Rettifica al decreto dirigenziale 10 aprile 1996 di integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Bianco di Castelfranco Emilia", "Colli Imolesi", "Forli'", "Fortana del Taro", "Modena" o "Provincia di Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o "Bianco del Sillaro", "Val Tidone", "Emilia" o "dell'Emilia" approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1996.(GU n.112 del 15-5-1996)
IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il proprio decreto 10 aprile 1996 con il quale sono state apportate integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli Imolesi", "Forli", "Fortana del Taro", "Modena" o "Provincia di Modena", "Ravenna", "Rubicone", "Sillaro" o "Bianco del Sillaro", "Emilia" o "dell'Emilia" approvati con decreto dirigenziale 10 aprile 1996; Considerato che il testo del secondo comma dell'art. 2 del predetto decreto 10 aprile 1996 potrebbe generare confusione con riguardo all'utilizzazione di nomi dei vitigni Malvasia bianca e Malvasia di Candia aromatica previsti dal disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Emilia" o "dell'Emilia"; Ritenuto pertanto necessario procedere ad una rettifica del testo in argomento in conformita' dei considerata del gia' citato decreto dirigenziale 10 aprile 1996; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per il riconoscimento e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Il testo del secondo comma dell'art. 2 del decreto dirigenziale 10 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1996 e' sostituito dal seguente: 2. All'art. 2, terzo comma, quarta riga del predetto disciplinare di produzione al nome del vitigno Malvasia e' sostituito il nome del vitigno Malvasia di Candia aromatica; al medesimo comma, con riguardo alla tipologia Malvasia, al nome del vitigno Malvasia di Candia e' sostituito il nome del vitigno Malvasia di Candia aromatica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 1996 Il dirigente: ADINOLFI