MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 maggio 1996 

  Modalita'  di  cessione  delle  monete  d'argento  da   L.   10.000
celebrative del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica.
(GU n.115 del 18-5-1996)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
Stato;
  Visto il  decreto  ministeriale  1  marzo  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996, con il quale si autorizza
l'emissione  di  monete  d'argento  da  L.  10.000 celebrative del 50
anniversario della proclamazione della Repubblica;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;
  Considerata la necessita':
   di disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad  enti,
associazioni  e  privati  italiani  o stranieri delle suddette monete
nelle due versioni: "fior di conio" e "proof";
   di favorire la vendita delle monete in questione anche  attraverso
l'acquisto  diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli enti, le associazioni, i privati italiani o  stranieri  possono
acquistare  le  monete  d'argento  da  L.  10.000  celebrative del 50
anniversario della proclamazione  della  Repubblica  -  entro  il  30
settembre  1996  - sia presso la Sezione Zecca sia tramite versamento
sul c/c postale n. 59231001 - intestato  all'Istituto  Poligrafico  e
Zecca  dello  Stato "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi n. 10 -
00198 Roma - alle condizioni suddette:
   prezzo di vendita al  pubblico,  IVA  e  spedizioni  incluse,  per
acquisti unitari di monete:
    a) In versione fior di conio:
     da 1 a 100 pezzi . . . . . . . . . . L. 37.000
     da 101 a 2.000 pezzi . . . . . . . . "  36.250
     oltre 2.000 e per ordini successivi
      unitari di almeno 200 pezzi . . . . "  35.150
    b) In versione proof:
     da 1 a 100 pezzi . . . . . . . . . . "  64.000
     da 101 a 1.000 pezzi . . . . . . . . "  62.750
     oltre 1.000 e per ordini successivi
      unitari di almeno 200 pezzi . . . . "  60.800
  Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.
  La  Cassa  speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta
custodia",  i   quantitativi   di   monete   richiesti   all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.
  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini e le
modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato dovra' versare ad apposito capitolo di  entrata  di
questo Ministero.
  Il  presente  decreto sara' inviato alla Ragioneria centrale per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 maggio 1996
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO