MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 maggio 1996 

  Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania.
(GU n.109 del 11-5-1996)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Sicilia  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   piogge  persistenti  dal  1  novembre  1995 al 31 marzo 1996 nella
provincia di Catania;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori
agricoli,  in  cui  possono  trovare  applicazione   le   specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
   Catania: piogge persistenti dal 1 novembre 1995 al 31 marzo 1966 -
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2, lettere b), c), d), nel
territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci  Castello,  Aci  Catena,
Aci  Sant'Antonio,  Acireale,  Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte,
Calatabiano,  Caltagirone,  Camporotondo  Etneo,  Castel  Di  Iudica,
Castiglione  di  Sicilia,  Catania,  Fiumefreddo  di Sicilia, Giarre,
Grammichele, Gravina di Catania,  Licodia  Eubea,  Maletto,  Maniace,
Mascali,  Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo,
Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta  Sant'Anastasia,  Palagonia,
Paterno',  Piedimonte Etneo, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Riposto, San
Cono, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Michele  di
Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Santa Maria di
Licodia,  Santa  Venerina,  Scordia,  Trecastagni, Tremestieri Etneo,
Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 maggio 1996
                                                Il Ministro: LUCHETTI