Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.79 del 3-4-1996)
Con decreto ministeriale 7 marzo 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. Abete Grafica, con sede in Roma e unita' di Casale Monferrato (Alessandria). Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abete Grafica, con sede in Roma e unita' di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abete Grafica, con sede in Roma e unita' di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 marzo 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 marzo 1995 con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Cimimontubi, con sede in Vimodrone (Milano), magazzino di Levate (Bergamo), ufficio di Milano Centro e ufficio di Vimodrone (Milano) per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1995 con decorrenza 2 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 13 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crinos industria farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e unita' di Villa Guardia e rete esterna (Como) per il periodo dal 20 ottobre 1995 al 12 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1995 con decorrenza 13 settembre 1995. Articolo 7, comma 1, legge 236/93; 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 22 maggio 1995 al 21 maggio 1997, della ditta S.p.a. F.I.R. Fabbrica italiana rele', con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo) e unita' di San Pellegrino Terme (Bergamo). Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.R. Fabbrica italiana rele', con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo) e unita' di San Pellegrino Terme (Bergamo) per il periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995. Istanza aziendale presentata l'8 giugno 1995 con decorrenza 22 maggio 1995; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.r.l. L.A.I. Lavanderie automatiche industriali, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano). Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. L.A.I. Lavanderie automatiche industriali, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano) per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995, della ditta S.p.a. Buroni Opessi, con sede in Pinerolo (Torino) e unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Buroni Opessi, con sede in Pinerolo (Torino) e unita' di Torino per il periodo dal 2 maggio 1995 al 30 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 2 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Giovanni Voiello antico pastificio dal 1 maggio 1995 Barilla alimentari, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unita' di Torre Annunziata (Napoli) e uffici di Napoli. Parere comitato tecnico del 17 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Giovanni Voiello antico pastificio dal 1 maggio 1995 Barilla alimentari, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unita' di Torre Annunziata (Napoli) e uffici di Napoli, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1994 con decorrenza 2 gennaio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Giovanni Voiello antico pastificio dal 1 maggio 1995 Barilla alimentari, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unita' di Torre Annunziata (Napoli) e uffici di Napoli, per il periodo dal 2 luglio 1995 al 1 gennaio 1996. Istanza aziendale presenteta il 26 luglio 1995 con decorrenza 2 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cereol Italia, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per il periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996. Istanza aziendale presenteta il 25 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995; 2) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' nazionali. Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simint gruppo Simint, con sede in Modena e unita' di Modena, per il periodo dal 29 agosto 1995 al 28 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1995 con decorrenza 29 agosto 1995; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 29 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Simint Italia gruppo Simint, con sede in Modena e unita' di Modena e San Gregorio Veronella (Verona), per il periodo dal 27 agosto 1995 al 26 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1995 con decorrenza 27 agosto 1995; 5) e' approvato la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1994 al 18 aprile 1995, della ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli) e Tessera (Venezia). Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli) e Tessera (Venezia), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 19 aprile 1994; 6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli) e Tessera (Venezia), per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 19 ottobre 1994; 7) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1997, della ditta S.r.l. G.F. Sistemi avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unita' di Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.F. Sistemi avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unita' di Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995; 8) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'8 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.F. Sistemi avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unita' di Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 8 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 14 marzo 1995 al 13 marzo 1996, della ditta I.M.L. Industria meccanica ligure S.p.a. ora S.r.l., con sede in Casarza Ligura (Genova) e unita' di Casarza Ligura (Genova) e Recco (Genova) (due unita' produttive). Parere comitato tecnico del 2 febbraio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta I.M.L. Industria meccanica ligure S.p.a. ora S.r.l., con sede in Casarza Ligura (Genova) e unita' di Casarza Ligura (Genova) e Recco (Genova) (due unita' produttive), per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1995 con decorrenza 14 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Cereol Italia, con sede in Ravenna e unita' di Ravenna. Parere comitato tecnico del 22 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cereol Italia, con sede in Ravenna, e unita' di Ravenna per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 6 febbraio 1995. L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Alumix, con in Roma e unita' di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera - Marghera - Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma. Parere comitato tecnico del 19 dicembre 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alumix, con in Roma e unita' di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera - Marghera - Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 1 novembre 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alumix, con in Roma e unita' di Bolzano, Carbonia (Cagliari), Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova e Aprilia (Latina), Nembro (Bergamo), Porto Marghera - Marghera - Fusina (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano) e Roma, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995. Istanza aziendale presenteta il 5 maggio 1995 con decorrenza 1 maggio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 23 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 23 dicembre 1995 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nordel, con sede in frazione Losa - Pessonetto (Torino) e unita' di frazione Losa - Pessinetto (Torino), per il periodo dal 6 agosto 1995 al 25 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dall'11 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in Torino e unita' di Rivoli (Torino) unita' vendita, Torino amministrativi, Torino magazzino e servizi generali e Torino unita' vendita. Parere comitato tecnico del 22 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in Torino e unita' di Rivoli (Torino) unita' vendita, Torino amministrativi, Torino magazzino e servizi generali e Torino unita' vendita, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 4 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo). Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1995 al 17 luglio 1996, della ditta Manutenzione generale Sud - gruppo Iritecna, con sede in Taranto e unita' di Taranto. Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Manutenzione generale Sud - gruppo Iritecna, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza 18 luglio 1995; 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1995 al 17 luglio 1996, della ditta S.p.a. Italimpianti Sud - gruppo Iritecna, con sede in Taranto e unita' di Taranto. Parere comitato tecnico del 28 ottobre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italimpianti Sud - gruppo Iritecna, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1995 con decorrenza 18 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - gruppo Ilva, con sede in Genova e per sola unita' di Terni. Parere comitato tecnico del 9 novembre 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e per sola unita' di Terni, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 1 gennaio 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Lavorazioni e servizi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Genova e per sola unita' di Terni, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 26 giugno 1995 al 25 giugno 1997, della ditta S.p.a. Fonderie Sime, con sede in Legnago (Verona) e unita' di Legnago (Verona). Parere comitato tecnico del 12 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fonderie Sime, con sede in Legnago (Verona) e unita' di Legnago (Verona) per il periodo dal 26 giugno 1995 al 25 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1995 con decorrenza 26 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 e' revocata, limitatamente al periodo dal 14 dicembre 1995 al 30 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilita', gia' autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Interklim sistemi - stabilimento Marelli di Bari. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 14 giugno 1996 al 13 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria corsetteria, con sede in Tortona (Alessandria), unita' di Tortona (Alessandria), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1995 al 9 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olimpo dell'arte, con sede in Roletto (Torino), unita' di Roletto (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituti riuniti vendite giudiziarie IRVEG G.S.C. 70207, con sede in Roma, unita' di Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 marzo 1994 al 4 settembre 1994. Art. 7, comma 7, della legge n. 236/93. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995. Art. 7, comma 7, della legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria corsetteria, con sede in Tortona (Alessandria), unita' di Tortona (Alessandria), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. La correponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 aprile 1996 al 18 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bruno Opessi, con sede in Pinerolo (Torino), unita' di Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 ottobre 1995 al 30 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 maggio 1996 al 30 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Panelectric, con sede in Cameri (Novara), unita' di Cameri (Novara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 novembre 1994 al 21 maggio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18723/1. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18723/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo (Cuneo), unita' di Corsico (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 30 novembre 1995 al 29 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 30 maggio 1996 al 29 novembre 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c.r.l. Coens, con sede in Catania, unita' di Catania, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 maggio 1996 al 14 novembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche Gelesi, con sede in Gela (Caltanissetta), unita' di Gela (Caltanissetta), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B & B Italia, con sede in Milano, unita' di Noverdrate (Como), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 28 novembre 1995 al 27 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 28 maggio 1996 al 27 novembre 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), unita' di Bagnoli di Sopra (Padova), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17574 del 16 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romedit, con sede in Roma, unita' di Roma, per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996, e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1996, della ditta S.r.l. Lito Sud, con sede di Ariccia (Roma) e unita' di Roma, via Tor Sapienza. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di Roma, via Tor Sapienza, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 7 marzo 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 luglio 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Brescia, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996.