UNIVERSITA' DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 14 maggio 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.120 del 24-5-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle   deliberazioni   delle   predette   autorita'
accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  42, concernente il corso di laurea in chimica, e' soppresso
e sostituito dal seguente:
  "Art. 42 (Corso di laurea in chimica). - 1. L'accesso al  corso  di
laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  2.  La durata degli studi del corso di laurea in chimica e' fissata
in cinque anni, articolati in un triennio a  carattere  formativo  di
base,  ed  in  successivi  distinti indirizzi di durata biennale e di
contenuti piu' specifici sia sotto l'aspetto  scientifico  che  sotto
quello applicativo di cui ai successivi commi da 14 a 17 del presente
articolo.
  3.  Il  consiglio  di  corso di laurea puo' articolare ciascuno dei
cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata
di almeno tredici settimane ciascuno.
  4. L'attivita' didattico-formativa, comporta un  totale  di  almeno
200  ore  annue  di laboratorio e di almeno 320 ore annue di lezioni,
esercitazioni teoriche  e  numeriche,  seminari,  corsi  monografici,
dimostrazioni,  attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di
accertamento,  correzione  e  discussione  di  elaborati  ecc.  Parte
dell'attivita'  pratica  puo' essere svolta anche presso laboratori e
centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa
stipula di apposite convenzioni.
  5. Lo studente deve inoltre seguire un lavoro di tesi sperimentale.
  6.  I  contenuti  didattico-formativi  del  corso  di  laurea  sono
articolati  in aree; gli obiettivi sono indicati nei successivi commi
da 14 a 17 del presente articolo.
  7.  L'attivita'  didattico-formativa  e' di norma organizzata sulla
base di annualita' costituite  da  corsi  ufficiali  di  insegnamento
monodisciplinare  o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far
approfondire, in un particolare campo, sia  competenze  metodologiche
che  teorico-pratiche.  Il corso di insegnamento e' di almeno 70 ore,
di cui almeno 20 di esercitazioni. Il  corso  di  laboratorio  e'  di
almeno  90  ore  di  attivita'  didattiche.  Il corso di insegnamento
integrato  e'  costituito  da  non  piu'  di  due  moduli   didattici
coordinati impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame
finale.  Della  commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti
del corso integrato.
  8.  Per  l'accertamento  finale  di  profitto,  i  consigli   delle
strutture didattiche possono accorpare due corsi dello stesso settore
scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire
le  prove  di valutazione della preparazione degli studenti, si fara'
ricorso al criterio di continuita', di globalita' e  di  accorpamento
in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 23 e 27.
  9.  Lo  studente  deve  superare,  inoltre,  l'esame  di laurea che
consiste nella discussione della tesi sperimentale.
  10. Superato l'esame di laurea lo studente consegue  il  titolo  di
dottore  in  chimica,  indipendentemente  dall'indirizzo seguito, del
quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.
  11. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente  deve
dimostrare  la  conoscenza  pratica  e  la comprensione di almeno una
lingua  straniera  di  rilevanza   scientifica.   Le   modalita'   di
accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.
  12.  Il  secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero
da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di  dedicarsi  a
tempo  pieno  al  lavoro  di  tesi, che puo' anche essere svolto, con
l'accordo del consiglio di corso  di  laurea,  presso  laboratori  di
ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita' secondo le
modalita' riportate al comma 4 del presente articolo.
  13.  All'atto  della  predisposizione  del  manifesto annuale degli
studi, i consigli  delle  strutture  didattiche  determineranno,  con
apposito  regolamento,  quanto  espressamente  precisato  dal comma 2
dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio  di
facolta':
    a)  definisce,  su  proposta del consiglio di corso di laurea, il
piano di  studi  ufficiale  del  corso  di  laurea,  comprendente  le
denominazioni degli insegnamenti da attivare;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od  integrati)  che  costituiscono  le singole annualita', i cui nomi
dovranno essere desunti dai settori  scientifico-disciplinari,  e  le
denominazioni   dei   corsi   integrati.   Stabilisce,   inoltre,  le
qualificazioni piu' opportune, quali: I, II,  istituzioni,  avanzato,
progredito,   esercitazioni,  laboratorio,  sperimentazioni,  nonche'
tutte le altre  che  giovino  a  differenziare  piu'  esattamente  il
livello ed i contenuti didattici;
    c)  sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei
settori di cui ai successivi commi da 14 a 17 del presente articolo;
    d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata  alle
attivita' teorico-pratiche;
    e)  fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
    f) indica le annualita' di cui lo studente dovra'  aver  ottenuto
l'attestazione  di  frequenza  e  quali  e  quanti esami dovra' avere
superato  al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno   di   corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
    g) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini.
Triennio di base.
  14.  Il  triennio  di  formazione  di  base,  articolato per aree e
obiettivi didattico-formativi,  prevede  che  le  annualita'  vengano
scelte tra i settori scientifico-disciplinari di seguito elencati.
Area A - Matematica.
  Lo  studente  deve  acquisire  le  conoscenze  di  base del calcolo
differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti
dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi  numerici  per
la  risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di
un adeguato linguaggio di programmazione.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
  tre nei settori scientifico-disciplinari:
   A01A Logica matematica;
   A01B Algebra;
   A01C Geometria;
   A02A Analisi matematica;
   A02B Probabilita' e statistica matematica;
   A03X Fisica matematica;
   A04A Analisi numerica.
Area B - Fisica.
  Lo studente deve acquisire le nozioni  della  fisica  classica,  le
nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del
laboratorio  di  fisica,  le nozioni di base delle proprieta' fisiche
dei  solidi  e  della  loro  interazione  con   le   radiazioni.   In
particolare,  dovra' avere padronanza della meccanica del punto e del
continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e
statistica,   dell'elettromagnetismo   e   dell'ottica   classica   e
quantistica.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
  tre nel settore scientifico-disciplinare:
   B01A Fisica generale delle quali una di laboratorio.
Area C - Chimica.
  Lo  studente  deve  acquisire i principi fondamentali della chimica
analitica,  della  chimica  fisica,  della  chimica  generale,  della
chimica  inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici
e sperimentali. Sono contenuti irrinunciabili: il  sistema  periodico
degli  elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il
legame  chimico;  chimica  nucleare  e  radiochimica;   termodinamica
chimica;  le  soluzioni, le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni
redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica  chimica;
elettrochimica;   principi   ed   applicazioni  delle  spettroscopie;
principi e tecniche dell'analisi chimica;  principi  ed  applicazioni
della  quantomeccanica; relazioni fra struttura e proprieta'; chimica
degli elementi negli  stati  di  ossidazione  bassi,  medi  ed  alti;
chimica  dei  composti  metallorganici;  meccanismi  di  reazione  in
chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici;  composti
aromatici;   sistemi   ciclici;   stereochimica;  zuccheri;  peptidi;
macromolecole naturali e di sintesi.
  Lo   studente   deve   inoltre   acquisire  i  principi  teorici  e
sperimentali per lo studio delle  principali  molecole  di  interesse
biologico,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le  relazioni fra
struttura e proprieta'. Sulla base di  tali  conoscenze  lo  studente
dovra'  essere  in  grado  di  comprendere  i meccanismi dei fenomeni
biologici.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
  quattro nel settore scientifico-disciplinare:
   C01A Chimica analitica;
  quattro nel settore scientifico-disciplinare:
   C02X Chimica fisica;
  quattro nel settore scientifico-disciplinare:
   C03X Chimica generale ed inorganica;
  quattro nel settore scientifico-disciplinare:
   C05X Chimica organica.
  Delle sedici annualita' almeno otto saranno di laboratorio;
  una nel settore scientifico-disciplinare:
   E05A Biochimica.
Corsi opzionali.
  Lo studente e', inoltre, tenuto a frequentare e superare i relativi
esami di  due  corsi  opzionali  scelti  tra  quelli  attivati  nelle
facolta' e presenti nei settori scientifico-disciplinari che iniziano
con    le    lettere    A,   B,   C,   D   o   E,   e   nei   settori
scientifico-disciplinari:
   L18C Linguistica inglese;
   M08E Storia della scienza.
Biennio di indirizzo
  15. E' consentita l'iscrizione al quarto anno  in  difetto  di  due
soli esami del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima
di quelli del biennio.
  16.  Tenuto  conto  della  disponibilita'  effettiva  di docenti in
rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e
del numero di studenti iscritti al corso di laurea, vengono  inseriti
a statuto i seguenti indirizzi:
   Chimica fisica;
   Chimica inorganica;
   Chimica organica.
  Fermo   restando   il   numero   massimo   di   cinque   indirizzi,
successivamente potranno essere inseriti a statuto, previo parere del
Consiglio universitario nazionale, e con le procedure previste  dalle
vigenti  disposizioni  di  legge,  indirizzi  diversi da quelli sopra
riportati, in relazione al  subentrare  di  nuove  disponibilita'  di
docenti, attrezzature e studenti.
  17. Gli indirizzi prevedono quattro insegnamenti annuali comuni, di
cui  due  di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari
indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli
attivati    nella    facolta',     e     presenti     nei     settori
scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I
e nei settori scientifico-disciplinari:
   L18C Linguistica inglese;
   M08E Storia della scienza.
Norme transitorie.
  18.  Quando la facolta' si sara' adeguata al nuovo ordinamento, gli
studenti gia' iscritti potranno completare  gli  studi  previsti  dal
precedente  ordinamento  del corso di laurea in chimica. Gli studenti
iscritti  precedentemente  all'entrata   in   vigore   del   presente
ordinamento  potranno  optare  per  il  nuovo  ordinamento secondo le
modalita' che saranno stabilite dalla facolta', sentito il  consiglio
di  corso di laurea. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere
esercitata fino ad un termine pari alla durata legale  del  corso  di
studi.  Il  presente  ordinamento  sara'  inizialmente applicato agli
studenti iscritti al primo anno di corso  e  successivamente  esteso,
negli  anni  accademici  seguenti,  agli  anni di corso successivi al
primo".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 14 maggio 1996
                                                   Il rettore: MURARO