Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.116 del 20-5-1996)
Con decreto ministeriale 17 aprile 1996: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994, della S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovincialedi Ragusa e Siracusa, con sede in Ragusa e unita' di Ragusa e Siracusa. Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 25 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Ragusa e Siracusa, con sede in Ragusa e unita' di Ragusa e Siracusa, per il periodo dal 25 novembre 1993 al 25 maggio 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - decreto del 7 agosto 1991. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 luglio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 1 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 1 settembre 1995 con decorrenza 1 settembre 1995; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 luglio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 17 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tencara, con sede in Porto Marghera (Venezia) e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 17 ottobre 1995 al 16 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 17 ottobre 1995; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 novembre 1994 al 6 novembre 1995, della S.c. a r.l. La Serena cooperativa, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. La Serena cooperativa, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza 7 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. La Serena cooperativa, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1995 con decorrenza 7 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, della S.p.a. Impresar, con sede in Nuoro e unita' di Ottana (Nuoro), Nuoro e cantieri vari. Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Impresar, con sede in Nuovo e unita' di Ottana (Nuoro), Nuoro e cantieri vari, per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1994 con decorrenza 12 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 agosto 1995, della ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' c/o Alenia di Fusaro (Napoli). Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' c/o Alenia di Fusaro (Napoli), per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 12 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996, della ditta S.r.l. 3 Jeans, con sede in Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide (Perugia). Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. 3 Jeans, con sede in Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide (Perugia), per il periodo dal 10 luglio 1995 al 18 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1995 con decorrenza 10 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 febbraio 1995 con effetto dal 1 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l Acquario, con sede in Roma e unita' di: c/o Alenia di Casoria (Napoli) e c/o Alenia di Pomigliano (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1996 con decorrenza 1 dicembre 1995. 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 marzo 1995 al 19 settembre 1995, della ditta S.r.l. Ombrellificio Pascal, con sede in Pescarola di Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli). Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ombrellificio Pascal, con sede in Pescarola di Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 19 aprile 1995 al 4 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1995 con decorrenza 20 marzo 1995. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18699/1; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 marzo 1996 con effetto dal 10 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Anbar, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo), per il periodo dal 10 gennaio 1996 al 9 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 10 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.p.a. Alutekna, con sede in Marcon (Venezia) e unita' di Porto Marghera (Venezia). Parere comitato tecnico del 13 ottobre 1995 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 gennaio 1995 con effetto dal 1 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alutekna, con sede in Marcon (Venezia) e unita' di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Art. 3, comma 2, legge 223/1991 - Decreto del 27 luglio 1992. Contributo addizionale: no. Art. 3, comma 2-bis, decreto-legge n. 487/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 aprile 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, della ditta S.p.a. P.G.S., con sede in Milano e unita' di Piacenza. Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. P.G.S., con sede in Milano e unita' di Piacenza, per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza 12 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. P.G.S., con sede in Milano e unita' di Piacenza, per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1995 con decorrenza 12 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l. Fimalon, con sede in Varese e unita' di Castelnuovo (Trento). Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1995, con effetto dal 1 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Fimalon, con sede in Varese e unita' di Castelnuovo (Trento), per il periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1995 con decorrenza 1 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, cosi' elencati nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dell'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65 e dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 343. Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, cosi' elencati nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dell'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65 e dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 343. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce e annulla quello del 16 giugno 1995 n. 17910. Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ingg. Soldi e Scati, con sede in Buccinasco (Milano) e unita' di Buccinasco (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.V.E.A., con sede in Vigevano (Pavia) e unita' di Vigevano (Pavia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 dicembre 1995 all'11 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 12 giugno 1996 all'11 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1/988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento irdinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio New Day, con sede in Napoli e unita' di Frattamaggiore (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 luglio 1995 al 25 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 26 gennaio 1996 al 25 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ombrellificio Pascal, con sede in Pescarola di Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M - Metal meccanica meridionale, con sede in Foggia e unita' di Foggia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1995 al 20 giugno 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 21 giugno 1996 al 20 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona) e unita' di Albano S. Alessandro (Bologna), Arcole (Verona), Casalnuovo di Napoli (Napoli), Rimini, Roma e Sommacampagna (Verona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro confezioni camicie, con sede in Potenza e unita' di Potenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 11 aprile 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994, al 1 novembre 1994, della ditta S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina). Parere comitato tecnico del 22 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995, con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina), per il periodo dal 21 luglio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 aprile 1996, e' approvato il programma relativo al periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996, della ditta S.p.a. Salvarani industrie - Gruppo Romagnoli, con sede in Milano e unita' di Baganzola Parma (Parma). Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Salvarani industrie - Gruppo Romagnoli, con sede in Milano e unita' di Baganzola Parma (Parma), per il periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996. Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 39/96. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 aprile 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 maggio 1994, al 17 febbraio 1995 della ditta S.r.l. Bacchelli Si.Ra., con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unita' di Villanova di Castenaso (Bologna). Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bacchelli Si.Ra., con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unita' di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1994 con decorrenza 17 maggio 1994; 2) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 17 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bacchelli Si.Ra., con sede in Villanova di Castenaso (Bologna) e unita' di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 17 novembre 1994 al 17 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 17 novembre 1994; 3) Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Euronorm, con sede in Lana d'Adige (Bolzano) e unita' di Lana d'Adige (Bolzano). Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 30 dicembre 1994 con effetto dal 27 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Euronorm, con sede in Lana d'Adige (Bolzano) e unita' di Lana d'Adige (Bolzano), per il periodo dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 27 luglio 1994 - contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.r.l. Ehrco, con sede in Livorno e unita' di Livorno. Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ehrco, con sede in Livorno e unita' di Livorno, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1995 con decorrenza 6 marzo 1995; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ehrco, con sede in Livorno e unita' di Livorno, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 6 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 aprile 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 13 luglio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dall'8 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.T.E. - Gruppo Alenia Finmeccanica, con sede in Firenze e unita' di Firenze, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 8 febbraio 1995; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Ceprano (Frosinone) e Milano. Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Ceprano (Frosinone) e Milano, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 giugno 1995 all'11 giugno 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Cagliari, Capoterra (Cagliari) e Nuxis (Cagliari). Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Cagliari, Capoterra (Cagliari) e Nuxis (Cagliari), per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 12 giugno 1995; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 luglio 1995 al 2 luglio 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Asti. Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Asti, per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 3 luglio 1995; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Assergi (L'Aquila) e Rossano (Cosenza). Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Assergi (L'Aquila) e Rossano (Cosenza), per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 28 agosto 1995; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Licata-Menfi (Agrigento), Palermo, Patti-Messina (Messina) e Pomarance (Pisa). Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Licata-Menfi (Agrigento), Palermo, Patti-Messina (Messina) e Pomarance (Pisa), per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 4 settembre 1995; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 settembre 1995 al 10 settembre 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Brindisi. Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Brindisi, per il periodo dall'11 settembre 1995 al 10 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 11 settembre 1995; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 agosto 1995 al 20 agosto 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Morgex (Aosta). Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Morgex (Aosta), per il periodo dal 21 agosto 1995 al 20 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 21 agosto 1995; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996, della ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Piombino (Livorno). Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Piombino (Livorno), per il periodo dal 31 luglio 1995 al 30 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 31 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1996, della ditta S.r.l. Ansaldo ricerche Gruppo Ansaldo-Iri Finmeccanica, con sede in Genova e unita' di Genova. Parere comitato tecnico del 22 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ansaldo ricerche - Gruppo Ansaldo-Iri Finmeccanica, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 26 giugno 1995 con decorrenza 22 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.p.a. Societa' tecnica internazionale - Sotecni, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' tecnica internazionale - Sotecni, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Metronotte, con sede in Livorno e unita' di Livorno e provincia. Parere comitato tecnico del 30 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Metronotte, con sede in Livorno e unita' di Livorno e provincia, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995. Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.