Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.109 del 11-5-1996)
Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corbin, con sede in S. Giovanni Persiceto (Bologna) e unita' di S. Giovanni Persiceto (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di n. 28 unita' su 115 in organico, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 febbraio 1996. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1993 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini centro sud mensa c/o Fiat Iveco, con sede in Milano e unita' di Valle Ufita c/o stabilimento Iveco (Avellino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unita', di cui 3 unita' part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 22 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud mensa c/o Fiat Iveco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1993 al 14 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini nord unita' mensa c/o Siae Marchetti, con sede in Milano e unita' di Sesto Calende (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unita', su un organico complessivo di n. 2000 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord unita' mensa c/o Siae Marchetti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1993 al 14 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Pellegrini nord unita' mensa c/o G.F. gestioni ind.li - Div. Agusta, con sede in Milano e unita' di Vergiate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unita', su un organico complessivo di n. 2000 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord unita' mensa c/o G.F. gestioni ind.li - Div. Agusta, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ricamofil di E. Colombo & C., con sede in S. Vittore Olona (Varese) e unita' di S. Vittore Olona (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 9 unita', su un organico complessivo di n. 15 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ricamofil di E. Colombo & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria abruzzese pelli, con sede in Chieti Scalo (Chieti) e unita' di Chieti Scalo (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 89 unita', su un organico complessivo di n. 103 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria abruzzese pelli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo mercato ortofrutticolo, con sede in S. Maria di Occhiobello (Rovigo) e unita' di S. Maria di Occhiobello (Rovigo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unita', su un organico complessivo di n. 63 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15411 del 23 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo mercato ortofrutticolo, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1994 al 4 aprile 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria alimentare Montalbano dal 5 aprile 1994 Agricola mediterranea, con sede in Cagliari e unita' di Lamporecchio (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unita', su un organico complessivo di n. 24 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14718 del 15 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria alimentare Montalbano dal 5 aprile 1994 Agricola mediterranea, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 5 aprile 1994 al 20 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agricola mediterranea S.p.a. gia' Ind. alimentare Montalbano, con sede in La Spezia dal 5 aprile 1994, unita' di Lamporecchio (Pistoia) e uffici amministrativi in Larciano (Pistoia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unita', su un organico complessivo di n. 24 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agricola mediterranea S.p.a. gia' Industria alimentare Montalbano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 20 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio cooperative costruzioni, con sede in Bologna e unita' di Bologna, Reggio Emilia, Torino, Udine, Milano, Roma, Napoli, Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 41 unita', di cui un lavoratore part-time da 25 a 22,5 ore medie settimanali e un lavoratore part-time da 30 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 108 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio cooperative costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 15 ottobre 1993 al 14 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neobit, con sede in Bitonto (Bari) e unita' di Bitonto (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 32 unita', su un organico complessivo di n. 65 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neobit, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 30 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.L.F. Cooperativa lavori ferroviari, con sede in Bologna e unita' di Bologna e Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unita', di cui uno part-time da 30 a 26,25 ore medie settimanali e uno da 30 a 19,8 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 160 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.L.F. Cooperativa lavori ferroviari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Confezioni EGGY, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e unita' di Figline Valdarno (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unita', su un organico complessivo di 14 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 luglio 1995, n. 18180. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Confezioni EGGY, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Civin vigilanza, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 89 unita', su un organico complessivo di 90 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Civin vigilanza, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnomoduli, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unita', su un organico complessivo di 24 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnomoduli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Sodexho Italia c/o Galileo di Porto Marghera (Venezia), con sede in Milano e unita' di Porto Marghera (Venezia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unita', di cui un lavoratore part-time da 35 a 26 ore medie settimanali; un lavoratore da 30 a 24 ore medie settimanali e 6 lavoratori da 20 a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 3.689 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sodexho Italia c/o Galileo di Porto Marghera (Venezia), a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Camallevamenti, con sede in Cremona e unita' di Cremona, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 17 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unita', su un organico complessivo di 17 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Camallevamenti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafoplast italiana, con sede in Genova e unita' di Predosa (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di 16 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafoplast italiana, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafoplast, con sede in Genova e unita' di Predosa (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unita', su un organico complessivo di 30 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafoplast, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 4 aprile 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Protex, con sede in Forli' e unita' di Forli', per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 7 unita', di cui un lavoratore part-time da 25 a 22,5 ore medie settimanali, e un lavoratore part-time da 22,5 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 24 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Protex, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, reg. n. 1, foglio n. 237.