MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.78 del 2-4-1996)

   Con decreto ministeriale 6 marzo 1996 sono accertati i presupposti
di  cui  all'art.  3,  comma  2, della legge n. 223/1991, relativi al
periodo dal 5 febbraio 1995 al  4  agosto  1995  della  ditta  S.p.a.
Elcat,  con  sede  in  Rivoli  (Torino)  e  unita'  di Bairo Canavese
(Torino),  Pofi  (Frosinone),  Rivoli  (Torino)  e  Termini   Imerese
(Palermo).
   Parere comitato tecnico del 29 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per concordato preventivo, cui a decorrere dal
28 luglio 1995 e' subentrato il fallimento, gia' disposta con decreto
ministeriale del 30 novembre 1994 con effetto dal 5 febbraio 1994, in
favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Elcat, con
sede in Rivoli (Torino) e unita' di  Bairo  Canavese  (Torino),  Pofi
(Frosinone),  Rivoli  (Torino)  e  Termini  Imerese (Palermo), per il
periodo dal 5 febbraio 1995 al 4 agosto 1995.
   I periodi di cui sopra sono autorizzati, per  la  sola  unita'  di
Pofi (Frosinone) - ove necessario - anche in deroga al limite massimo
di  fruizione  dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n.
223/1991.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, decreto tribunale del  5
febbraio 1994.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi del
quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,   con   particolare
riferimento  ai  periodi di fruizione del trattamento di integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da temporanee situazioni di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  6  marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Solomoda, con sede in  Salerno  e  unita'  in
Salerno, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione della durata del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  229,  convertito  con  modificazioni nella Legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto ministeriale del 24 gennaio
1996, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 24 gennaio 1996 con effetto dal 22 novembre 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Comerint,  con  sede  in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 22
maggio 1995 al 21 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con  decorrenza  22
maggio 1995;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 15 ottobre 1994 al 14 ottobre 1995,  della  ditta  S.r.l.
M.C.M., con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari).
   Parere comitato tecnico dal 19 dicembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. M.C.M., con sede in Cagliari  e  unita'
di  Villacidro  (Cagliari),  per il periodo dal 15 ottobre 1994 al 14
aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 15
ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 15 ottobre 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. M.C.M., con
sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari),  per  il  periodo
dal 15 aprile 1995 al 14 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 15
aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 marzo 1995 al 31  dicembre  1995,  della  ditta  S.r.l.
Vigilnot La Vittoria, con sede in Enna e unita' di Enna.
   Parere comitato tecnico dal 19 dicembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Vigilnot La Vittoria, con sede in  Enna
e unita' di Enna, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  24 marzo 1995 con decorrenza 1
marzo 1995;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal  1
marzo  1995,  in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Vigilnot La Vittoria, con sede in Enna e unita' di Enna,
per il periodo dal 1 settembre 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 1
settembre 1995;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto  ministeriale del 28 dicembre
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 28 dicembre 1995, con effetto dal 1 maggio 1995,  in
favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.I.L.FE.
di Villari Giuseppa, con sede in Messina e unita'  di  Giammoro  C.re
Capannone  Milazzo Cir (Messina), Messina C.re Ferrofir, Messina C.re
Policlinico, Ufficio di Messina, per il periodo dal 22 dicembre  1995
al 30 aprile 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 29 dicembre 1995 con decorrenza 1
novembre 1995.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   Esclusi i lavoratori di cantiere e per fine lavori;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  9  febbraio
1996,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 9 febbraio 1996, con effetto dal 1 febbraio 1995, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Muller Weingarten Italia,  con  sede  in  Sant'Anastasia  (Napoli)  e
unita'  di  Napoli,  per  il  periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio
1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 1
agosto 1995;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  24  gennaio
1996,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  24 gennaio 1996, con effetto dal 1 aprile 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Sarda  Recapiti, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari e Sassari,
per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1995 con  decorrenza  1
ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 2 marzo 1996, e' approvato il programma
per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 maggio
1995 al 30 aprile 1996, della ditta S.c.a.r.l. Tecnoquadri, con  sede
in Catania e unita' di Belpasso (Catania).
   Parere comitato tecnico dal 19 dicembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Tecnoquadri, con  sede
in  Catania  e  unita'  di  Belpasso  (Catania), per il periodo dal 1
maggio 1995 al 31 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995  con  decorrenza  1
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto  ministeriale,  con
effetto  dal  1  maggio  1995,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Tecnoquadri, con sede in Catania  e
unita'  di  Belpasso (Catania), per il periodo dal 1 novembre 1995 al
30 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza  1
novembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 2 marzo 1996, e' approvato il programma
per  ristrutturazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal  1
settembre   1994   al   31   agosto  1995,  della  ditta  S.p.a.  ABB
Elettrocondutture, con sede in Milano e unita' di Milano,  uffici  di
Milano e Vittuone (Milano).
   Parere comitato tecnico dal 19 dicembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Elettrocondutture, con
sede in Milano e unita'  di  Milano,  uffici  di  Milano  e  Vittuone
(Milano), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 6 settembre 1994 con decorrenza 1
settembre 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto  ministeriale,  con
effetto  dal  1 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  ABB  Elettrocondutture,  con  sede  in
Milano  e unita' di Milano, uffici di Milano e Vittuone (Milano), per
il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo  1995  con  decorrenza  1
marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1996, e' approvato  il  programma
per  ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995
al 5 marzo 1996, della ditta S.r.l. G.S.  Gilardini  Silenziamento  -
Gruppo  FIAT,  con  sede  in  Venaria  (Torino)  e  unita' di Venafro
(Isernia).
   Parere comitato tecnico dal 22 dicembre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla   ditta   S.r.l.   G.S.   Gilardini
Silenziamento - Gruppo FIAT, con sede in Venaria (Torino) e unita' di
Venafro (Isernia), per il periodo dal 6 marzo  1995  al  5  settembre
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 14 aprile 1995 con decorrenza 6
marzo 1995;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 22 giugno 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22  giugno  1995,  con  effetto  dal  12
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.r.l.  SIAI Marchetti, dal 10 maggio 1994 Augusta Eli, dal 30
dicembre 1994 SIAI Marchetti, con sede in Roma e unita'  di  Samarate
(Varese),  Sesto Calende (Varese), Vergiate (Varese) e Somma Lombardo
(Varese), per il periodo dal 21 settembre 1995 all'11 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995  con  decorrenza
21 settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Italkali - Societa' Italiana Sali Alcalini,
con sede in Palermo e unita' in Area Servizi (Palermo), Casteltermini
(Agrigento), Miniera di Realmonte (Agrigento) e Pasquasia (Enna),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Sibillo,  con  sede  in  Casagiove
(Caserta)  e  stabilimento  e  ufficio  di  Casagiove  (Caserta),  e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 19 aprile 1995 al 18 luglio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. SI.TE.CO., con sede in Chieti Scalo  (Chieti)
e unita' in Chieti Scalo (Chieti), e' prorogata la corresponsione del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
25 ottobre 1994 al 24 aprile 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 25 aprile 1995 al 24 ottobre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 ai sensi dell'art. 4,  comma
6,  del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. M.C.M. Manifatture
di Cotone del Mezzogiorno, con sede in  Salerno  e  unita'  in  Angri
(Salerno) e Salerno, per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio
1996  la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 28 febbraio 1996 al 27 agosto 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra,  e'  pari all'80% del trattamento
straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua  corresponsione
e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori gia'
interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1  e  1-bis,  della
legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza, abbiano ancora
diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1996 ai sensi dell'art. 4,  comma
6,  del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con sede in
Lecce e unita' in Massafra  (Taranto)  e  Ruffiano  (Lecce),  per  il
periodo  dal  10 agosto 1995 al 9 febbraio 1996 la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 10 febbraio 1996 al 9 agosto 1996.
   Il trattamento di cui  sopra,  e'  pari  all'80%  del  trattamento
straordinario  di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione
e' autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori  gia'
interessati  dalle  disposizioni  dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della
legge n. 56/1994, i quali, alla  data  di  scadenza,  abbiano  ancora
diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 2 marzo 1996 ai sensi dell'art. 4, comma
6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in  favore
dei   lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Italkali  -
Societa' Italiana Sali Alcalini, con sede in Palermo e unita' in Area
Servizi (Palermo), Casteltermini (Agrigento),  Miniera  di  Realmonte
(Agrigento) e Pasquasia (Enna), per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3
ottobre  1995  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale,  con  pari  riduzione   della   durata   del
trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 14 ottobre 1995 al 3 aprile 1996.
   Il trattamento di cui  sopra,  e'  pari  all'80%  del  trattamento
straordinario  di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione
e' autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei  lavoratori  gia'
interessati  dalle  disposizioni  dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della
legge n. 56/1994, i quali, alla  data  di  scadenza,  abbiano  ancora
diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Giannattasio Leonardo e Matteo, con  sede  in
Montecorvino  Rovella  (Salerno)  e  unita'  in  Montecorvino Rovella
(Salerno),   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della  determinazione  del  trattamento,  per  il  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 febbraio
1995 al 15 agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 16 agosto 1995 al 15 febbraio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Molino  Riccillo,  con  sede  in  S.  Elia  a
Pianisi  (Campobasso)  e unita' in S. Elia a Pianisi (Campobasso), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18
aprile 1996 al 17 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1996  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  EL.VI.,  con  sede  in Trontano (Novara) e
unita' in Trontano (Novara), e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 9 novembre
1995 all'8 maggio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Nordel,  con  sede  in  frazione  Losa   -
Pessinetto  (Torino) e unita' in frazione Losa - Pessinetto (Torino),
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996.
    L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  2  marzo 1996 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Lippem, con sede in Rivoli (Torino) e  unita'
in  Rivoli (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 27  ottobre  1995  al  26
aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1996  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. CO.PR.EA., con sede in Frosinone e unita' in
Frosinone,  e'  autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  7 novembre 1995 al 6
maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  7
maggio 1996 al 6 novembre 1996.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 2 marzo 1996  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Saimp Sistemi, con sede in Padova e unita' in
Padova,  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale dal 5 ottobre 1995 al 14 marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 2 marzo 1996 e' accertata la condizione
di crisi aziendale, relativamente ai periodi dal 1 gennaio 1994 al 23
ottobre 1994, della ditta S.r.l. Federgraf, sede di Roma e unita'  di
Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federgraf
con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 gennaio  1994
al 30 giugno 1994.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1
luglio 1994 al 23 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere al pagamento diretto del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 18 marzo 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende sotto  specificate,  sospesi  dal  lavoro  o
lavoratori   ad   orario   ridotto,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  dell'indennita'  pari  al  trattamento   massimo   di
integrazione  salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19,
del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, per  i  periodi  e  per  il
numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
1) S.r.l. Sacchetti & Simi, con sede in Torino e unita' di Torino:
periodo: dal 1 settembre 1995 al 31 agosto 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale: 30 novembre 1993 dal 1 marzo 1993.
2) S.p.a. Zust Ambrosetti trasporti internazionali, con sede in
   Torino e unita' di Bologna, Modena, Roma e Torino:
periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 9;
primo decreto ministeriale: 14 settembre 1993 dal 1 marzo 1993.
3) S.p.a. Zust Ambrosetti trasporti internazionali, con sede in
   Torino e unita' di Bolzano, Como, Milano, e Vicenza:
periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 7;
primo decreto ministeriale: 14 settembre 1993 dal 1 marzo 1993.
   Con  decreto  ministeriale 18 marzo 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  sotto   specificate,   e'   disposta   la
corresponsione   dell'indennita'   pari  al  trattamento  massimo  di
integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma  19,
del  decreto-legge  1  febbraio  1996,  n. 39, per i periodi e per il
numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
  1) S.a.s. Spedimar di Farina, Masetti & C., con sede in Genova e
   unita' di Genova:
periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 1 giugno 1995.
  2) S.p.a. Magazzini generali milanesi, con sede in Limito di
   Pioltello (Milano) e unita' di Limito di Pioltello (Milano):
periodo: dall'11 dicembre 1995 al 10 dicembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale: dall'11 dicembre 1995.
  3) S.a.s. Trans-Steel di Mario Ghislandi, con sede in Osnago
   (Lecco) e unita' di Osnago (Lecco):
periodo: dal 10 luglio 1995 al 9 luglio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale: dal 10 luglio 1995.
  4) Ente autonomo magazzini generali di Verona, con sede in Verona e
   unita' di Verona:
periodo: dal 1 settembre 1995 al 31 agosto 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 15;
primo decreto ministeriale: dal 1 settembre 1995.
  5) S.p.a. Casa di spedizioni Luciano Franzosini, con sede in Milano
   e unita' di Milano:
periodo: dal 13 novembre 1995 al 12 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 13 novembre 1995.
  6) S.p.a. Casa di spedizioni Luciano Franzosini, con sede in Milano
   e unita' di Milano:
periodo: dal 20 dicembre 1995 al 19 dicembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 20 dicembre 1995.
  7) S.p.a. Casa di spedizioni Luciano Franzosini, con sede in Milano
   e unita' di Milano:
periodo: dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 1 dicembre 1995.
  8) S.p.a. Danzas, con sede in Milano e unita' di Bologna:
periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 1 giugno 1995.
  9) S.p.a. Danzas, con sede in Milano e unita' di Bari:
periodo: dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 1 luglio 1995.
10) S.p.a. Danzas, con sede in Milano e unita' di Taranto:
periodo: dal 1 ottobre 1995 al 30 settembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale: dal 1 ottobre 1995.
11) S.p.a. Saimavandero, con sede in Milano e unita' di Torino:
periodo: dal 15 giugno 1995 al 14 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 16;
primo decreto ministeriale: dal 15 giugno 1995.
   Con  decreto  ministeriale 18 marzo 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalle aziende sotto  specificate,  sospesi  dal  lavoro  o
lavoranti   ad   orario   ridotto,   e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione  dell'indennita'  pari  al  trattamento   massimo   di
integrazione  salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19,
del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, per  i  periodi  e  per  il
numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:
  1) S.r.l. Civani & Wellenfeld, con sede in Genova e unita' di
   Genova:
periodo: dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dall'8 novembre 1993.
  2) S.r.l. Oliaro casa di spedizioni, con sede in Genova e unita' di
   Genova:
periodo: dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dall'8 novembre 1993.
  3) S.p.a. Coeclerici spedizioni, con sede in Genova e unita' di
   Genova:
periodo: dal 15 dicembre 1995 al 14 dicembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 dicembre 1993.
  4) S.p.a. Gruber Giuseppe, con sede in Bolzano e unita' di Aprilia
   (Latina):
periodo: dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dall'8 novembre 1993.
  5) S.p.a. Borghetto magazzini generali e frigoriferi di Brescia,
   con sede in Brescia e unita' di Brescia:
periodo: dall'8 novembre 1995 al 7 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 18;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dall'8 novembre 1993.
  6) S.a.s. Bertone di Sansone Vincenzo & C., con sede in Genova e
   unita' di Genova:
periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 giugno 1993.
  7) S.c. a r.l. Terreni & C., con sede in Luino (Varese) e unita' di
   Luino (Varese):
periodo: dal 14 giugno 1995 al 13 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 14 giugno 1993.
  8) S.c. a r.l. Terreni & C., con sede in Luino (Varese) e unita' di
   Luino (Varese):
periodo: dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 1 luglio 1993.
  9) S.r.l. Gamco International, con sede in Cernusco sul Naviglio
   (Milano) e unita' di Milano:
periodo: dal 17 maggio 1995 al 16 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 17 maggio 1993.
 10) S.r.l. Logistica meridionale L.M., con sede in Napoli e unita'
   di Pomigliano d'Arco (Napoli):
periodo: dal 1 marzo 1995 al 29 febbraio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 marzo 1993.
11) S.p.a. Gottardo Ruffoni, ora Gottardo e Ruffoni S.I.S., con sede
   in Milano e unita' di Milano:
periodo: dall'8 marzo 1995 al 7 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993.
12) S.p.a. Gottardo Ruffoni, ora Gottardo e Ruffoni S.I.S., con sede
   in Milano e unita' di Ventimiglia (Imperia):
periodo: dal 18 marzo 1995 al 17 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 18 marzo 1993.
13) S.p.a. Gottardo Ruffoni, con sede in Milano e unita' di Cuneo:
periodo: dal 23 marzo 1995 al 22 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 22 marzo 1993.
14) S.p.a. Gottardo Ruffoni, ora Gottardo Ruffoni S.I.S., con sede in
   Milano e unita' di Zingonia (Bergamo):
periodo: dall'8 marzo 1995 al 7 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993.
15) S.p.a. Gottardo Ruffoni, ora Gottardo Ruffoni S.I.S., con sede in
   Milano e unita' di Brescia:
periodo: dall'8 marzo 1995 al 7 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dall'8 marzo 1993.
16) S.p.a. Gottardo Ruffoni, ora Gottardo e Ruffoni S.I.S., con sede
   in Milano e unita' di Napoli:
periodo: dal 30 marzo 1995 al 29 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1994: dal 30 marzo 1993.
17) S.p.a. GTI - Guarisco trasporti internazionali, con sede in
   Grandate (Como) e unita' di Grandate (Como):
periodo: dal 10 giugno 1995 al 9 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 6;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 10 giugno 1993.
18) S.p.a. LPD Graja e Caorsi spedizioni internazionali, con sede in
   Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina):
periodo: dal 1 aprile 1995 al 26 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 7;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993.
19) S.p.a. I.T.K., con sede in Milano ora Pregnana Milanese (Milano)
   e unita' di Milano ora Pregnana Milanese (Milano):
periodo: dal 5 aprile 1995 al 4 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 5 aprile 1993.
20) S.p.a. S.I.T.F.A. - Societa' italiana trasporti ferroviari
   autoveicoli, con sede in Torino e unita' di Torino:
periodo: dal 1 giugno 1995 al 9 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 10 maggio 1993.
 21) S.I.T.E.S. - Societa' italiana trasporti e spedizioni, con sede
   in  San  Mauro  Torinese  (Torino)  e unita' di San Mauro Torinese
   (Torino):
periodo: dal 15 aprile 1995 al 14 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 15 aprile 1993.
22) S.r.l. M.C. International, con sede in Torino e unita' di Torino:
periodo: dal 1 luglio 1995 al 1 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 3 maggio 1993.
23) S.p.a. Societa' trasporti Castelletti, con sede in Milano e
   unita' di Orbassano (Torino):
periodo: dal 15 dicembre 1995 al 14 dicembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 dicembre 1993.
24) S.p.a. Societa' trasporti Castelletti, con sede in Milano e
   unita' di Milano:
periodo: dal 31 dicembre 1995 al 30 dicembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 31 dicembre 1993.
25) S.p.a. Societa' trasporti Castelletti, con sede in Milano e
   unita' di Milano/Lainate:
periodo: dal 19 aprile 1995 al 18 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 19 aprile 1993.
26) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
   Montano Lucino (Como):
periodo: dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993.
27) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
   Segrate (Milano):
periodo: dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993.
28) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
   Verona:
periodo: dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993.
29) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
   Settimo Torinese (Torino):
periodo: dal 3 maggio 1995 al 2 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993.
30) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
   Segrate (Milano):
periodo: dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 dicembre 1993.
31) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di
   Segrate (Milano):
periodo: dal 27 dicembre 1995 al 26 dicembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre 1993.
32) S.p.a. Nedlloyd Road Cargo, con sede in Milano e unita' di
   Milano:
periodo: dal 15 marzo 1995 al 14 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 15 marzo 1993.
33) S.p.a. Nedlloyd Road Cargo, con sede in Milano e unita' di
   Bologna e Modena:
periodo: dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993.
34) S.p.a. Faxion Italy, con sede in Carpi (Modena) e unita' di
   Parma:
periodo: dal 19 luglio 1995 al 18 luglio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 19 luglio 1993.
35) S.r.l. Tra.Spe.Ma. - Trasporti spedizioni marittime, con sede in
   Genova e unita' di Genova:
periodo: dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 luglio 1993.
36) S.r.l. Matras, con sede in Genova e unita' di Genova:
periodo: dal 1 luglio 1995 al 30 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 luglio 1993.
37) S.p.a. Monava trasporti internazionali, con sede in Cardano al
   Campo (Varese) e unita' di Cardano al Campo (Varese):
periodo: dal 28 giugno 1995 al 26 giugno 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 28 giugno 1993.
38) S.p.a. Autotrasporto Valle d'Aosta, con sede in Pollein (Aosta) e
   unita' di Pollein (Aosta):
periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 giugno 1993.
39) S.p.a. Saimavandero, con sede in Milano e unita' di Genova:
periodo: dal 13 aprile 1995 al 12 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 13 aprile 1993.
40) S.p.a. Saimavandero, con sede in Milano e unita' di Novara e
   Torino:
periodo: dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 17;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993.
41) S.r.l. Cipolli e Zanetti, con sede in Fiumicino (Roma) e unita'
   di Fiumicino (Roma):
periodo: dal 16 febbraio 1995 al 15 febbraio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 16 febbraio 1993.
42) S.r.l. Carioni spedizioni internazionali, con sede in Milano e
   unita' di Milano:
periodo: dal 5 aprile 1995 al 4 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 5 aprile 1993.
 43) S.p.a. Italmondo, con sede in Milano e filiali di Padova e
   Torino e unita' di Milano:
periodo: dal 1 marzo 1995 al 29 febbraio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 16;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 marzo 1993.
44) S.r.l. Ruhrexpress, con sede in Milano e unita' di Milano:
periodo: dal 3 maggio 1995 al 2 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 3 maggio 1993.
45) S.r.l. Spedi.Pra.Do. - Spedizioni e pratiche doganali, con sede
   in Genova e unita' di Genova:
periodo: dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1 dicembre 1993.
46) S.r.l. Napoli Terminal, con sede in Napoli e unita' di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1995 al 14 luglio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio 1993.
47) S.r.l. Gesil, con sede in Napoli e unita' di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1995 al 14 luglio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio 1993.
48) S.r.l. Gecol, con sede in Napoli e unita' di Napoli:
periodo: dal 15 luglio 1995 al 14 luglio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 luglio 1993.
49) S.d.f. Giuseppe Pipitone & F.llo, con sede in Siracusa e unita'
   di Siracusa:
periodo: dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 2;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993.
50) S.r.l. F.lli Pipitone, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa:
periodo: dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 4;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 3 maggio 1993.
51) S.c. a r.l. Co.Vi.Mar., con sede in Ventimiglia Autoporto Riviera
   dei  Fiori (Imperia) e unita' di Ventimiglia Autoporto Riviera dei
   Fiori (Imperia):
periodo: dal 1 agosto 1995 al 31 agosto 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1 agosto 1993.
52) S.r.l. Gianfranco Righi, con sede in Bentivoglio Interporto di
   Bologna (Bologna) e filiale di Bologna:
periodo: dal 1 giugno 1995 al 31 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 1;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1 giugno 1993.
53) S.c. a r.l. Ente spedizioni genovesi, con sede in Genova e unita'
   di Genova:
periodo: dal 1 marzo 1995 al 29 febbraio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 9;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 1 marzo 1993.
 54) S.p.a. I-DIKA, con sede in Torino e unita' di Torino:
periodo: dal 15 maggio 1995 al 14 maggio 1996;
causale: art. 1 della legge n. 293/1993;
numero lavoratori interessati: 3;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 15 maggio 1993.
   Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Carlo  Monni, con sede in Pula e unita' di
Enichem-Assemini   (Cagliari),   Macchiareddu   (Cagliari),   Sarroch
(Cagliari)  e zona industriale di Portovesme (Cagliari), e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.