COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 aprile 1996 

  Fissazione, ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio
1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni
ordinarie emesse dalla Sme S.p.a. (Deliberazione n. 9915).
(GU n.118 del 22-5-1996)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che
impone  l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla
totalita' dei titoli a  chi,  direttamente  o  indirettamente,  abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8  del  medesimo  art.  10,  il controllo di una societa' quotata nei
mercati regolamentati quando il flottante sia  inferiore  al  10  per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra  l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149  del  1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Visto che in data 12 marzo 1996  il  consiglio  di  amministrazione
della  Schemaventuno  S.p.a. ha deliberato l'intenzione di promuovere
un'offerta pubblica di  acquisto  volontaria  sul  36%  delle  azioni
ordinarie, della societa' SME S.p.a. non ancora in suo possesso e non
facenti  parte del sindacato di voto e di blocco al momento esistente
tra l'offerente ed il  gruppo  bancario  San  Paolo  S.p.a.,  pari  a
163.389.420 titoli;
  Visto  che la Schemaventuno S.p.a. ha inviato a questa Commissione,
in data 5 aprile 1996, la  relativa  comunicazione  dovuta  ai  sensi
dell'art. 14 della citata legge n. 149/1992;
  Considerato   che,  a  seguito  della  citata  operazione  potrebbe
verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10
per cento stabilito dall'art. 10, comma  9,  della  citata  legge  n.
149/92;
  Ritenuto  che  il  valore di mercato, il numero dei titoli ordinari
emessi dalla Sme S.p.a. ed il controvalore degli scambi  giornalmente
effettuati  rendono opportuno definire un minor limite percentuale di
flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10,
comma 9;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni  ordinarie  emesse  dalla
Sme  S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale di flottante nella
misura del 7 per cento.
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 18 aprile 1996
                                            p. Il presidente: ZURZOLO