GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 2 maggio 1996 

  Precisazioni  delle  disposizioni  per  la  stampa   quotidiana   e
periodica  e  per  l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna
per le elezioni amministrative nei comuni del  Trentino  per  la  cui
votazione e' fissata la data del giorno 2 giugno 1996.
(GU n.103 del 4-5-1996)

                             IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il proprio atto  in  data  30  aprile  1996,  concernente  le
disposizioni  per  la stampa quotidiana e periodica e per l'emittenza
radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni amministrative
nei comuni del Trentino per la cui votazione e' fissata la  data  del
giorno 2 giugno 1996;
  Rilevata  la  necessita'  di  precisare le indicazioni riportate al
comma 2 dell'art. 2 dello stesso atto;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il comma 2 dell'art. 2 del proprio atto 30 aprile 1996, concernente
le  disposizioni  per  la  stampa  quotidiana  e  periodica   e   per
l'emittenza  radiotelevisiva  relative  alla campagna per le elezioni
amministrative nei comuni  del  Trentino  per  la  cui  votazione  e'
fissata la data del giorno 2 giugno 1996, e' sostituito dal seguente:
  "2. Il divieto di pubblicazione dei sondaggi demoscopici sull'esito
delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori
degli  anzidetti  comuni  decorre  dal giorno 13 maggio 1996. Ai fini
delle elezioni negli stessi comuni le date 19 maggio e 20 maggio 1996
indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 21 del richiamato  regolamento  18
aprile 1996 devono intendersi quindi rispettivamente sostituite dalle
date 12 maggio e 13 maggio 1996".
  Il  presente  atto  diviene  operativo  con  la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 2 maggio 1996
                                              Il Garante: SANTANIELLO