Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.120 del 24-5-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 42, concernente il corso di laurea in chimica, e' soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 42 (Corso di laurea in chimica). - 1. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. 2. La durata degli studi del corso di laurea in chimica e' fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti piu' specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo di cui ai successivi commi da 14 a 17 del presente articolo. 3. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. 4. L'attivita' didattico-formativa, comporta un totale di almeno 200 ore annue di laboratorio e di almeno 320 ore annue di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati ecc. Parte dell'attivita' pratica puo' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. 5. Lo studente deve inoltre seguire un lavoro di tesi sperimentale. 6. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nei successivi commi da 14 a 17 del presente articolo. 7. L'attivita' didattico-formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento e' di almeno 70 ore, di cui almeno 20 di esercitazioni. Il corso di laboratorio e' di almeno 90 ore di attivita' didattiche. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due moduli didattici coordinati impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. 8. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si fara' ricorso al criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27. 9. Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale. 10. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. 11. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea. 12. Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che puo' anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita' secondo le modalita' riportate al comma 4 del presente articolo. 13. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente precisato dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita', i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni piu' opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui ai successivi commi da 14 a 17 del presente articolo; d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teorico-pratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini. Triennio di base. 14. Il triennio di formazione di base, articolato per aree e obiettivi didattico-formativi, prevede che le annualita' vengano scelte tra i settori scientifico-disciplinari di seguito elencati. Area A - Matematica. Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione. Sono obbligatorie le seguenti annualita': tre nei settori scientifico-disciplinari: A01A Logica matematica; A01B Algebra; A01C Geometria; A02A Analisi matematica; A02B Probabilita' e statistica matematica; A03X Fisica matematica; A04A Analisi numerica. Area B - Fisica. Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprieta' fisiche dei solidi e della loro interazione con le radiazioni. In particolare, dovra' avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica. Sono obbligatorie le seguenti annualita': tre nel settore scientifico-disciplinare: B01A Fisica generale delle quali una di laboratorio. Area C - Chimica. Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali. Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni, le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quantomeccanica; relazioni fra struttura e proprieta'; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi, medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi. Lo studente deve inoltre acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprieta'. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovra' essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici. Sono obbligatorie le seguenti annualita': quattro nel settore scientifico-disciplinare: C01A Chimica analitica; quattro nel settore scientifico-disciplinare: C02X Chimica fisica; quattro nel settore scientifico-disciplinare: C03X Chimica generale ed inorganica; quattro nel settore scientifico-disciplinare: C05X Chimica organica. Delle sedici annualita' almeno otto saranno di laboratorio; una nel settore scientifico-disciplinare: E05A Biochimica. Corsi opzionali. Lo studente e', inoltre, tenuto a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali scelti tra quelli attivati nelle facolta' e presenti nei settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere A, B, C, D o E, e nei settori scientifico-disciplinari: L18C Linguistica inglese; M08E Storia della scienza. Biennio di indirizzo 15. E' consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio. 16. Tenuto conto della disponibilita' effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea, vengono inseriti a statuto i seguenti indirizzi: Chimica fisica; Chimica inorganica; Chimica organica. Fermo restando il numero massimo di cinque indirizzi, successivamente potranno essere inseriti a statuto, previo parere del Consiglio universitario nazionale, e con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, indirizzi diversi da quelli sopra riportati, in relazione al subentrare di nuove disponibilita' di docenti, attrezzature e studenti. 17. Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni, di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli attivati nella facolta', e presenti nei settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I e nei settori scientifico-disciplinari: L18C Linguistica inglese; M08E Storia della scienza. Norme transitorie. 18. Quando la facolta' si sara' adeguata al nuovo ordinamento, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in chimica. Gli studenti iscritti precedentemente all'entrata in vigore del presente ordinamento potranno optare per il nuovo ordinamento secondo le modalita' che saranno stabilite dalla facolta', sentito il consiglio di corso di laurea. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi. Il presente ordinamento sara' inizialmente applicato agli studenti iscritti al primo anno di corso e successivamente esteso, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 14 maggio 1996 Il rettore: MURARO