PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 1996 

  Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art.
51,  comma  1,  del  decreto  legislativo n. 29/1993 - del testo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto  del  personale
delle "Aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento
autonomo"  di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 9 febbraio  1995
tra  l'ARAN  e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,  CONFSAL,
CISAL,  CISNAL,  CONFEDIR,  CIDA,  RDB/CUB, USPPI ed UNIONQUADRI e le
Organizzazioni sindacali  di  categoria  CGIL/Aziende,  CISL/Aziende,
UIL/Aziende,    CISAL/Aziende,   CISNAL/Aziende, FABI/SADCADEP   (ora
FABI/SAB   Roma),   RSB/Vigili  del  fuoco  e RDB/Aziende.
Testo   del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale  delle "Aziende ed amministrazioni autonome dello Stato  ad
ordinamento autonomo".
(GU n.99 del 29-4-1996 - Suppl. Ordinario n. 71)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
    Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del  1  febbraio  1995,
impartite  dal  del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espresse dalla
Conferenza  dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, per il  personale  dipendente  dalle  regioni  e
dagli   Enti   regionali,   e   dopo   avere   acquisito   il  parere
dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e  dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995),  ed  in  particolare  l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata
determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire
3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996  e  1997,  la
spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei
"Ministeri",   delle  "Aziende  ed  amministrazioni  dello  Stato  ad
ordinamento autonomo" con esclusione del  personale  della  soppressa
Amministrazione   delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  -  della
"Scuola" e delle "Universita'";
    Visti i decreti del Ministro  per  la  funzione  pubblica  del  1
dicembre  1994  (supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 22 dicembre 1994) ed il successivo decreto correttivo  del
22 settembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995), con
i  quali  si  e' provveduto alla "Individuazione delle confederazioni
sindacali   e    delle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa
per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro  del
Comparto  del  personale  delle  Aziende  ed amministrazioni autonome
dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art.  6  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593".
    Vista la lettera prot. n. 1159 del 14 febbraio 1996 (pervenuta il
16  febbraio 1996), con la quale l'ARAN in attuazione degli art.  51,
comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29  e  successive modificazioni ed integrazioni ha trasmesso, ai fini
dell'"autorizzazione  alla  sottoscrizione",  il  testo del contratto
collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto  del  personale  delle
Aziende  ed  amministrazioni  autonome  dello  Stato  ad  ordinamento
autonomo,  concordato  il  9  febbraio   1996   tra   l'ARAN   e   le
confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL,  UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL,
CONFEDIR, CIDA, RDB/CUB, USPPI ed  UNIONQUADRI  e  le  organizzazioni
sindacali   di  categoria  CGIL/Aziende,  CISL/Aziende,  UIL/Azienda,
CISAL/Aziende, CISNAL/Aziende,  FABI/SADCADEP  (ora  FABI/SAB  Roma),
RSB/Vigili del fuoco e RDB/Aziende.
    Visto  il  "Testo concordato" in precedenza indicato, il quale e'
stato  inviato  unitamente  ad  una  relazione   tecnico-finanziaria,
corredata,  ai  sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  29/1993,   da   appositi   "Prospetti"
contenenti  "l'individuazione  del  personale  interessato; dei costi
unitari e degli oneri riflessi del  trattamento  economico  previsto,
nonche'  la  quantificazione  complessiva  della  spesa diretta ed in
diretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione  decentrata"
e  "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di
validita' contrattuale";
    Visti in particolare, l'art. 2, comma 1, e l'art.  73,  comma  3,
del predetto Testo concordato, i quali prevedono rispettivamente, che
"il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre
1997  per  la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 fino al
31 dicembre 1995, per la parte economica" e che "le  integrazioni  al
presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonche' da ogni
altra  intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare
costi aggiuntivi, ne altri oneri a carico delle parti";
    Visto l'art. 51, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  come  modificato  dal decreto legislativo 10 novembre
1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.  546,  il
quale  prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione,
"il Governo, nei quindici giorni successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo   o   negativo,  tenuto  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
    Considerato che nella citata direttiva del 5  settembre  1994  e'
stato  precisato  che  "per  il  1994 non possono essere riconosciuti
ulteriori  benefici  economici,   oltre   l'indennita'   di   vacanza
contrattuale  attribuita,  per  nove  mensilita',  a  decorrere dal 1
aprile 1994, con il Provvedimento del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994  con  il
decreto-legge  27  luglio  1994, n. 469" e che nella citata direttiva
del 1 febbraio 1995 e' stata  definita,  nell'ambito  degli  indicati
stanziamenti  di  cui  alla legge n. 725/1992 "la distribuzione delle
risorse tra i singoli  contratti  collettivi  riguardanti  i  diversi
comparti  di  contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego e le
autonome  separate  aree  di  contrattazione  per  il  personale  con
qualifica  dirigenziale  e  per  la  dirigenza medica e veterinaria",
indicando, in particolare, in lire 78,62 miliardi ed in  lire  130,64
miliardi  gli  specifici  importi  destinati, rispettivamente per gli
anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  del  comparto del personale delle "Aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo;
    Considerato che il predetto  testo  concordato  non  risulta,  in
generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e
del  1  febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con
il Ministero del tesoro, dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
all'ARAN,  previa  intesa  espressa  dalla  Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo
avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
    Considerato che la commissione di garanzia per l'attuazione della
legge  sullo  sciopero   nei   servizi   pubblici   essenziali,   con
deliberazione adottata nella seduta del 1 febbraio 1996, ha "valutato
idoneo"  l'accordo  sui servizi minimi essenziali di cui garantire la
continuita' in caso di sciopero relativo al personale delle  "Aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo";
    Considerato  che  la  spesa  complessiva diretta ed indiretta del
rinnovo contrattuale in questione e contenuta entro  i  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  determinate  dalla  legge  n. 725/1994 e
dalla Direttiva del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal  modo  il
costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni
contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed
approvato dal Parlamento;
    Considerato  che  il  predetto testo concordato e' coerente con i
principi e gli  obiettivi  di  razionalizzazione  dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche e di revisione della disciplina del
rapporto di lavoro dei  pubblici  dipendenti  contenuti  nel  decreto
legislativo n. 29/1993;
    Tenuto  conto che il testo concordato in questione realizza, come
indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del
trattamento  economico   accessorio,   finalizzato,   attraverso   la
destinazione   di   buona   parte  delle  complessive  disponibilita'
finanziarie, a valorizzare  e  premiare  la  professionalita'  ed  il
maggiore  impegno dei dipendenti pubblici allo scopo di migliorare la
qualita' del lavoro e dei servizi,  collegando  tali  trattamenti  ad
obiettivi  di  produttivita' da erogare, da parte dei dirigenti sulla
base di criteri selettivi ben individuati e dopo aver  verificato  la
realizzazione dei risultati;
    Tenuto  conto  che,  come  indicato  nelle predette Direttive, il
citato testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione
del   lavoro   nell'ambito   dell'autonomia    organizzativa    delle
amministrazioni    pubbliche,    contribuisce,   con   una   maggiore
responsabilizzazione  dei  dirigenti,  ad  accrescere  l'efficacia  e
l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo
di   migliorare   le   relazioni  con  l'utenza  con  la  contestuale
diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici;
    Vista l'autorizzazione espressa dal Consiglio dei Ministri  nella
riunione del 26 febbraio 1996;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
gennaio  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22 del 27
gennaio 1995, con il quale il  Ministro  per  la  Funzione  pubblica,
consigliere  Franco  Frattini,  e'  stato  delegato a provvedere alla
"attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e  suc-
cessive  modificazioni  ed integrazioni..." e ad "esercitare...  ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente
del   Consiglio  dei  Ministri,  relative  a  tutte  le  materie  che
riguardano...1) Funzione pubblica";
    A nome del Governo;
                              Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per
la  rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
alla sottoscrizione  dell'allegato  testo  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  del  comparto  del personale delle "Aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", di cui all'art.
6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  30  dicembre
1993,  n.  593,  concordato  il  9  febbraio  1996  tra  l'ARAN  e le
confederazioni sindacali CGIL, CISL,  UIL,  CONFSAL,  CISAL,  CISNAL,
CONFEDIR,  CIDA,  RDB/CUB,  USPPI  ed UNIONQUADRI e le organizzazioni
sindacali  di  categoria  CGIL/Aziende,  CISL/Aziende,   UIL/Aziende,
CISAL/Aziende,  CISNAL/Aziende,  FABI/SADCADEP  (ora  FABI/SAB Roma),
RSB/Vigili del fuoco e RDB/Aziende.
    Ai sensi  dell'art.  51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la
presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei Conti.
    Roma, 26 febbraio 1996
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                 Il Ministro per la funzione pubblica
                                                             FRATTINI
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1996
Registro n. 99 Atti di Governo, foglio n. 27