MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.116 del 20-5-1996)

   Con decreto ministeriale 17 aprile 1996:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al periodo dal 25 novembre 1993 al 24
maggio 1994, della S.c. a r.l. Consorzio  agrario  interprovincialedi
Ragusa e Siracusa, con sede in Ragusa e unita' di Ragusa e Siracusa.
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  liquidazione  coatta, gia' disposta con
decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 25 novembre
1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla  S.c.  a
r.l.  Consorzio  agrario  interprovinciale  di Ragusa e Siracusa, con
sede in Ragusa e unita' di Ragusa e Siracusa, per il periodo  dal  25
novembre 1993 al 25 maggio 1994.
   Art.  3,  comma  2, della legge n. 223/1991 - decreto del 7 agosto
1991.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazioneaziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale
del  13  luglio  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  13  luglio  1995  con  effetto dal 1
settembre 1994, in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla  S.p.a.  Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e
unita' di Bari, per il periodo dal 1 settembre 1995  al  29  febbraio
1996.
   Istanza  aziendale presentata il 1 settembre 1995 con decorrenza 1
settembre 1995;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazioneaziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale
del 25 luglio 1995, e' autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  25  luglio  1995  con  effetto  dal  17
ottobre  1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
S.p.a. Tencara, con sede in Porto  Marghera  (Venezia)  e  unita'  di
Porto  Marghera  (Venezia),  per il periodo dal 17 ottobre 1995 al 16
aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza  17
ottobre 1995;
     4)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 7 novembre 1994 al 6 novembre 1995, della S.c. a r.l.  La
Serena cooperativa, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.c. a r.l.  La  Serena  cooperativa,  con  sede  in
Napoli  e  unita'  di Napoli, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6
maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza 7
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 7 novembre 1994, in favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  La  Serena
cooperativa,  con  sede  in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo
dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1995  con  decorrenza  7
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Art. 7, comma 7, della legge n. 236/1993;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  12  dicembre  1994  all'11  dicembre 1995, della S.p.a.
Impresar, con sede in Nuoro e  unita'  di  Ottana  (Nuoro),  Nuoro  e
cantieri vari.
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.p.a. Impresar, con  sede  in  Nuovo  e  unita'  di
Ottana (Nuoro), Nuoro e cantieri vari, per il periodo dal 12 dicembre
1994 all'11 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1994 con decorrenza 12
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal  12  dicembre  1994
all'11  agosto  1995, della ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e
unita' c/o Alenia di Fusaro (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 3 aprile 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. Acquario, con sede in Roma e unita' c/o
Alenia di Fusaro (Napoli), per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11
giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 12
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 17 aprile 1996, e' approvato il programma
per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 10 luglio 1995 al 9
gennaio 1996, della ditta S.r.l.  3  Jeans,  con  sede  in  Umbertide
(Perugia) e unita' di Umbertide (Perugia).
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  3  Jeans,  con  sede  in  Umbertide
(Perugia)  e  unita'  di  Umbertide  (Perugia), per il periodo dal 10
luglio 1995 al 18 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1995  con  decorrenza  10
luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 17 aprile 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del 28 dicembre 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
28 febbraio 1995 con  effetto  dal  1  giugno  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l Acquario, con
sede in Roma e unita' di: c/o Alenia di Casoria (Napoli) e c/o Alenia
di Pomigliano (Napoli), per il periodo dal  1  dicembre  1995  al  31
maggio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 gennaio 1996 con decorrenza 1
dicembre 1995.
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  20  marzo 1995 al 19 settembre 1995, della ditta S.r.l.
Ombrellificio Pascal, con sede in Pescarola  di  Caivano  (Napoli)  e
unita' di Caivano (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta Ombrellificio Pascal, con sede in Pescarola di
Caivano  (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 19
aprile 1995 al 4 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1995 con  decorrenza  20
marzo 1995.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
25 settembre 1995, n. 18699/1;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  28  marzo  1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
28 marzo  1996  con  effetto  dal  10  luglio  1995,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Anbar, con sede
in  Carini (Palermo) e unita' di Carini (Palermo), per il periodo dal
10 gennaio 1996 al 9 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 10
gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  17  aprile  1996  sono   accertati   i
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi
al periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995, della ditta  S.p.a.
Alutekna,  con  sede  in  Marcon (Venezia) e unita' di Porto Marghera
(Venezia).
   Parere comitato tecnico del 13 ottobre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, per liquidazione coatta,  gia'  disposta  con
decreto  ministeriale  del 24 gennaio 1995 con effetto dal 1 dicembre
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Alutekna,  con  sede  in  Marcon  (Venezia) e unita' di Porto
Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al  31  maggio
1995.
   Art. 3, comma 2, legge 223/1991 - Decreto del 27 luglio 1992.
   Contributo addizionale: no.
   Art.  3,  comma  2-bis,  decreto-legge n. 487/1992, convertito con
modificazioni dalla legge n. 35/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 17 aprile 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, della ditta S.p.a.
P.G.S., con sede in Milano e unita' di Piacenza.
   Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. P.G.S., con sede in Milano e unita'  di
Piacenza, per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995.
    Istanza  aziendale  presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza
12 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dal 12 dicembre 1994, in favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. P.G.S.,  con
sede  in  Milano  e  unita' di Piacenza, per il periodo dal 12 giugno
1995 all'11 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1995 con  decorrenza  12
giugno 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  aprile 1995 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l.
Fimalon, con sede in Varese e unita' di Castelnuovo (Trento).
   Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 28 luglio 1995, con effetto dal 1 ottobre  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.
Fimalon, con sede in Varese e unita' di Castelnuovo (Trento), per  il
periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 18 aprile 1995 con decorrenza 1
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, e'  disposta  la  proroga
della   corresponsione   di   una  indennita'  pari  all'importo  del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale  previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
delle  compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e
ramo industriale di Genova, cosi' elencati nell'allegata tabella  che
fa  parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1
gennaio  1996  al  30  giugno  1996,  e  per  la  durata  dell'intera
sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17
dicembre  1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13
febbraio  1987,  n. 26, dell'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989,
n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85,
dell'art. 3, comma 4,  del  decreto-legge  22  gennaio  1990,  n.  6,
convertito  con  modificazioni,  nella  legge  24  marzo 1990, n. 58,
dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'art. 1, comma
9, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65 e dell'art. 1, comma  2,
lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 343.
   Con  decreto  ministeriale  12 aprile 1996, e' disposta la proroga
della  corresponsione  di  una  indennita'   pari   all'importo   del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
delle  compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e
ramo industriale di Genova, cosi' elencati nelle allegate tabelle che
fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal
1 gennaio 1995 al 31 dicembre  1995,  e  per  la  durata  dell'intera
sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17
dicembre  1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13
febbraio 1987, n. 26, dell'art. 1 del decreto-legge 9  gennaio  1989,
n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85,
dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6,
convertito con modificazioni, nella  legge  24  marzo  1990,  n.  58,
dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'art. 1, comma
9,  del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65 e dell'art. 1, comma 2,
lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 343.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sostituisce  e  annulla quello del 16
giugno 1995 n. 17910.
   Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Ingg. Soldi e Scati, con sede in Buccinasco
(Milano)  e  unita'  di  Buccinasco  (Milano),  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
13 gennaio 1996 al 12 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. I.R.V.E.A., con sede in  Vigevano  (Pavia)  e
unita'  di  Vigevano  (Pavia),  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  12  dicembre
1995 all'11 dicembre 1996.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
12 giugno 1996 all'11 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1/988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   irdinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio New Day, con sede in Napoli  e
unita'  di  Frattamaggiore (Napoli), e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 luglio
1995 al 25 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata  dal
26 gennaio 1996 al 25 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Ombrellificio Pascal, con sede  in  Pescarola
di  Caivano  (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. 3M - Metal meccanica meridionale, con sede in
Foggia  e  unita'  di  Foggia,  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  21  dicembre
1995 al 20 giugno 1996.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
21 giugno 1996 al 20 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sipa, con sede in  Sommacampagna  (Verona)  e
unita' di Albano S. Alessandro (Bologna), Arcole (Verona), Casalnuovo
di  Napoli  (Napoli),  Rimini,  Roma  e  Sommacampagna  (Verona),  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal
6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis,della legge
n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 12 aprile 1996, in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Centro  confezioni  camicie,  con  sede in
Potenza e unita' di  Potenza,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.
   La  corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente
prorogata dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1996, e' approvato il programma
per crisi aziendale, relativo al periodo dal  2  maggio  1994,  al  1
novembre  1994, della ditta S.r.l. Novembal Italia, con sede in Sezze
(Latina) e unita' di Sezze (Latina).
   Parere comitato tecnico del 22 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25 febbraio 1995, con effetto dal 2  novembre  1993,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l.
Novembal  Italia,  con  sede  in  Sezze  (Latina)  e  unita' di Sezze
(Latina), per il periodo dal 21 luglio 1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994  con  decorrenza  2
maggio 1994.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/93.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad  eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1996, e' approvato il programma
relativo al periodo dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996, della ditta
S.p.a.  Salvarani  industrie - Gruppo Romagnoli, con sede in Milano e
unita' di Baganzola Parma (Parma).
   Parere comitato tecnico del 16 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Salvarani  industrie  -  Gruppo Romagnoli, con sede in
Milano e unita' di Baganzola Parma (Parma), per  il  periodo  dal  31
luglio 1995 al 30 luglio 1996.
   Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 39/96.
   L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  17  maggio 1994, al 17 febbraio 1995 della ditta S.r.l.
Bacchelli Si.Ra., con sede in  Villanova  di  Castenaso  (Bologna)  e
unita' di Villanova di Castenaso (Bologna).
   Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Bacchelli Si.Ra., con sede in Villanova
di Castenaso (Bologna) e unita' di Villanova di Castenaso  (Bologna),
per il periodo dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 31 maggio 1994 con decorrenza 17
maggio 1994;
    2) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal  17
maggio  1994,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.r.l.  Bacchelli  Si.Ra.,  con sede in Villanova di Castenaso
(Bologna) e unita'  di  Villanova  di  Castenaso  (Bologna),  per  il
periodo dal 17 novembre 1994 al 17 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 17
novembre 1994;
    3) Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/91, relativi al periodo dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio
1996, della ditta S.p.a. Euronorm, con sede in Lana d'Adige (Bolzano)
e unita' di Lana d'Adige (Bolzano).
   Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale del 30 dicembre 1994 con effetto dal  27  luglio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Euronorm, con sede in Lana d'Adige (Bolzano) e unita' di  Lana
d'Adige  (Bolzano),  per  il periodo dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio
1996.
   Art. 3, comma 2, legge  n.  223/1991,  decreto  tribunale  del  27
luglio 1994 - contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.r.l. Ehrco,
con sede in Livorno e unita' di Livorno.
   Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  Ehrco,  con  sede  in  Livorno  e unita' di
Livorno, per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 15 marzo  1995  con  decorrenza  6
marzo 1995;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale con effetto dal 6
marzo 1995, in favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta  Ehrco, con sede in Livorno e unita' di Livorno, per il periodo
dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con  decorrenza  6
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  13  luglio
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  13  luglio 1995 con effetto dall'8 agosto 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
O.T.E.  - Gruppo Alenia Finmeccanica, con sede in Firenze e unita' di
Firenze, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo  1995  con  decorrenza  8
febbraio 1995;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta S.p.a. Gruppo
Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in
Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 luglio 1995 con decorrenza 5
giugno 1995;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2  ottobre  1995  al 1 ottobre 1996, della ditta S.p.a.
Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in  Roma  e  unita'  di  Ceprano
(Frosinone) e Milano.
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in
Roma e unita' di Ceprano (Frosinone) e Milano, per il periodo  dal  2
ottobre 1995 al 1 aprile 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 26 luglio 1995 con decorrenza 2
ottobre 1995;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  12  giugno  1995 all'11 giugno 1996, della ditta S.p.a.
Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e  unita'  di  Cagliari,
Capoterra (Cagliari) e Nuxis (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in
Roma e unita' di Cagliari, Capoterra (Cagliari) e  Nuxis  (Cagliari),
per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 12
giugno 1995;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 3 luglio 1995 al 2 luglio 1996, della ditta S.p.a. Gruppo
Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Asti.
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in
Roma e unita' di Asti, per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2  gennaio
1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 27 luglio 1995 con decorrenza 3
luglio 1995;
    6) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  28  agosto  1995  al 27 agosto 1996, della ditta S.p.a.
Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in  Roma  e  unita'  di  Assergi
(L'Aquila) e Rossano (Cosenza).
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in
Roma e unita' di Assergi  (L'Aquila)  e  Rossano  (Cosenza),  per  il
periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 agosto 1995 con decorrenza 28
agosto 1995;
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996, della ditta S.p.a.
Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Licata-Menfi
(Agrigento), Palermo, Patti-Messina (Messina) e Pomarance (Pisa).
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in
Roma  e  unita'  di  Licata-Menfi (Agrigento), Palermo, Patti-Messina
(Messina) e Pomarance (Pisa), per il periodo dal 4 settembre 1995  al
3 marzo 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 26 luglio 1995 con decorrenza 4
settembre 1995;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'11  settembre  1995  al  10 settembre 1996, della ditta
S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con  sede  in  Roma  e  unita'  di
Brindisi.
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in
Roma e unita' di Brindisi, per il periodo dall'11 settembre  1995  al
10 marzo 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 luglio 1995 con decorrenza 11
settembre 1995;
    9) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  21  agosto  1995  al 20 agosto 1996, della ditta S.p.a.
Gruppo Dipenta costruzioni, con sede  in  Roma  e  unita'  di  Morgex
(Aosta).
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in
Roma e unita' di Morgex (Aosta), per il periodo dal 21 agosto 1995 al
20 febbraio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 21
agosto 1995;
    10) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  31  luglio  1995  al 30 luglio 1996, della ditta S.p.a.
Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma  e  unita'  di  Piombino
(Livorno).
   Parere comitato tecnico del 23 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in
Roma e unita' di Piombino (Livorno), per il  periodo  dal  31  luglio
1995 al 30 gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 31
luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale 11 aprile 1996 e' approvato il programma
per ristrutturazione  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal  22
maggio  1995 al 21 novembre 1996, della ditta S.r.l. Ansaldo ricerche
Gruppo Ansaldo-Iri Finmeccanica, con  sede  in  Genova  e  unita'  di
Genova.
   Parere comitato tecnico del 22 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ansaldo ricerche -  Gruppo
Ansaldo-Iri  Finmeccanica, con sede in Genova e unita' di Genova, per
il periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 26 giugno 1995 con  decorrenza  22
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 e' approvato il  programma
per  riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 marzo
1995  al  5  marzo  1996,  della  ditta   S.p.a.   Societa'   tecnica
internazionale - Sotecni, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 7 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla   ditta   S.p.a.   Societa'   tecnica
internazionale  -  Sotecni, con sede in Roma e unita' di Roma, per il
periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995  con  decorrenza  6
marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 11 aprile 1996 e' approvato il  programma
per  crisi  aziendale,  relativo  al periodo dal 2 gennaio 1995 al 31
dicembre 1995, della ditta S.r.l. Metronotte, con sede in  Livorno  e
unita' di Livorno e provincia.
   Parere comitato tecnico del 30 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l.  Metronotte,  con  sede  in  Livorno  e
unita' di Livorno e provincia, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1
luglio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 17 febbraio 1995 con decorrenza 2
gennaio 1995.
   Art. 7, comma 7, legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.