MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 22 marzo 1996 

  Modificazione all'ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80, sulle
norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali
e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore.
(GU n.99 del 29-4-1996)

                             IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  l'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, che attribuisce al  Ministro  della  pubblica  istruzione  il
potere  di  determinare  annualmente le modalita' organizzative degli
scrutini ed esami;
  Ravvisata la  necessita'  di  stabilire,  negli  istituti  dove  si
verifica  una  rilevante affluenza di domande di candidati privatisti
agli esami  di  maturita',  criteri  organizzativi  puntuali  per  lo
svolgimento regolare degli esami stessi;
  Considerato   che  il  fenomeno  di  cui  sopra  si  e'  verificato
successivamente alla data del 31 dicembre 1995, entro  la  quale,  ai
sensi  dell'art. 60, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9
marzo   1995,   si   potevano   emanare   disposizioni   a   modifica
dell'ordinanza stessa;
  Ritenuto  di  riunire  in  un  unico  testo  tutte  le disposizioni
riguardanti   gli   esami,   compresi    quelli    di    abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne;
                               Ordina:
  L'art.  36  dell'ordinanza  ministeriale  9  marzo  1995, n. 80, e'
integrato dai seguenti commi che si aggiungono all'attuale comma 5:
  5-bis. Qualora, per l'esiguita' del  numero  di  istituti  con  uno
specifico  indirizzo  e per la disomogenea distribuzione degli stessi
sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei
criteri di cui al comma 5,  il  provveditore  agli  studi  valuta  la
possibilita'  che  le  prove  di  esame  si  svolgano  anche in altri
istituti  o  scuole  della  provincia  di  competenza,  ivi  compresi
eventualmente quelli non impegnati in esami di maturita', curando, in
ogni caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo
stesso  istituto  statale. I candidati interessati sono avvertiti con
congruo anticipo dell'ubicazione della  sede  scolastica  individuata
quale  sede  d'esame.  Il rilascio del diploma di maturita' e di ogni
altra certificazione resta nella competenza dell'istituto  presso  il
quale  i  candidati stessi hanno prodotto domanda d'esame ed al quale
le singole commissioni, a conclusione degli esami stessi, sono tenute
a consegnare tutti gli atti.
  5-ter. Limitatamente  agli  esami  di  maturita'  tecnica,  ove  la
soluzione  di  cui  al  comma  5-bis risulti inapplicabile sia per la
locale   situazione   di    ricettivita'    alberghiera    sia    per
l'impossibilita'   della   singola   circoscrizione   provinciale  di
soddisfare  il  fabbisogno  di  personale   docente   necessario   al
funzionamento  delle  specifiche  commissioni,  il  provveditore agli
studi, avuto  riguardo  alla  eccezionalita'  della  situazione,  che
configuri  uno  stato  di  necessita',  previe opportune intese con i
provveditori agli studi interessati, invia le  domande  in  eccedenza
agli  istituti  della  stessa  tipologia, pur se privi dell'indirizzo
specifico, aventi sede nella stessa provincia, o in quella viciniore,
di ubicazione dell'istituto privato dal quale provengono i  candidati
interessati  oppure,  per  i  candidati  non  presentati  da istituti
privati, nella provincia di abituale residenza o in quella viciniore.
L'assegnazione a sede di esame diversa e' in ogni  caso  condizionata
all'esigenza  che sia assicurata la formazione di gruppi di candidati
privatisti   in   numero   tale  da  consentire  la  costituzione  di
commissioni esaminatrici per lo specifico indirizzo. Il  provveditore
agli  studi  delle province in cui ha sede l'istituto originariamente
richiesto cura, con congruo anticipo,  l'informazione  dei  candidati
interessati.  Il  rilascio  del  diploma di maturita' e di ogni altra
certificazione e' di  competenza  dell'istituto  presso  il  quale  i
candidati hanno sostenuto l'esame di maturita'.
  L'art.  32  dell'ordinanza  ministeriale  9  marzo  1995, n. 80, e'
integrato dai seguenti commi che si aggiungono all'attuale comma 1:
   2. Gli esami per  il  conseguimento  del  titolo  di  abilitazione
all'insegnamento   nelle  scuole  materne  sono  regolamentati  dalle
specifiche disposizioni contenute, rispettivamente, nel regio decreto
n. 1286 dell'11 agosto 1933; nel decreto legislativo  del  15  aprile
1994, n. 297; nell'ordinanza ministeriale del 29 marzo 1974 (scrutini
ed esami nelle scuole magistrali); nell'ordinanza ministeriale del 30
gennaio 1984 (scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali);
nell'ordinanza  ministeriale  dell'11 maggio 1995, n. 159 (calendario
scolastico nazionale per l'anno 1995/96); nell'ordinanza ministeriale
del 9 marzo 1995, n. 80 (scrutini ed esami nelle scuole statali e non
statali, elementari, medie e di istruzione secondaria superiore).
   3. Le prove scritte dei predetti esami  si  svolgono  in  un'unica
sessione  estiva  -  ai  sensi della legge 8 agosto 1995, n. 352 - ed
hanno inizio alle ore 8,30  del  26  giugno  1996  con  la  prova  di
italiano;  il  giorno  27  giugno  1996  si  procedera' con quella di
pedagogia mentre la prova  scritta  del  28  giugno  1996  sara'  di:
francese  (solo  per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola
di Bolzano); sloveno (solo per le  scuole  alloglotte  di  Trieste  e
Gorizia)  le  prove di plastica e di disegno avranno inizio il giorno
29  giugno  1996  e  verteranno  sui  programmi  di  esame   indicati
nell'allegato  C  al  regio  decreto  11  agosto  1933,  n.  1286; le
eventuali prove suppletive saranno disciplinate dall'art.  48,  comma
4, dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995.
  4. Considerata la peculiarita' della composizione delle commissioni
esaminatrici  degli  esami  di  abilitazione  all'insegnamento  nelle
scuole materne, il calendario degli esami, sia di  idoneita'  che  di
abilitazione,   sara'  stabilito,  ove  necessario,  d'intesa  tra  i
rispettivi presidenti, tenendo presente  che  le  prove  orali  degli
esami  di  idoneita', nel rispetto anche della precisazione contenuta
nel comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 11  maggio  1994,
n. 159, dovranno avere la precedenza.
   Roma, 22 marzo 1996
                                                Il Ministro: LOMBARDI
Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 1996
Registo n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 88