MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 maggio 1996 

  Rettifica al decreto dirigenziale 10 aprile 1996 di integrazione ai
disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
"Bianco di Castelfranco Emilia", "Colli Imolesi", "Forli'",  "Fortana
del  Taro",  "Modena" o "Provincia di Modena", "Ravenna", "Rubicone",
"Sillaro"  o  "Bianco  del  Sillaro",  "Val   Tidone",   "Emilia"   o
"dell'Emilia" approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1996.
(GU n.112 del 15-5-1996)

                            IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto  il  proprio  decreto  10 aprile 1996 con il quale sono state
apportate integrazioni ai disciplinari  di  produzione  dei  vini  ad
indicazione  geografica tipica "Colli Imolesi", "Forli", "Fortana del
Taro", "Modena"  o  "Provincia  di  Modena",  "Ravenna",  "Rubicone",
"Sillaro"  o "Bianco del Sillaro", "Emilia" o "dell'Emilia" approvati
con decreto dirigenziale 10 aprile 1996;
  Considerato che il testo del secondo comma dell'art. 2 del predetto
decreto 10 aprile 1996  potrebbe  generare  confusione  con  riguardo
all'utilizzazione  di  nomi dei vitigni Malvasia bianca e Malvasia di
Candia aromatica previsti dal disciplinare di produzione dei vini  ad
indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia";
  Ritenuto  pertanto  necessario procedere ad una rettifica del testo
in argomento in conformita' dei considerata del gia'  citato  decreto
dirigenziale 10 aprile 1996;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione  dei  relativi  disciplinari di produzione prevede che
per il riconoscimento e le approvazioni dei disciplinari si  provveda
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  testo del secondo comma dell'art. 2 del decreto dirigenziale 10
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile
1996 e' sostituito dal seguente:
  2. All'art. 2, terzo comma, quarta riga del  predetto  disciplinare
di  produzione al nome del vitigno Malvasia e' sostituito il nome del
vitigno Malvasia di Candia aromatica; al medesimo comma, con riguardo
alla tipologia Malvasia, al nome del vitigno Malvasia  di  Candia  e'
sostituito il nome del vitigno Malvasia di Candia aromatica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 maggio 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI