno essere inviate con plichi separati, con le modalita' di seguito indicate: 1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti sia con istituti diversi che con quelli preferenziali; 2) enti che richiedono il contributo esclusivamente per i mutui concessi dagli istituti preferenziali. Si invitano le prefetture a portare a conoscenza degli enti interessati il contenuto della presente convocando, ove lo ritengano opportuno, apposite riunioni di servizio. Il direttore generale dell'Amministrazione civile GELATI