Vincolo di non edificazione in aree di pertinenza fluviale e/o a rischio idraulico lungo il corso del fiume Arno(GU n.118 del 22-5-1996)
Si comunica che la misura di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, concernente integrazioni alla delibera n. 46 del comitato istituzionale del 19 luglio 1994, adottata con deliberazione del comitato istituzionale n. 46 del 19 luglio 1994 e prorogata con deliberazioni n. 62 del 6 marzo 1995, n. 68 del 17 luglio 1995 e n. 86 del 5 marzo 1996, valida fino al 6 marzo 1997, e' stata modificata con deliberazione del comitato istituzionale n. 87 del 15 aprile 1996 nel senso sottoriportato: all'art. 2, che disciplina i casi di esclusione dal vincolo, al punto 6, e' aggiunto: "Sono altresi' esclusi i piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ove, in base a certificazione del sindaco, risulti che alla data della notifica della delibera n. 46 del 19 luglio 1994 risultassero stipulate le convenzioni di cui all'art. 18, quarto comma, della citata legge n. 167/1962 per almeno il 50% della superficie complessiva prevista dal piano, intendendo in tale quota la somma delle superfici coperte previste dal piano stesso nei singoli lotti per i quali sono state stipulate le convenzioni".