MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 16 aprile 1996 

  Individuazione  degli  emoderivati  salvavita  ai  quali si applica
l'art. 7, secondo comma, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176.
(GU n.123 del 28-5-1996)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in  particolare  l'art.
8;
  Visto  il  decreto-legge  2  aprile 1996, n. 176, ed in particolare
l'art. 7, secondo comma, che, in deroga a quanto stabilito  dall'art.
8,  comma 12, della legge sopracitata, prevede che l'adeguamento alla
media comunitaria del prezzo degli emoderivati salvavita identificati
con decreto del Ministro della sanita' avviene nella misura del 50% a
partire dalla data in entrata in vigore del decreto stesso e  per  il
restante 50% a partire dal 1 gennaio 1997;
                              Decreta:
  Gli emoderivati salvavita ai quali si applica il disposto di cui al
decreto-legge  2  aprile  1996, n. 176, art. 7, secondo comma, sono i
seguenti:
   fibrinogeno;
   complesso protrombinico;
   immunoglobuline anti-D;
   immunoglobuline antiepatite;
   fattore VII della coagulazione;
   fattore IX della coagulazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 aprile 1996
                                                Il Ministro: GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 89