MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 30 aprile 1996, n. 3817 

  Domande ripresentate ai sensi dell'art. 12, comma 1, del 20 ottobre
1995, n. 527, ex legge n. 488/1992.
(GU n.106 del 8-5-1996)
 
 Vigente al: 8-5-1996  
 

                                   Alle imprese interessate
                                  All'Abi
                                  All'Assilea
                                  All'Assireme
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
 Con circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale  del
30  dicembre  1995,  n.  154),  sono  state  fornite,  al punto 11.5,
indicazioni in merito alla documentazione da allegare  alla  domanda,
in aggiunta a quella prevista dall'allegato n. 5 della circolare, nel
caso  di  ripresentazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto
ministeriale 20  ottobre  1995,  n.  527,  concernente  la  normativa
agevolativa di cui all'oggetto.
  In  particolare,  si prevede che l'impresa produca, tra l'altro, un
attestato  rilasciato  dal  soggetto  che  ha  ricevuto  la   domanda
originaria  concernente  la  data  del  ricevimento, nonche' la copia
conforme del modulo o della domanda originaria stessa.
  Al fine di consentire la presentazione delle domande ai  sensi  del
citato  art.  12, comma 1, anche alle imprese che avevano avanzato la
domanda originaria ad  istituto  bancario  posto  successivamente  in
liquidazione,   dal   quale   non   possono   ottenere   la  suddetta
documentazione a  causa  dello  stato  di  agitazione  sindacale  del
personale di tale istituto, si forniscono le seguenti indicazioni.
  Qualora  la  domanda  originaria  sia  stata presentata al predetto
istituto bancario, la prevista copia  conforme  del  modulo  o  della
domanda  originaria  puo'  essere  sostituita  dalla  copia semplice,
timbrata e firmata  in  ciascuna  pagina  dal  legale  rappresentante
dell'impresa richiedente le agevolazioni o procuratore speciale. Tale
copia  deve  essere allegata alla dichiarazione di cui all'allegato 7
della citata circolare n. 38522/95 che  deve  essere,  in  tal  caso,
integrata come segue:
   "che la domanda allegata e' conforme a quella di cui alla presente
dichiarazione".
  Fermi restando i termini fissati per la presentazione delle domande
ai  sensi  della  legge  n.  488/1992, la predetta dichiarazione e la
copia del modulo o della domanda allegato potranno  essere  trasmessi
alla   banca   concessionaria   o,  per  le  iniziative  di  leasing,
all'istituto collaboratore anche successivamente  alla  presentazione
della domanda e comunque entro il 31 maggio 1996.
                                                    Il Ministro: CLO'