Modificazione all'ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80, sulle norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore.(GU n.99 del 29-4-1996)
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di determinare annualmente le modalita' organizzative degli scrutini ed esami; Ravvisata la necessita' di stabilire, negli istituti dove si verifica una rilevante affluenza di domande di candidati privatisti agli esami di maturita', criteri organizzativi puntuali per lo svolgimento regolare degli esami stessi; Considerato che il fenomeno di cui sopra si e' verificato successivamente alla data del 31 dicembre 1995, entro la quale, ai sensi dell'art. 60, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995, si potevano emanare disposizioni a modifica dell'ordinanza stessa; Ritenuto di riunire in un unico testo tutte le disposizioni riguardanti gli esami, compresi quelli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne; Ordina: L'art. 36 dell'ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80, e' integrato dai seguenti commi che si aggiungono all'attuale comma 5: 5-bis. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al comma 5, il provveditore agli studi valuta la possibilita' che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di maturita', curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale. I candidati interessati sono avvertiti con congruo anticipo dell'ubicazione della sede scolastica individuata quale sede d'esame. Il rilascio del diploma di maturita' e di ogni altra certificazione resta nella competenza dell'istituto presso il quale i candidati stessi hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami stessi, sono tenute a consegnare tutti gli atti. 5-ter. Limitatamente agli esami di maturita' tecnica, ove la soluzione di cui al comma 5-bis risulti inapplicabile sia per la locale situazione di ricettivita' alberghiera sia per l'impossibilita' della singola circoscrizione provinciale di soddisfare il fabbisogno di personale docente necessario al funzionamento delle specifiche commissioni, il provveditore agli studi, avuto riguardo alla eccezionalita' della situazione, che configuri uno stato di necessita', previe opportune intese con i provveditori agli studi interessati, invia le domande in eccedenza agli istituti della stessa tipologia, pur se privi dell'indirizzo specifico, aventi sede nella stessa provincia, o in quella viciniore, di ubicazione dell'istituto privato dal quale provengono i candidati interessati oppure, per i candidati non presentati da istituti privati, nella provincia di abituale residenza o in quella viciniore. L'assegnazione a sede di esame diversa e' in ogni caso condizionata all'esigenza che sia assicurata la formazione di gruppi di candidati privatisti in numero tale da consentire la costituzione di commissioni esaminatrici per lo specifico indirizzo. Il provveditore agli studi delle province in cui ha sede l'istituto originariamente richiesto cura, con congruo anticipo, l'informazione dei candidati interessati. Il rilascio del diploma di maturita' e di ogni altra certificazione e' di competenza dell'istituto presso il quale i candidati hanno sostenuto l'esame di maturita'. L'art. 32 dell'ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80, e' integrato dai seguenti commi che si aggiungono all'attuale comma 1: 2. Gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne sono regolamentati dalle specifiche disposizioni contenute, rispettivamente, nel regio decreto n. 1286 dell'11 agosto 1933; nel decreto legislativo del 15 aprile 1994, n. 297; nell'ordinanza ministeriale del 29 marzo 1974 (scrutini ed esami nelle scuole magistrali); nell'ordinanza ministeriale del 30 gennaio 1984 (scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali); nell'ordinanza ministeriale dell'11 maggio 1995, n. 159 (calendario scolastico nazionale per l'anno 1995/96); nell'ordinanza ministeriale del 9 marzo 1995, n. 80 (scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali, elementari, medie e di istruzione secondaria superiore). 3. Le prove scritte dei predetti esami si svolgono in un'unica sessione estiva - ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 352 - ed hanno inizio alle ore 8,30 del 26 giugno 1996 con la prova di italiano; il giorno 27 giugno 1996 si procedera' con quella di pedagogia mentre la prova scritta del 28 giugno 1996 sara' di: francese (solo per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola di Bolzano); sloveno (solo per le scuole alloglotte di Trieste e Gorizia) le prove di plastica e di disegno avranno inizio il giorno 29 giugno 1996 e verteranno sui programmi di esame indicati nell'allegato C al regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286; le eventuali prove suppletive saranno disciplinate dall'art. 48, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995. 4. Considerata la peculiarita' della composizione delle commissioni esaminatrici degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, il calendario degli esami, sia di idoneita' che di abilitazione, sara' stabilito, ove necessario, d'intesa tra i rispettivi presidenti, tenendo presente che le prove orali degli esami di idoneita', nel rispetto anche della precisazione contenuta nel comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 11 maggio 1994, n. 159, dovranno avere la precedenza. Roma, 22 marzo 1996 Il Ministro: LOMBARDI Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 1996 Registo n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 88