UNIVERSITA' DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 30 aprile 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.113 del 16-5-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1951,
n. 964, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1952, e successive
modificazioni;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme  sul  piano  di
sviluppo delle Universita';
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e   tecnologica   del   31   gennaio  1992  concernente
l'autorizzazione   alle   universita'   ad   istituire   i    diplomi
universitari;
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 recante disposizioni
sull'ordinamento  didattico  universitario, che istituisce il diploma
universitario di operatore giuridico d'impresa presso la facolta'  di
giurisprudenza;
  Vista  la  proposta  di  modifica allo statuto formulata dal senato
accademico nella seduta del 21  febbraio  1996,  acquisiti  i  pareri
favorevoli  della  facolta'  di  giurisprudenza  e  del  consiglio di
amministrazione;
  Udito il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso nella seduta del 20 novembre 1995;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Ferrara, approvato e
modificato con i  decreti  indicati  in  premessa,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  Dopo  l'art. 139 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, viene aggiunto il nuovo articolo  relativo
all'introduzione del diploma di operatore giuridico d'impresa:
                             TITOLO III
                 DISPOSIZIONI RELATIVE AI VARI CORSI
                      DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                              Capo III
                     FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
                              Art. 140.
  La  facolta'  di  giurisprudenza  conferisce  il  seguente  diploma
universitario:
   operatore giuridico d'impresa.
       DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA
                              Art. 141.
1 - Scopi e durata del corso di diploma.
  Il  corso di diploma ha la durata di tre anni, ed e' destinato alla
formazione di privati amministratori,  fornendo  loro  le  conoscenze
giuridiche  ed  operative  per svolgere tale attivita' nell'ambito di
una azienda privata.
  Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario
di operatore giuridico d'impresa.
2 - Accesso al corso di diploma.
  L'accesso al corso di diploma e' regolata in conformita' alle norme
vigenti in materia di accesso  agli  studi  universitari.  Il  numero
degli  iscritti  a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal
senato accademico, su proposta della struttura didattica  competente,
in  base  alle  strutture disponibili e alle esigenze del mercato del
lavoro.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili, l'accesso al primo anno e' subordinato al superamento di
una prova.
  Le   modalita'  della  prova  verranno  stabilite  dalla  struttura
didattica competente, nei limiti indicati dal  regolamento  didattico
di ateneo.
  I trasferimenti da altre facolta' o da altri atenei saranno ammessi
nella  misura  in  cui sara' rispettato il numero programmato per gli
anni del corso.
3 - Corsi di laurea affini.
  Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto
dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'
considerato affine il corso di laurea in giurisprudenza.
  Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti  ai
sensi  del  comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
valutando anche i programmi effettivamente svolti.
  Le strutture didattiche competenti determineranno le  modalita'  di
passaggio  degli  studenti  dal corso di laurea al corso di diploma e
viceversa.
4 - Corso degli studi.
  Il  corso  di  studi  prevede  14  annualita'  divise   in   moduli
semestrali. Il numero delle ore dei corsi semestrali e' di 30.
  Il  curriculum  del  diploma  universitario  in operatore giuridico
d'impresa,  nel  quale  i  corsi  relativi  al  primo  semestre  sono
accompagnati  dalla  lettera  A e quelli relativi al secondo semestre
sono accompagnati dalla lettera B, e' il seguente:
                               I ANNO
  Corso trimestrale propedeutico in informatica.
  Annualita' n. 1 - Area n. 1 del diritto civile:
    A) Istituzioni di diritto privato;
    B) Istituzioni di diritto privato.
  Annualita' n. 2 - Area  n.  2  del  diritto  costituzionale  e  del
diritto amministrativo:
    A) Istituzioni di diritto pubblico;
    B) Istituzioni di diritto pubblico.
  Annualita' n. 3 - Area n. 7 storico-giuridica:
    A) Diritto romano;
    B) Storia delle codificazioni moderne o diritto pubblico romano.
  Annualita' n. 4 - Area n. 9 delle scienze dell'amministrazione:
    A) Relazioni internazionali;
    B) Relazioni internazionali.
  Annualita' n. 5 - Area n. 10 dell'economia politica:
    A) Economia politica;
    B) Economia politica.
                               II ANNO
  Annualita' n. 6 - Area n. 3 del diritto commerciale:
    A) Diritto commerciale;
    B) Diritto commerciale.
  Annualita' n. 7 - Area n. 6 del diritto penale:
    A) Diritto penale;
    B) Diritto penale commerciale.
  Annualita' n. 8 - Area n. 4 del diritto comparato, internazionale e
comunitario:
    A) Diritto delle Comunita' europee;
    B) Diritto delle Comunita' europee.
  Annualita'  n.  9  -  Area  n.  5  del  diritto  del lavoro e della
previdenza sociale:
    A) Diritto del lavoro;
    B) Diritto del lavoro.
  Annualita' n. 10 - Area n. 8 della  finanza  e  della  contabilita'
aziendale:
    A) Ragioneria generale ed applicata;
    B) Ragioneria generale ed applicata.
                              III ANNO
  Annualita' n. 11 - Area del diritto tributario:
    A) Diritto tributario;
    B) Diritto tributario.
  Annualita'  n.  12  -  Area  dei  metodi organizzativi e gestionali
dell'amministrazione:
    A) Economia e gestione dell'impresa.
  Area del diritto bancario e del mercato finanziario:
    B) Diritto bancario.
  Annualita' n. 13:
    A) Teoria generale del processo;
    B) Diritto industriale.
  Annualita' n. 14:
    A) Diritto amministrativo;
    B) Diritto amministrativo.
5 - Esame di diploma.
  Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente dovra' seguire
i corsi e superare gli esami per un totale di 14  annualita'  ed  una
prova  di idoneita' di informatica. L'esame di diploma consiste nella
discussione di due brevi elaborati scritti.
6 - Propedeuticita'.
  Tutti gli esami del primo semestre sono propedeutici a  quelli  del
secondo; quelli del primo e secondo anno a quelli del terzo.
  La  prova di informatica di base va sostenuta prima dell'iscrizione
al terzo anno.
   Ferrara, 30 aprile 1996
                                                  Il rettore: CONCONI