MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 aprile 1996 

  Integrazione al decreto ministeriale 22 novembre  1994  concernente
il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
"Monferrato".
(GU n.85 del 11-4-1996)

                            IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visti i decreti ministeriali con i quali  sono  state  riconosciute
alcune   indicazioni  geografiche  per  i  vini  da  tavola  prodotti
nell'ambito della regione Piemonte;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 con il quale e' stata
consentita   l'utilizzazione   transitoria   di   altre   indicazioni
geografiche  per  i  vini  da tavola provenienti dalla vendemmia 1994
prodotti nell'ambito della regione Piemonte;
  Visto il decreto ministeriale 22 novembre  1994  con  il  quale  e'
stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini
"Monferrato" ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Viste  le  domande  presentate  dagli  interessati  con le quali si
chiede che venga consentita la possibilita'  per  i  vini  da  tavola
dichiarati  con una delle indicazioni geografiche riconosciute in via
definitiva od autorizzate in via transitoria, ai  sensi  dei  decreti
cui sopra si fa riferimento, provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e
1994  tuttora  in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in
bottiglia, di rivendicare la  denominazione  di  origine  controllata
"Monferrato";
  Ritenute  fondate  le  predette  richieste  in quanto rispondenti a
reali esigenze produttive e commerciali  delle  ditte  interessate  a
condizione  che  i  prodotti  di  cui trattasi provengano da una zona
ricadente  nell'ambito  del  territorio  di  produzione   attualmente
delimitato  dall'art. 3 del suddetto disciplinare di produzione della
denominazione  di  origine  controllata  "Monferrato"  ed  abbiano  i
requisiti previsti dal detto disciplinare di produzione;
  Ritenuto   pertanto   necessario  provvedere  all'integrazione  del
predetto decreto ministeriale 22  novembre  1994  relativamente  alla
possibilita'  di  rivendicare la denominazione di origine controllata
"Monferrato" per i vini da tavola  ad  indicazione  geografica  sopra
individuati  provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in
fase di invecchiamento e di affinamento;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si
provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  In  deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dell'art.
2 del decreto 22 novembre 1994 di riconoscimento della  denominazione
di  origine  controllata  dei  vini "Monferrato" le ditte interessate
possono  rivendicare  la   denominazione   di   origine   controllata
"Monferrato"  per  i  vini  in  fase  di invecchiamento in legno e di
affinamento in bottiglia provenienti dalle  vendemmie  1992,  1993  e
1994 alle seguenti condizioni:
    a)  le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve con
una delle indicazioni geografiche riconosciute in  via  definitiva  o
autorizzate  in  via  transitoria per i prodotti ottenuti nell'ambito
del  territorio  ricadente  nella  zona  di   produzione   delimitata
dall'art.  3  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine controllata "Monferrato" approvato con  decreto  ministeriale
22 novembre 1994;
    b)  le uve di cui trattasi devono risultare essere state prodotte
nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di
produzione della denominazione di origine  controllata  "Monferrato",
riconosciuta con decreto ministeriale 22 novembre 1994;
    c)  i  quantitativi  di  vino  di  cui  trattasi  possono  essere
commercializzati  con  la  denominazione   di   origine   controllata
"Monferrato"  a  decorrere  dalla  data di cui potranno utilizzare la
denominazione di origine controllata "Monferrato"  i  prodotti  della
vendemmia  1995,  purche' i suddetti quantitativi siano sottoposti ad
un esame chimico-fisico ed  organolettico,  come  previsto  ai  sensi
dell'art.  13  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai
requisiti stabiliti dal  disciplinare  di  produzione  approvato  con
decreto   ministeriale  22  novembre  1994  di  riconoscimento  della
denominazione di origine controllata "Monferrato";
    d) i relativi  quantitativi  di  vino  devono  essere  denunciati
all'ufficio  periferico  dell'Ispettorato centrale per la repressione
frodi competente per territorio, entro  quarantacinque  giorni  dalla
data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  per  gli  opportuni
controlli  in  merito  alle  quantita'  detenute  ed   ai   requisiti
posseduti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 aprile 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI