Domande ripresentate ai sensi dell'art. 12, comma 1, del 20 ottobre 1995, n. 527, ex legge n. 488/1992.(GU n.106 del 8-5-1996)
Vigente al: 8-5-1996
Alle imprese interessate All'Abi All'Assilea All'Assireme Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane Con circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1995, n. 154), sono state fornite, al punto 11.5, indicazioni in merito alla documentazione da allegare alla domanda, in aggiunta a quella prevista dall'allegato n. 5 della circolare, nel caso di ripresentazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente la normativa agevolativa di cui all'oggetto. In particolare, si prevede che l'impresa produca, tra l'altro, un attestato rilasciato dal soggetto che ha ricevuto la domanda originaria concernente la data del ricevimento, nonche' la copia conforme del modulo o della domanda originaria stessa. Al fine di consentire la presentazione delle domande ai sensi del citato art. 12, comma 1, anche alle imprese che avevano avanzato la domanda originaria ad istituto bancario posto successivamente in liquidazione, dal quale non possono ottenere la suddetta documentazione a causa dello stato di agitazione sindacale del personale di tale istituto, si forniscono le seguenti indicazioni. Qualora la domanda originaria sia stata presentata al predetto istituto bancario, la prevista copia conforme del modulo o della domanda originaria puo' essere sostituita dalla copia semplice, timbrata e firmata in ciascuna pagina dal legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o procuratore speciale. Tale copia deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'allegato 7 della citata circolare n. 38522/95 che deve essere, in tal caso, integrata come segue: "che la domanda allegata e' conforme a quella di cui alla presente dichiarazione". Fermi restando i termini fissati per la presentazione delle domande ai sensi della legge n. 488/1992, la predetta dichiarazione e la copia del modulo o della domanda allegato potranno essere trasmessi alla banca concessionaria o, per le iniziative di leasing, all'istituto collaboratore anche successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro il 31 maggio 1996. Il Ministro: CLO'