MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 18 aprile 1996 

  Concessione  di  un  periodo  per lo smaltimento delle scorte della
specialita' medicinale Cardioaspirin, gia' sottoposta  a  revoca,  su
rinuncia.
(GU n.94 del 22-4-1996)

                    IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
                   DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI
  Visto  il  decreto  direttoriale 800.F.1D/R.M.D3 del 29 marzo 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1996, n. 81 -  serie
generale   -   con   il   quale   e'   stata   disposta   la   revoca
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, tra le altre,  della
specialita'  medicinale  denominata  Cardioaspirin, nelle confezioni:
"30  compresse  A.I.C.  n.  024840050"  e  "50  compresse  A.I.C.  n.
024840062" della ditta Bayer S.p.a., ai sensi del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178;
  Atteso  che  la  predetta  ditta  ha  chiesto  un  periodo  per  lo
smaltimento delle scorte del prodotto in questione;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, in particolare
l'art. 14, comma 7, che prevede la possibilita' di concedere,  quando
non  ostino  motivi di sanita' pubblica, un periodo per il ritiro dal
commercio delle specialita' sottoposte a revoca;
                              Decreta:
  Il decreto direttoriale 800.F.1D/R.M.D3 del 29 marzo 1996 citato in
premessa  e'  integrato  limitatamente  alla  specialita'  medicinale
denominata  Cardioaspirin  nelle  confezioni: "30 compresse A.I.C. n.
024840050" e "50 compresse A.I.C. n.  024840062"  della  ditta  Bayer
S.p.a., definendo il termine ultimo per il ritiro dal commercio entro
e  non  oltre  il  novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 aprile 1996
                                            Il dirigente: DELLA GATTA