Individuazione degli emoderivati salvavita ai quali si applica l'art. 7, secondo comma, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176.(GU n.123 del 28-5-1996)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, ed in particolare l'art. 7, secondo comma, che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 8, comma 12, della legge sopracitata, prevede che l'adeguamento alla media comunitaria del prezzo degli emoderivati salvavita identificati con decreto del Ministro della sanita' avviene nella misura del 50% a partire dalla data in entrata in vigore del decreto stesso e per il restante 50% a partire dal 1 gennaio 1997; Decreta: Gli emoderivati salvavita ai quali si applica il disposto di cui al decreto-legge 2 aprile 1996, n. 176, art. 7, secondo comma, sono i seguenti: fibrinogeno; complesso protrombinico; immunoglobuline anti-D; immunoglobuline antiepatite; fattore VII della coagulazione; fattore IX della coagulazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 1996 Il Ministro: GUZZANTI Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 89