MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 10 maggio 1996, n. 1220 

  Strutture  sanitarie.  Copertura  di  posti vacanti e utilizzazione
delle graduatorie di concorsi espletati.
(GU n.118 del 22-5-1996)
 
 Vigente al: 22-5-1996  
 

                                  Agli assessori alla  sanita'  delle
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale
                                  Agli assessori alla  sanita'  delle
                                  province   autonome   di  Trento  e
                                  Bolzano
                                  Ai commissari di Governo
  Continuano a  pervenire  numerosi  quesiti  da  parte  di  regioni,
aziende  sanitarie,  direttori  amministrativi  e  sanitari o singoli
dipendenti in ordine alle problematiche relative all'oggetto.
  Al  riguardo  si  ritiene  utile  ed   opportuno   fornire   alcune
indicazioni   atte  a  delineare  un  percorso  logico-razionale,  in
conformita'  alla  vigente  normativa,  relativamente  alla  tematica
concernente le assunzioni di personale nelle strutture sanitarie.
  Dette  indicazioni  sono  state  concordate  con  la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e  con
il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.
          1 - DOTAZIONI ORGANICHE - MOBILITA' - ASSUNZIONI
Premessa:
  Si  premette che, per gli anni 1994 e 1995, il sistema normativo in
materia di assunzione di personale applicabile al comparto sanita' e'
stato quello disciplinato rispettivamente dall'art. 8, commi 1  e  2,
della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 4, comma 2, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  Allo  stato  attuale,  superando   le   incertezze   interpretative
derivanti dall'applicazione della normativa di riferimento - anche in
relazione  alle disposizioni di cui all'art. 22 della citata legge n.
724/1994 -, con l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995,  n.
549,  la  disciplina della materia si e' venuta delineando in maniera
piu' puntuale.
  Infatti, dall'art. 1, commi 3 e 4, della predetta legge n. 549/1995
emerge in modo testuale che le disposizioni di cui all'art. 22, commi
7, 8, 9 primo e secondo periodo, 10, 11 e 12 della legge n.  724/1994
non  si  applicano  per  le  assunzioni  del  personale  del comparto
sanita'.
  Peraltro, in ragione  dei  limiti  temporali,  non  si  puo'  ormai
nemmeno ritenere piu' in vigore l'art. 4, comma 2, della stessa legge
n.  724/1994,  che disciplinava in modo specifico il meccanismo delle
assunzioni, nelle strutture sanitarie, limitatamente all'anno 1995.
  Conseguentemente, in carenza di altre disposizioni in  materia,  si
deve  ragionevolmente  fare riferimento al comma 6 dell'art. 22 della
legge n. 724/1994, che riassume portata generale per le assunzioni  e
quindi   anche  per  quelle  nelle  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale.
  Stabilisce detto comma che "fino al 30 giugno 1995, e comunque fino
a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei
carichi di lavoro, e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  di  assumere
personale  di  ruolo  ed  a  tempo indeterminato, ivi compreso quello
appartenente alle categorie protette".
  Da  tale  impostazione  discende  che  la possibilita' di procedere
all'assunzione di  personale  continua  ad  essere  subordinata  alla
definizione,  previa  verifica  dei  carichi  di lavoro, delle piante
organiche, cui debbono procedere le singole strutture sanitarie sulla
base dei rispettivi piani sanitari regionali.
  Ancorche' di carattere generale,  il  divieto  dell'art.  22  della
legge  n.  724/1994  non  si ritiene sia riferibile alle posizioni di
secondo livello dirigenziale del ruolo  sanitario,  atteso  che  tale
divieto  concerne,  a  stretto  rigore, le assunzioni di personale di
ruolo ed a  tempo  indeterminato  mentre,  nella  specie,  si  e'  in
presenza  di  un  conferimento  di  incarico  a tempo determinato non
assimilabile alle fattispecie disciplinate dalla norma.
  Ovviamente  anche  per  detti  conferimenti   il   presupposto   e'
determinato  dalla  definizione nella pianta organica delle posizioni
apicali, a cui si deve ritenere assimilabile la previsione, nei piani
sanitari regionali, delle divisioni, servizi o strutture  di  livello
apicale.
  Pertanto,   in   presenza  dell'una  o  dell'altra  situazione,  il
conferimento  dell'incarico  di  secondo  livello   dirigenziale   e'
ammissibile  e  va attribuito con la procedura di cui all'art. 15 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502   e   successive
modificazioni  e  integrazioni. E' evidente che, in carenza di pianta
organica o di previsione nel piano sanitario regionale, viene meno il
presupposto per il conferimento dell'incarico suddetto.
  Tanto premesso, appare opportuno chiarire alcuni aspetti  specifici
connessi alla disciplina delle assunzioni:
a) Dotazioni organiche.
  Per  quanto  concerne  la  definizione delle piante organiche, alla
quale e' subordinata come gia' detto, la possibilita' di  assunzioni,
si  ritiene  opportuno  far  presente  che  per  pianta organica deve
intendersi quella complessiva dell'azienda.
  Peraltro, tenuto conto del modello organizzativo delle  USL,  della
complessita' strutturale e delle specifiche esigenze di funzionalita'
dei  vari  presidi  e servizi, si ritiene che possa essere consentito
anticipare  la  predisposizione  della  stessa,  a  stralcio,  previa
comunque  la  verifica  dei  carichi  di  lavoro,  per  alcune unita'
operative o servizi in  relazione  alla  peculiarita'  o  particolare
delicatezza   delle  funzioni  di  alta  specializzazione  svolte  e,
sopratutto, alla autonomia  delle  dette  unita'  nel  piu'  generale
contesto organizzativo.
  Ci  si  riferisce  unicamente  alle  seguenti strutture: DEA, SERT,
settore  trapianti,  servizi  di  terapia  intensiva,  settori  della
cardiochirurgia  e  della  neurochirurgia, delle malattie infettive e
della riabilitazione funzionale.
  La suddetta indicazione e'  riferibile,  ovviamente,  non  soltanto
alle  aziende  ospedaliere  ma  anche  alle  USL presso le quali sono
presenti e funzionanti i servizi o le unita' operative sopraindicate.
  La suddetta possibilita' di anticipazione della  definizione  della
pianta  organica,  quale  stralcio  di quella complessiva, non esime,
comunque, le USL e le aziende  ospedaliere  dal  rispetto  di  quanto
disposto  dall'art.  1,  comma  9,  della citata legge n. 549/1995 in
ordine agli oneri  finanziari  derivanti  dalla  ridefinizione  delle
dotazioni organiche.
  E' rimessa, pertanto, alla responsabile determinazione degli organi
di   gestione   delle   aziende  nonche'  alle  determinazioni  della
rispettiva regione in sede di controllo preventivo della "consistenza
qualitativa e quantitativa complessiva del personale" (cfr.  art.  4,
comma  8, della legge 20 dicembre 1991, n. 412), la valutazione della
compatibilita'  tra  oneri  finanziari  e  attuazione  della   pianta
organica parziale.
b) Mobilita'.
  Va  rilevato  che,  ai  sensi  della  vigente  normativa, una volta
definite  le  piante  organiche,  prima  di  poter   procedere   alle
assunzioni  di  personale  di  ruolo  e  a tempo indeterminato per la
copertura  dei  posti  vacanti,  occorre  esperire  le  procedure  di
mobilita'  per la risoluzione delle eventuali situazioni di eccedenza
in relazione alle dotazioni organiche determinate.
  In particolare per il personale dirigenziale dei  ruoli  sanitario,
tecnico, professionale e amministrativo, una volta definite le piante
organiche,   prima  di  procedersi  alle  assunzioni,  dovra'  essere
esperito il ricorso alle procedure di mobilita' infraregionale  volte
alla   eliminazione  degli  esuberi  accertati:  cio'  sia  ai  sensi
dell'art. 3,  comma  3,  della  legge  n.  724/1994,  concernente  la
ristrutturazione  della  rete ospedaliera ("al personale risultato in
esubero a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni  di  cui
al  comma  1  si  applicano  le  misure  di  mobilita' previste dalla
normativa vigente, esperite le quali le regioni  adottano  misure  di
mobilita'   di  ufficio  da  applicare  prioritariamente  all'interno
dell'unita'  sanitaria  locale  e  successivamente  nell'ambito   del
territorio  regionale  .."), sia ai sensi degli artt. 32, 34 e 35 del
decreto legislativo n. 29/1993 con riferimento agli eventuali esuberi
risultanti dalla rideterminazione degli organici.
  E' appena il caso di evidenziare che il meccanismo della mobilita',
nel caso del personale dirigenziale sanitario, non potra' che  essere
collegato  alle  specializzazioni  possedute  in  relazione  ai posti
vacanti.
  E', altresi', il caso di evidenziare che il personale di ruolo,  di
posizione  funzionale  apicale del ruolo sanitario, gia' inquadrato o
da  inquadrare  nel  secondo  livello   dirigenziale,   e'   soggetto
esclusivamente  alla  disciplina  sulla  mobilita' di cui all'art. 3,
comma 3, della legge 724/94, limitatamente  all'interno  dell'azienda
unita' sanitaria locale di appartenenza.
  Per  il personale appartenente ai livelli fino all'VIII-bis, per il
quale e' in vigore  il  recente  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  (di  cui  al  provvedimento  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 agosto 1995  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 217 del 16 settembre 1995) occorre ormai fare
riferimento alla  mobilita'  quale  risulta  ivi  disciplinata  (cfr.
articoli  33  e 34). Anche per detto personale dovra' comunque essere
privilegiata la mobilita' volontaria  rispetto  a  quella  d'ufficio,
secondo  le  procedure indicate nel contratto, tendenti comunque alla
eliminazione degli esuberi accertati.
  Per la  mobilita'  d'ufficio  occorre  fare  riferimento  a  quanto
previsto  dall'art.  3,  comma  3,  della  legge  n.  724/1994, fermo
restando la possibilita' di accordi di mobilita' ai  sensi  dell'art.
33 del contratto suddetto.
  Per   quanto  concerne  infine  l'attivazione  dell'istituto  della
mobilita' interregionale, si rinvia alle disposizioni  contenute  nel
citato  contratto collettivo o che saranno assunte in sede di rinnovo
dei contratti collettivi  di  lavoro  per  il  personale  delle  aree
dirigenziali.
c) Autorizzazione regionale.
  Una  volta  determinata  la dotazione organica, previa verifica dei
carichi di  lavoro,  da  parte  dell'azienda  USL  o  ospedaliera  ed
approvata  dalla  regione  con  proprio  provvedimento,  il direttore
generale potra' procedere,  salvo  quanto  sopra  detto  in  tema  di
mobilita', alle assunzioni per la copertura dei posti vacanti.
  Non   si   ritiene   sussista   piu'   infatti   il  vincolo  della
"autorizzazione regionale" ai fini dell'assunzione  atteso  che  tale
autorizzazione   deve   ormai   ritenersi  superata  dal  venir  meno
dell'efficacia della disposizione che,  per  il  1995,  la  prevedeva
(cfr. art. 4, comma 2, della legge n. 724/1994).
  Non  avrebbe,  peraltro,  alcun  senso  subordinare l'assunzione ad
autorizzazione regionale dal momento che sono  stati  effettuati  gli
adempimenti  (approvazione  della  pianta  organica  da  parte  della
regione) che consentono l'eliminazione del divieto di assunzione.
2 - UTILIZZAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
  Il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge
n. 724/94 sopracitata non esclude la possibilita' di  procedere  alla
utilizzazione  di  personale a tempo determinato, secondo le seguenti
indicazioni:
    a) per le  categorie  di  personale  del  comparto  compreso  nei
livelli   retribuitivi  fino  all'VIII-bis  soccorre  l'art.  17  del
contratto collettivo nazionale di lavoro sopracitato.
  Detta disposizione regolamenta in modo  compiuto  le  assunzioni  a
tempo determinato, prevedendo le motivazioni, i vari limiti temporali
e  le  modalita'.  Pertanto, in questa sede e' sufficiente richiamare
quanto disciplinato dalla norma citata;
    b) per il personale del  primo  livello  dirigenziale  del  ruolo
sanitario  e per quello dirigenziale dei ruoli tecnico, professionale
e amministrativo - fino ad una  eventuale  diversa  disciplina  della
materia  in  sede  contrattuale  -  si  applica  la  disposizione, di
carattere  generale,  secondo  la  quale  e'   fatto   divieto   alle
amministrazioni  pubbliche  di  costituire rapporti di lavoro a tempo
determinato per prestazioni superiori a tre mesi (cfr. art. 36, comma
4, del decreto legislativo n. 29/1993, e successive  modificazioni  e
integrazioni e art. 3, comma 23, della legge n. 537/1993);
    c)  una  fattispecie  particolare  di  utilizzazione di personale
precario e' quella relativa alla posizione funzionale  del  personale
laureato  appartenente  al  ruolo  sanitario corrispondente all'ex IX
livello retributivo.
  Per detta categoria, o posizione funzionale, l'art.  18,  comma  3,
del  decreto legislativo n. 502/1992, cosi' come modificato dall'art.
1,  comma  17,  della  legge  n.  549/1995,  consente,  ormai   senza
autorizzazione regionale, il conferimento di incarichi temporanei non
rinnovabili  della durata di otto mesi solo per esigenze di carattere
straordinario "cui non si possa in nessun  caso  far  fronte  con  il
personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria".
  Per  quanto  attiene  alla  procedura  per  il  conferimento  degli
incarichi, si deve ritenere che, allo stato, in relazione alla revoca
dei concorsi prevista dal citato art. 18 del decreto  legislativo  n.
502/1992  e  tenuto  conto del biennio di validita' della graduatoria
previsto  dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, o del minor
tempo (18 mesi) determinato dalla  legge  n.  537/1993,  nonche'  dei
limiti  posti  dalla  stessa,  non  sussistano  graduatorie  valide e
pertanto si debba  provvedere  secondo  le  modalita'  procedimentali
stabilite dall'art. 9 della legge n. 207/1985.
                 3 - UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE
  In  ordine,  poi, al problema della utilizzazione delle graduatorie
per la copertura di posti al  di  fuori  delle  posizioni  funzionali
corrispondenti al IX livello dei vari profili del ruolo sanitario, si
deve  ritenere,  con  riferimento anche alla non applicabilita' delle
disposizioni richiamate nel primo periodo del  comma  4  dell'art.  2
della  legge n. 549/1995, che per il personale del servizio sanitario
nazionale occorre rifarsi alle  disposizioni  specifiche  dettate  in
materia.
  Posto  che  deve ritenersi superata la disposizione di cui all'art.
20 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982  che,  all'ultimo  comma,
prevedeva,  per i meccanismi di copertura dei posti banditi a livello
regionale, l'utilizzazione della graduatoria degli  idonei  entro  un
anno  dalla  sua approvazione, occorrerebbe ancorarsi alla previsione
dell'art. 9 della legge n. 207/1985, specifica per il personale delle
U.S.L., che, tra l'altro, prevede l'utilizzazione  delle  graduatorie
per  un  biennio  dalla  data  di  approvazione  delle  stesse per la
copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti.
  E' noto che i termini indicati nell'art. 9 della legge n.  207/1985
(  ..  per  un periodo di tre anni ..) sono stati prorogati una prima
volta con l'art. 24, comma 4, della legge  11  marzo  1988,  n.    67
(legge  finanziaria  1988),  successivamente  con  l'art. 5, comma 6,
della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed  infine  con  l'art.  1  del
decreto-legge  29  dicembre  1990,  n. 415, convertito dalla legge 26
febbraio 1991, n. 58.
  Recita detto ultimo articolo che: "I  termini  di  cui  all'art.  9
della  legge  20  maggio  1985,  n. 207, concernenti le procedure per
l'espletamento dei concorsi di ammissione  all'impiego  nelle  unita'
sanitarie  locali,  prorogati al 31 dicembre 1990, dall'art. 5, comma
6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono ulteriormente prorogati
fino alla data di entrata in  vigore  della  legge  di  riordino  del
Servizio  sanitario nazionale e dei provvedimenti legislativi da essa
eventualmente previsti riguardanti lo stato giuridico  del  personale
dipendente delle unita' sanitarie locali. E' altres/' prorogata di un
anno  la  validita' delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno
1990".
  Non e' agevole ipotizzare  la  sopravvivenza  e  l'applicazione  di
detta disposizione dopo la profonda trasformazione dell'assetto delle
USL e delle aziende ospedaliere.
  Infatti  le  graduatorie  erano  riferibili  a quella USL che aveva
bandito ed espletato un concorso.
  La  confluenza  e  l'accorpamento  delle  varie  USL  nelle   nuove
strutture  sanitarie rende oltremodo vischioso il meccanismo da farlo
ritenere impraticabile, non essendo possibile stabilire, in  presenza
di una nuova pianta organica della nuova USL, quali siano i posti che
si  sono resi vacanti ai fini di una loro eventuale copertura e quali
graduatorie delle ex USL confluite siano utilizzabili.
  La  situazione e', peraltro, tanto meno agevole se si pone mente al
fatto che la nuova pianta organica  e'  strutturata,  almeno  per  il
personale  laureato  del  ruolo  sanitario,  sulla  base  della nuova
articolazione della dirigenza nei due livelli e  con  il  superamento
delle  qualifiche  o  posizioni  funzionali  di  assistente,  aiuto o
coadiutore.
  Analoga situazione, sia  pure  con  riferimento  all'unico  livello
dirigenziale,  si  verifica  per  i  ruoli  tecnico,  professionale e
amministrativo.
  Non va trascurato, peraltro, che la legge n. 537/1993,  ha  dettato
norme   di   portata  generale,  riferite  alla  utilizzazione  delle
graduatorie nel pubblico impiego, prevedendo, in particolare, che "la
graduatoria concorsuale viene  approvata  dall'autorita'  competente.
Tale  graduatoria  rimane  efficace  per  un termine di diciotto mesi
dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di  posti  per  i
quali  il  concorso  e'  stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili" (art. 3, comma 22).
  Atteso il carattere generale di  detta  disposizione,  si  dovrebbe
ritenere  che la stessa abbia inciso notevolmente sulla portata della
previsione normativa  contenuta  nella  legge  n.  207/1985  sia  con
riferimento  alla  durata  della  graduatoria  sia  avuto riguardo ai
limiti di copertura,  in  quanto  la  possibilita'  di  copertura  e'
riferita  non  a tutti i posti disponibili bensi' solo ai posti per i
quali il concorso e' stato bandito e che, successivamente,  entro  la
data  prevista  (pubblicazione  della graduatoria) dovessero rendersi
disponibili.
  Considerando le varie eccezioni che sono contenute nella  legge  n.
537/1993  e  che  non attengono al personale delle USL e tenuto conto
dei principi generali che sorreggono la successione della  legge  nel
tempo, si deve ragionevolmente ritenere che la disposizione del comma
2  dell'art.  3  della suindicata legge abbia assunto il carattere di
norma generale valida anche per il personale  del  comparto  sanita',
determinando  il  superamento del comma 15 dell'art. 9 della legge n.
207/1985.
  Anche  in  tal  caso  sono  evidenti  le  difficolta'  pratiche  di
applicazione  della norma come delineate in precedenza in conseguenza
dell'accorpamento delle USL.
  Attesa, comunque, la portata piu' limitata  di  detta  disposizione
per  quanto  attiene alla individuazione dei posti resisi vacanti, si
ritiene che, almeno per le qualifiche che non hanno subito  modifiche
strutturali  nelle  articolazioni o nella denominazione, possa essere
piu' agevole pervenire alla applicazione del disposto legislativo.
  Conclusivamente, superando le difficolta'  interpretative  fin  qui
emerse,  va  precisato che, allo stato attuale e con riferimento alla
normativa vigente, per gli enti del comparto  sanita',  per  lo  meno
fino  a  quando la materia non trovera' eventualmente altra specifica
disciplina   nell'ambito   dell'adeguamento   del   vigente   sistema
concorsuale  (cfr.  art.  18,  comma  1,  del  decreto legislativo n.
502/1992 come sostituito  dall'art.  19  del  decreto  legislativo  7
dicembre  1993,  n. 517), deve ritenersi applicabile la normativa, di
carattere generale, dettata dall'art. 3, comma  22,  della  legge  n.
537/1993,  che dispone la validita' delle graduatorie concorsuali per
un termine di diciotto mesi dalla data della loro pubblicazione e con
i vincoli dalla stessa previsti.
                    4 - ASSUNZIONI PRESSO I SERT
  Al  regime  generale  quale  delineato  nei  punti precedenti fanno
eccezione le  assunzioni  per  i  servizi  per  le  tossicodipendenze
disciplinati  con  il  decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444,
emanato in attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162.
  Per dette assunzioni sono previsti concorsi interni per i posti  di
dirigente  istituiti  alla  data  del 31 ottobre 1992 o di coadiutore
istituiti alla data del 31 ottobre 1993 (decreto-legge 19 marzo 1996,
n. 131, di  reiterazione  di  vari  decreti  legge  fra  i  quali  il
penultimo e' il n. 21 del 18 gennaio 1996).
  Sono, altresi', previsti concorsi riservati per i posti di organico
istituiti ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale suindicato.
  Detti  posti  che  ovviamente sono diversi da quelli di dirigente o
coadiutore sono individuali in quelli istituiti fino al  31  dicembre
1995,  con riferimento all'arco temporale preso in considerazione per
calcolare  i  requisiti  di  partecipazione  al  concorso   riservato
(servizio convenzionale nel periodo 1990-95).
  Per  i  posti  di dirigente istituiti successivamente al 31 ottobre
1992 e per quelli di coadiutore istituiti dopo  il  31  ottobre  1993
nonche'  per tutti gli altri posti eventualmente istituiti dopo il 31
dicembre 1995 sono applicabili le  disposizioni  limitative  previste
dalla legge 724/94.
  In  termini  concreti, si ritiene che i posti suddetti ricadono nei
limiti e vincoli dell'art.  22,  comma  6  della  legge  724/94  alla
stregua di quanto previsto per il restante personale delle USL.
  La  mancata definizione delle piante organiche, previa verifica dei
carichi di lavoro, non consente  di  procedere  a  nuove  assunzioni,
salvo  quanto  gia'  detto in ordine alla possibilita' di definire la
pianta organica "a stralcio".
                                  *
                                *   *
  Le indicazioni interpretative contenute nella presente nota  devono
considerarsi   utile   guida   per   l'applicazione   omogenea  delle
disposizioni di legge vigenti in materia e sono volte a  fornire  gli
opportuni  chiarimenti  per  la illustrazione della portata di talune
disposizioni normative.
  Va  comunque   rilevato   che   restano   ferme   le   attribuzioni
istituzionali delle regioni in materia nonche' le responsabilita' dei
direttori  generali  delle  strutture  sanitarie  interessate ai fini
delle determinazioni di loro competenza.
  Nell'invitare codesti assessorati di diramare alle  aziende  USL  e
ospedaliere  del rispettivo territorio le sopraddette indicazioni, si
confida circa  l'obiettivo  del  contenimento  di  singoli  specifici
quesiti  sulle  materie  oggetto  delle  presenti indicazioni inviati
direttamente dalle aziende sanitarie.
  Laddove invece i problemi assumano il carattere  della  generalita'
per  l'importanza  del tema e per la dimensione del fenomeno, e siano
evidenziati da codesti assessorati, sara' cura  di  questo  Ministero
fornire i necessari chiarimenti del caso.
                                                Il Ministro: GUZZANTI