Rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione per il personale delle qualifiche funzionali e per il personale delle Forze armate e per quello delle Forze di polizia.(GU n.91 del 18-4-1996)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90"; Visti l'art. 3 della legge n. 21/1991 e l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 che consentono, tra l'altro, di rimborsare ai militari delle Forze armate, con esclusione dei gradi di generale e dei colonnelli, ed agli appartenenti alle Forze di polizia, esclusi i dirigenti, inviati in missione la spesa sostenuta per uno o due pasti giornalieri, entro limiti rivalutabili annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT; Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha confermato, anche per il triennio 19941996, il disposto di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395; Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 18 marzo 1995 nonche' l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1995 e l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, con i quali si e' provveduto a rideterminare in L. 42.000 il limite massimo di spesa rimborsabile per il primo pasto ed in L. 83.600 quello rimborsabile per i due pasti; Considerato che in sede di relazione previsionale e programmatica il tasso di inflazione per l'anno 1995 e' stato fissato nel 2,5 per cento; Ritenuto che, in conformita' con quanto previsto dall'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sugli importi aumentati occorre operare l'arrotondamento per eccesso a L. 100; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1996 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore a 8 ore sono rideterminati come segue: da L. 42.000 a L. 43.100 per un pasto; da L. 83.600 a L. 85.700 per due pasti. Il presente decreto sara' trasmesso al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 1996 p. Il Ministro del tesoro VEGAS Il Ministro per la funzione pubblica FRATTINI