Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.78 del 2-4-1996)
Con decreto ministeriale 6 marzo 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 5 febbraio 1995 al 4 agosto 1995 della ditta S.p.a. Elcat, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Bairo Canavese (Torino), Pofi (Frosinone), Rivoli (Torino) e Termini Imerese (Palermo). Parere comitato tecnico del 29 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, cui a decorrere dal 28 luglio 1995 e' subentrato il fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1994 con effetto dal 5 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Elcat, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Bairo Canavese (Torino), Pofi (Frosinone), Rivoli (Torino) e Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 5 febbraio 1995 al 4 agosto 1995. I periodi di cui sopra sono autorizzati, per la sola unita' di Pofi (Frosinone) - ove necessario - anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto tribunale del 5 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato. Con decreto ministeriale 6 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Solomoda, con sede in Salerno e unita' in Salerno, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella Legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 22 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 22 maggio 1995; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 ottobre 1994 al 14 ottobre 1995, della ditta S.r.l. M.C.M., con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari). Parere comitato tecnico dal 19 dicembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.C.M., con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 15 ottobre 1994 al 14 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 15 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 15 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.C.M., con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 15 aprile 1995 al 14 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 15 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Vigilnot La Vittoria, con sede in Enna e unita' di Enna. Parere comitato tecnico dal 19 dicembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vigilnot La Vittoria, con sede in Enna e unita' di Enna, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 1 marzo 1995; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 1 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vigilnot La Vittoria, con sede in Enna e unita' di Enna, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 1 settembre 1995; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, con effetto dal 1 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.I.L.FE. di Villari Giuseppa, con sede in Messina e unita' di Giammoro C.re Capannone Milazzo Cir (Messina), Messina C.re Ferrofir, Messina C.re Policlinico, Ufficio di Messina, per il periodo dal 22 dicembre 1995 al 30 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1995 con decorrenza 1 novembre 1995. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. Esclusi i lavoratori di cantiere e per fine lavori; 7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, con effetto dal 1 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Muller Weingarten Italia, con sede in Sant'Anastasia (Napoli) e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 1 agosto 1995; 8) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, con effetto dal 1 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sarda Recapiti, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari e Sassari, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1995 con decorrenza 1 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996, della ditta S.c.a.r.l. Tecnoquadri, con sede in Catania e unita' di Belpasso (Catania). Parere comitato tecnico dal 19 dicembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Tecnoquadri, con sede in Catania e unita' di Belpasso (Catania), per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 1 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 1 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Tecnoquadri, con sede in Catania e unita' di Belpasso (Catania), per il periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 1 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. ABB Elettrocondutture, con sede in Milano e unita' di Milano, uffici di Milano e Vittuone (Milano). Parere comitato tecnico dal 19 dicembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Elettrocondutture, con sede in Milano e unita' di Milano, uffici di Milano e Vittuone (Milano), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 6 settembre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 1 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Elettrocondutture, con sede in Milano e unita' di Milano, uffici di Milano e Vittuone (Milano), per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 1 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.r.l. G.S. Gilardini Silenziamento - Gruppo FIAT, con sede in Venaria (Torino) e unita' di Venafro (Isernia). Parere comitato tecnico dal 22 dicembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.S. Gilardini Silenziamento - Gruppo FIAT, con sede in Venaria (Torino) e unita' di Venafro (Isernia), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. SIAI Marchetti, dal 10 maggio 1994 Augusta Eli, dal 30 dicembre 1994 SIAI Marchetti, con sede in Roma e unita' di Samarate (Varese), Sesto Calende (Varese), Vergiate (Varese) e Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 21 settembre 1995 all'11 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 21 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italkali - Societa' Italiana Sali Alcalini, con sede in Palermo e unita' in Area Servizi (Palermo), Casteltermini (Agrigento), Miniera di Realmonte (Agrigento) e Pasquasia (Enna), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Sibillo, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento e ufficio di Casagiove (Caserta), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 19 aprile 1995 al 18 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SI.TE.CO., con sede in Chieti Scalo (Chieti) e unita' in Chieti Scalo (Chieti), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 25 ottobre 1994 al 24 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 25 aprile 1995 al 24 ottobre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. M.C.M. Manifatture di Cotone del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unita' in Angri (Salerno) e Salerno, per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996. Il trattamento di cui sopra, e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unita' in Massafra (Taranto) e Ruffiano (Lecce), per il periodo dal 10 agosto 1995 al 9 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 10 febbraio 1996 al 9 agosto 1996. Il trattamento di cui sopra, e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Italkali - Societa' Italiana Sali Alcalini, con sede in Palermo e unita' in Area Servizi (Palermo), Casteltermini (Agrigento), Miniera di Realmonte (Agrigento) e Pasquasia (Enna), per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 14 ottobre 1995 al 3 aprile 1996. Il trattamento di cui sopra, e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giannattasio Leonardo e Matteo, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unita' in Montecorvino Rovella (Salerno), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, per il periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1995 al 15 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino Riccillo, con sede in S. Elia a Pianisi (Campobasso) e unita' in S. Elia a Pianisi (Campobasso), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EL.VI., con sede in Trontano (Novara) e unita' in Trontano (Novara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1995 all'8 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nordel, con sede in frazione Losa - Pessinetto (Torino) e unita' in frazione Losa - Pessinetto (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lippem, con sede in Rivoli (Torino) e unita' in Rivoli (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1995 al 26 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.PR.EA., con sede in Frosinone e unita' in Frosinone, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saimp Sistemi, con sede in Padova e unita' in Padova, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 ottobre 1995 al 14 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente ai periodi dal 1 gennaio 1994 al 23 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Federgraf, sede di Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federgraf con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 luglio 1994 al 23 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 18 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. Sacchetti & Simi, con sede in Torino e unita' di Torino: periodo: dal 1 settembre 1995 al 31 agosto 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 5; primo decreto ministeriale: 30 novembre 1993 dal 1 marzo 1993. 2) S.p.a. Zust Ambrosetti trasporti internazionali, con sede in Torino e unita' di Bologna, Modena, Roma e Torino: periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 9; primo decreto ministeriale: 14 settembre 1993 dal 1 marzo 1993. 3) S.p.a. Zust Ambrosetti trasporti internazionali, con sede in Torino e unita' di Bolzano, Como, Milano, e Vicenza: periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 7; primo decreto ministeriale: 14 settembre 1993 dal 1 marzo 1993. Con decreto ministeriale 18 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, e' disposta la corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.a.s. Spedimar di Farina, Masetti & C., con sede in Genova e unita' di Genova: periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale: dal 1 giugno 1995. 2) S.p.a. Magazzini generali milanesi, con sede in Limito di Pioltello (Milano) e unita' di Limito di Pioltello (Milano): periodo: dall'11 dicembre 1995 al 10 dicembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 6; primo decreto ministeriale: dall'11 dicembre 1995. 3) S.a.s. Trans-Steel di Mario Ghislandi, con sede in Osnago (Lecco) e unita' di Osnago (Lecco): periodo: dal 10 luglio 1995 al 9 luglio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 3; primo decreto ministeriale: dal 10 luglio 1995. 4) Ente autonomo magazzini generali di Verona, con sede in Verona e unita' di Verona: periodo: dal 1 settembre 1995 al 31 agosto 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 15; primo decreto ministeriale: dal 1 settembre 1995. 5) S.p.a. Casa di spedizioni Luciano Franzosini, con sede in Milano e unita' di Milano: periodo: dal 13 novembre 1995 al 12 novembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale: dal 13 novembre 1995. 6) S.p.a. Casa di spedizioni Luciano Franzosini, con sede in Milano e unita' di Milano: periodo: dal 20 dicembre 1995 al 19 dicembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale: dal 20 dicembre 1995. 7) S.p.a. Casa di spedizioni Luciano Franzosini, con sede in Milano e unita' di Milano: periodo: dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale: dal 1 dicembre 1995. 8) S.p.a. Danzas, con sede in Milano e unita' di Bologna: periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale: dal 1 giugno 1995. 9) S.p.a. Danzas, con sede in Milano e unita' di Bari: periodo: dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale: dal 1 luglio 1995. 10) S.p.a. Danzas, con sede in Milano e unita' di Taranto: periodo: dal 1 ottobre 1995 al 30 settembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale: dal 1 ottobre 1995. 11) S.p.a. Saimavandero, con sede in Milano e unita' di Torino: periodo: dal 15 giugno 1995 al 14 giugno 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 16; primo decreto ministeriale: dal 15 giugno 1995. Con decreto ministeriale 18 marzo 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. Civani & Wellenfeld, con sede in Genova e unita' di Genova: periodo: dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 3; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dall'8 novembre 1993. 2) S.r.l. Oliaro casa di spedizioni, con sede in Genova e unita' di Genova: periodo: dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 6; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dall'8 novembre 1993. 3) S.p.a. Coeclerici spedizioni, con sede in Genova e unita' di Genova: periodo: dal 15 dicembre 1995 al 14 dicembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 dicembre 1993. 4) S.p.a. Gruber Giuseppe, con sede in Bolzano e unita' di Aprilia (Latina): periodo: dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 3; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dall'8 novembre 1993. 5) S.p.a. Borghetto magazzini generali e frigoriferi di Brescia, con sede in Brescia e unita' di Brescia: periodo: dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 18; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dall'8 novembre 1993. 6) S.a.s. Bertone di Sansone Vincenzo & C., con sede in Genova e unita' di Genova: periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 giugno 1993. 7) S.c. a r.l. Terreni & C., con sede in Luino (Varese) e unita' di Luino (Varese): periodo: dal 14 giugno 1995 al 13 giugno 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 14 giugno 1993. 8) S.c. a r.l. Terreni & C., con sede in Luino (Varese) e unita' di Luino (Varese): periodo: dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 1 luglio 1993. 9) S.r.l. Gamco International, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unita' di Milano: periodo: dal 17 maggio 1995 al 16 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 17 maggio 1993. 10) S.r.l. Logistica meridionale L.M., con sede in Napoli e unita' di Pomigliano d'Arco (Napoli): periodo: dal 1 marzo 1995 al 29 febbraio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 marzo 1993. 11) S.p.a. Gottardo Ruffoni, ora Gottardo e Ruffoni S.I.S., con sede in Milano e unita' di Milano: periodo: dall'8 marzo 1995 al 7 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 2; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993. 12) S.p.a. Gottardo Ruffoni, ora Gottardo e Ruffoni S.I.S., con sede in Milano e unita' di Ventimiglia (Imperia): periodo: dal 18 marzo 1995 al 17 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 5; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 18 marzo 1993. 13) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Cuneo: periodo: dal 23 marzo 1995 al 22 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 2; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 22 marzo 1993. 14) S.p.a. Gottardo Ruffoni, ora Gottardo Ruffoni S.I.S., con sede in Milano e unita' di Zingonia (Bergamo): periodo: dall'8 marzo 1995 al 7 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993. 15) S.p.a. Gottardo Ruffoni, ora Gottardo Ruffoni S.I.S., con sede in Milano e unita' di Brescia: periodo: dall'8 marzo 1995 al 7 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993. 16) S.p.a. Gottardo Ruffoni, ora Gottardo e Ruffoni S.I.S., con sede in Milano e unita' di Napoli: periodo: dal 30 marzo 1995 al 29 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 30 marzo 1993. 17) S.p.a. GTI - Guarisco trasporti internazionali, con sede in Grandate (Como) e unita' di Grandate (Como): periodo: dal 10 giugno 1995 al 9 giugno 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 6; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 10 giugno 1993. 18) S.p.a. LPD Graja e Caorsi spedizioni internazionali, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina): periodo: dal 1 aprile 1995 al 26 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 7; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993. 19) S.p.a. I.T.K., con sede in Milano ora Pregnana Milanese (Milano) e unita' di Milano ora Pregnana Milanese (Milano): periodo: dal 5 aprile 1995 al 4 aprile 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 2; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 5 aprile 1993. 20) S.p.a. S.I.T.F.A. - Societa' italiana trasporti ferroviari autoveicoli, con sede in Torino e unita' di Torino: periodo: dal 1 giugno 1995 al 9 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 3; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 10 maggio 1993. 21) S.I.T.E.S. - Societa' italiana trasporti e spedizioni, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e unita' di San Mauro Torinese (Torino): periodo: dal 15 aprile 1995 al 14 aprile 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 15 aprile 1993. 22) S.r.l. M.C. International, con sede in Torino e unita' di Torino: periodo: dal 1 luglio 1995 al 1 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 3 maggio 1993. 23) S.p.a. Societa' trasporti Castelletti, con sede in Milano e unita' di Orbassano (Torino): periodo: dal 15 dicembre 1995 al 14 dicembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 dicembre 1993. 24) S.p.a. Societa' trasporti Castelletti, con sede in Milano e unita' di Milano: periodo: dal 31 dicembre 1995 al 30 dicembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 31 dicembre 1993. 25) S.p.a. Societa' trasporti Castelletti, con sede in Milano e unita' di Milano/Lainate: periodo: dal 19 aprile 1995 al 18 aprile 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 19 aprile 1993. 26) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di Montano Lucino (Como): periodo: dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993. 27) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di Segrate (Milano): periodo: dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 3; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993. 28) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di Verona: periodo: dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993. 29) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di Settimo Torinese (Torino): periodo: dal 3 maggio 1995 al 2 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 2; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993. 30) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di Segrate (Milano): periodo: dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 dicembre 1993. 31) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di Segrate (Milano): periodo: dal 27 dicembre 1995 al 26 dicembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre 1993. 32) S.p.a. Nedlloyd Road Cargo, con sede in Milano e unita' di Milano: periodo: dal 15 marzo 1995 al 14 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 3; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 15 marzo 1993. 33) S.p.a. Nedlloyd Road Cargo, con sede in Milano e unita' di Bologna e Modena: periodo: dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 5; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993. 34) S.p.a. Faxion Italy, con sede in Carpi (Modena) e unita' di Parma: periodo: dal 19 luglio 1995 al 18 luglio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 19 luglio 1993. 35) S.r.l. Tra.Spe.Ma. - Trasporti spedizioni marittime, con sede in Genova e unita' di Genova: periodo: dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 4; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 luglio 1993. 36) S.r.l. Matras, con sede in Genova e unita' di Genova: periodo: dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 luglio 1993. 37) S.p.a. Monava trasporti internazionali, con sede in Cardano al Campo (Varese) e unita' di Cardano al Campo (Varese): periodo: dal 28 giugno 1995 al 26 giugno 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 2; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 28 giugno 1993. 38) S.p.a. Autotrasporto Valle d'Aosta, con sede in Pollein (Aosta) e unita' di Pollein (Aosta): periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 4; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 giugno 1993. 39) S.p.a. Saimavandero, con sede in Milano e unita' di Genova: periodo: dal 13 aprile 1995 al 12 aprile 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 13 aprile 1993. 40) S.p.a. Saimavandero, con sede in Milano e unita' di Novara e Torino: periodo: dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 17; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993. 41) S.r.l. Cipolli e Zanetti, con sede in Fiumicino (Roma) e unita' di Fiumicino (Roma): periodo: dal 16 febbraio 1995 al 15 febbraio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 2; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 16 febbraio 1993. 42) S.r.l. Carioni spedizioni internazionali, con sede in Milano e unita' di Milano: periodo: dal 5 aprile 1995 al 4 aprile 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 5; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 5 aprile 1993. 43) S.p.a. Italmondo, con sede in Milano e filiali di Padova e Torino e unita' di Milano: periodo: dal 1 marzo 1995 al 29 febbraio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 16; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 marzo 1993. 44) S.r.l. Ruhrexpress, con sede in Milano e unita' di Milano: periodo: dal 3 maggio 1995 al 2 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 3 maggio 1993. 45) S.r.l. Spedi.Pra.Do. - Spedizioni e pratiche doganali, con sede in Genova e unita' di Genova: periodo: dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 dicembre 1993. 46) S.r.l. Napoli Terminal, con sede in Napoli e unita' di Napoli: periodo: dal 15 luglio 1995 al 14 luglio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio 1993. 47) S.r.l. Gesil, con sede in Napoli e unita' di Napoli: periodo: dal 15 luglio 1995 al 14 luglio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 4; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio 1993. 48) S.r.l. Gecol, con sede in Napoli e unita' di Napoli: periodo: dal 15 luglio 1995 al 14 luglio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 2; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio 1993. 49) S.d.f. Giuseppe Pipitone & F.llo, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa: periodo: dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 2; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993. 50) S.r.l. F.lli Pipitone, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa: periodo: dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 4; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993. 51) S.c. a r.l. Co.Vi.Mar., con sede in Ventimiglia Autoporto Riviera dei Fiori (Imperia) e unita' di Ventimiglia Autoporto Riviera dei Fiori (Imperia): periodo: dal 1 agosto 1995 al 31 agosto 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 3; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1 agosto 1993. 52) S.r.l. Gianfranco Righi, con sede in Bentivoglio Interporto di Bologna (Bologna) e filiale di Bologna: periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 1; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1 giugno 1993. 53) S.c. a r.l. Ente spedizioni genovesi, con sede in Genova e unita' di Genova: periodo: dal 1 marzo 1995 al 29 febbraio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 9; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1 marzo 1993. 54) S.p.a. I-DIKA, con sede in Torino e unita' di Torino: periodo: dal 15 maggio 1995 al 14 maggio 1996; causale: art. 1 della legge n. 293/1993; numero lavoratori interessati: 3; primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 maggio 1993. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carlo Monni, con sede in Pula e unita' di Enichem-Assemini (Cagliari), Macchiareddu (Cagliari), Sarroch (Cagliari) e zona industriale di Portovesme (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.