MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 maggio 1996, n. 138 

      Imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI)  -  Istruzioni per il
versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1996.
(GU n.125 del 30-5-1996)
 
 Vigente al: 30-5-1996  
 

                                  Ai comuni
                                  Alle   direzioni   regionali  delle
entrate
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni italiani (ANCI)
A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (Soggetto passivo).
   Obbligato   ad   effettuare   il  versamento  dell'imposta  e'  il
proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti
nel  territorio  dello  Stato  i quali non siano, ovviamente, esclusi
dall'ambito   di   applicazione   dell'imposta   oppure,   ai   sensi
dell'articolo  7  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
esenti dall'imposta medesima.
   Soltanto  qualora  sull'immobile  soggetto  a  tassazione  risulti
costituito  un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per
effetto  di  atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al
versamento  e'  unicamente  il  titolare  di  detto  diritto reale di
godimento,   restando   quindi   il   cosiddetto   nudo  proprietario
completamente  estraneo  al  prelievo  fiscale.  Si sottolinea che il
diritto   di   uso   od   abitazione,   che   determina   l'insorgere
dell'obbligazione  tributaria, e' un diritto reale di godimento ed e'
quindi  ben  diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base
di  un  contratto  di  locazione  od  affitto  ovvero di comodato; il
locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli
effetti dell'ICI.
   Si  ricorda che e' un diritto reale di abitazione quello spettante
al  coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al
coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonche' quello del
socio   della   cooperativa  edilizia  (non  a  proprieta'  indivisa)
sull'alloggio  assegnatogli,  ancorche'  in via provvisoria, e quello
dell'assegnatario  dell'alloggio  di  edilizia  residenziale pubblica
concessogli  in  locazione  con  patto  di  futura vendita e riscatto
(vedasi,  in  proposito,  anche  la  circolare  n.  35  del 26/11/93,
riportata in "Appendice/1").
   In  caso  di  contitolarita'  dei  predetti  diritti  sul medesimo
immobile  (ad  esempio:  comproprieta'; cousufrutto; proprieta' piena
per  una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare
e'  obbligato  ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta
limitatamente   alla  parte  corrispondente  alla  propria  quota  di
titolarita'.
Attenzione (esclusioni, esenzioni e casi particolari).
a) Per  alcune  cause  di  esclusione dall'applicazione dell'imposta:
   vedasi  la  circolare  n.  9  del  14  giugno  1993,  riportata in
   "Appendice/2",   relativamente   ai  terreni,  diversi  da  quelli
   edificabili, inutilizzati od adibiti ad attivita' non agricole; la
   circolare n. 172/E del 14 giugno 1995, riportata in "Appendice/3",
   relativamente  al  suolo  sottostante  al  fabbricato realizzato a
   seguito di costituzione di diritto di superficie.
b) Per  le  cause  di esenzione dall'imposta vedasi: l'articolo 7 del
   decreto  legislativo istitutivo dell'ICI 30 dicembre 1992, n. 504,
   riportato  in  "Appendice/4",  nonche',  relativamente  ai terreni
   agricoli ricadenti in aree montane o di collina, l'elenco allegato
   alla   predetta   circolare  n.  9  del  14/6/93,  pubblicato  nel
   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del
   18/6/1993,  successivamente  integrato con l'inserimento anche del
   comune di Santa Maria la Carita' - parzialmente delimitato - e del
   comune di Aglientu.
c) Per  la  definizione  di  fabbricato,  area fabbricabile e terreno
   agricolo, vedasi: "Appendice/5".
d) Per   le   modalita'   di  tassazione  in  caso  di  utilizzazione
   edificatoria delle aree, vedasi "Appendice/6".
e) Per le modalita' di tassazione in caso di costituzione del diritto
   di superficie, vedasi "Appendice/3".
B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA
   L'imposta  dovuta  per  l'anno  1996  e' determinata applicando al
valore  del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo
(cosiddetta  base  imponibile)  l'aliquota  vigente per tale anno nel
comune  nell'ambito  del cui territorio e' sito l'immobile soggetto a
tassazione.  Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo
immobile sia ubicato sul territorio di piu' comuni, si assume come se
esso  fosse  sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la
prevalenza  della  sua  superficie  (per  talune  fattispecie, vedasi
risoluzione n. 53/E del 9 aprile 1996 riportata in "Appendice 7").
   Per  conoscere  l'aliquota,  la  quale  non  puo'  comunque essere
inferiore  al  4  per mille ne' superiore al 7 per mille, nonche' per
conoscere  se  il  comune  ha  deliberato  la maggiore detrazione per
l'abitazione  principale  ed i corrispondenti requisiti richiesti (di
cui  sara' trattato in prosieguo) il contribuente dovra' interpellare
il comune competente.
AVVERTENZA: Per le aliquote vedasi la successiva lettera F).
a) Il   valore  dei  fabbricati  e'  costituito  dall'intera  rendita
   catastale moltiplicata:
   - per  100,  se  si  tratta  di fabbricati classificati nei gruppi
     catastali  A  (abitazioni),  B  (collegi,  convitti,  ecc.)  e C
     (magazzini,  depositi,  laboratori,  ecc.), con esclusione delle
     categorie A/10 e C/1;
   - per  50,  se  si  tratta  di  fabbricati classificati nel gruppo
     catastale  D  (opifici,  alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella
     categoria A/10 (uffici e studi privati);
   - per  34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria
     C/1 (negozi e botteghe).
   Se il fabbricato e' sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo
tempo  attribuita  non  e'  piu'  adeguata in quanto sono intervenute
variazioni  strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute
ad  accorpamenti  di  piu' unita' immobiliari, il contribuente dovra'
far   riferimento   alla  categoria  ed  alla  rendita  attribuite  a
fabbricati  similari.  In  proposito  si  ricorda  che  agli  effetti
dell'ICI e' prevista una particolare procedura per cui si provvedera'
successivamente  alla  riliquidazione  dell'imposta  sulla base della
rendita   effettiva  attribuita  dall'ufficio  tecnico  erariale  con
conseguente  recupero  della maggiore imposta dovuta o rimborso delle
somme   versate   in  eccedenza,  unitamente  agli  interessi,  senza
irrogazione  di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20
per  cento)  laddove  la  predetta  rendita  attribuita  dall'ufficio
tecnico  erariale  superi  di oltre il 30 per cento quella utilizzata
dal contribuente.
   Le  rendite  da assumere per l'anno 1996 sono quelle determinate a
seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro
delle  finanze  del  20 gennaio 1990, eccezion fatta per i comuni che
hanno avuto modifiche degli estimi e di cui si dira' qui di seguito.
   Si  avverte  che  ai  fini  ICI  le predette moltiplicazioni vanno
operate  sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno
alcuna rilevanza ne' gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli
effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito ne' il reddito
effettivo.  Cosi',  ad  esempio,  se  la  rendita  catastale  di  una
abitazione  e'  di 2.000.000 il valore sul quale applicare l'aliquota
ICI  per determinare l'imposta dovuta sara' sempre di 200.000.000 sia
che  si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti
di  unita'  immobiliare  tenuta  a disposizione, sia che si tratti di
abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda
che  i  fabbricati  sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro
destinazione  ed  indipendentemente  dal fatto che siano utilizzati o
meno).
Attenzione (modifiche agli estimi).
   In alcuni comuni (all'incirca 1.400) sono variate, generalmente in
diminuzione,  le tariffe d'estimo e, conseguentemente, le rendite (si
ricorda   che  la  rendita  dei  fabbricati  appartenenti  ai  gruppi
catastali A, B, C, e' data dalla tariffa d'estimo moltiplicata per la
consistenza  dell'immobile e, cioe', per il numero dei vani catastali
in  caso  di  abitazione  o  uffici;  per  i  metri  cubi, in caso di
fabbricati appartenenti al gruppo B; per i metri quadrati, in caso di
fabbricati  appartenenti  al  gruppo  C).  Le variazioni possono aver
riguardato  tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e
classi catastali oppure soltanto talune zone o categorie o classi.
   Per  i  fabbricati che hanno avuto siffatta variazione di rendita,
il  valore, agli effetti dell'ICI dovuta per l'anno 1996, deve essere
determinato sulla base della rendita variata.
   Ovviamente,  per  i fabbricati ubicati in comuni diversi da quelli
interessati  alle  variazioni,  nonche'  per i fabbricati ubicati nei
comuni che hanno avuto le variazioni ma siti in zone censuarie oppure
appartenenti  a  categorie o classi che non hanno avuto modifiche, la
rendita  da  assumere  per la determinazione del valore rimane quella
derivante  dalla  revisione generale disposta con il predetto decreto
del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990.
   I comuni che hanno avuto le variazioni delle tariffe d'estimo, con
la  individuazione  delle  zone  censuarie e delle categorie e classi
interessate,  nonche'  con  la  determinazione dei nuovi estimi, sono
indicati   nel  decreto  legislativo  28  dicembre  1993,  n.  568  e
successive modificazioni.
   Per  agevolare  il  contribuente  il  Ministero  delle  finanze ha
pubblicato  un  "FAI  DA  TE" intitolato "Le variazioni delle tariffe
d'estimo  -  Guida  al  calcolo  delle  nuove rendite dei fabbricati"
consultabile presso le direzioni regionali delle entrate e gli uffici
tecnici erariali e gli uffici tributari dei comuni.
Conclusivamente,  le rendite vigenti per il 1996 sono uguali a quelle
in vigore per l'anno 1995.
- Fabbricati di interesse storico o artistico.
   Per  i  fabbricati  di  interesse  storico  o  artistico  ai sensi
dell'articolo  3  della  legge  1  giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni,    si   assume   la   rendita   determinata   mediante
l'applicazione  della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle
previste  per  le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito
il fabbricato.
   Tale  rendita,  per  poter quantificare il valore, va moltiplicata
per  100,  anche se il fabbricato catastalmente e' classificato nella
categoria  A/10  o  C/1  oppure  nel gruppo D. Cio', in quanto con il
sistema  suddetto  di  determinazione della rendita, il fabbricato e'
stato assimilato ad una abitazione.
- Fabbricati appartenenti alle imprese.
   Fanno  eccezione  agli  illustrati  criteri  di determinazione del
valore  sulla  base  della  rendita catastale, sia essa effettiva che
presunta,   i   fabbricati   interamente   posseduti   da  imprese  e
distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e
sforniti  di  rendita  catastale.  Per  tali  fabbricati il valore e'
determinato  sulla  base  dei costi di acquisizione ed incrementativi
contabilizzati,  attualizzati  mediante l'applicazione di determinati
coefficienti.
   In   ordine  a  siffatti  fabbricati  si  forniscono  le  seguenti
precisazioni:
1) il  criterio  di  determinazione  del  valore sulla base dei costi
   contabilizzati  si  applica  anche  nel  caso in cui il fabbricato
   posseduto  dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di
   rendita,   sia   di   interesse   storico  o  artistico  ai  sensi
   dell'articolo   3  della  legge  1/6/39,  n.  1089,  e  successive
   modificazioni.  Cio',  essenzialmente, nella considerazione che la
   disposizione   agevolativa,  di  cui  si  e'  fatto  sopra  cenno,
   presuppone  che  per  la  determinazione  del  valore  debba farsi
   riferimento   alla   rendita;  per  i  fabbricati  delle  imprese,
   classificabili  nel  gruppo D e senza rendita, la legge stabilisce
   invece  un  sistema  di  determinazione  del  valore che prescinde
   completamente dalla rendita catastale;
2) i  coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli
   effetti  della  quantificazione  dell'ICI  dovuta per l'anno 1996,
   sono  stati  aggiornati  con il decreto del Ministro delle finanze
   del  2  maggio  1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 109
   dell'11 maggio 1996;
3) per  i  fabbricati  ai  quali  sia stata attribuita la rendita nel
   corso  dell'anno  1995,  od  anni  precedenti, il valore sul quale
   calcolare   l'ICI   dovuta   per   l'anno   1996   e'  dato  dalla
   capitalizzazione della rendita (rendita catastale moltiplicata per
   50);
4) per  i  fabbricati  ai  quali  sia attribuita la rendita nel corso
   dell'anno  1996,  il  valore  sul quale calcolare l'ICI dovuta per
   l'anno   1996   continua  ad  essere  quello  ottenuto  attraverso
   l'attualizzazione dei costi contabilizzati;
5) i  costi  incrementativi  aggiuntivi  a  quello  di  acquisizione,
   contabilizzati    nel    corso    dell'anno    1995,   influiscono
   sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per
   l'anno 1996;
6) i  costi  incrementativi  aggiuntivi  a  quello  di  acquisizione,
   contabilizzati   nel   corso   dell'anno   1996,  non  influiscono
   sull'ammontare  del  valore  sul  quale calcolare l'ICI dovuta per
   l'anno 1996;
7) per  l'applicazione  dei  coefficienti  di attualizzazione bisogna
   assumere  quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di
   acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.
b) IL  valore delle aree fabbricabili e' costituito dal valore venale
   in   comune   commercio  determinato  avendo  riguardo  alla  zona
   territoriale  di  ubicazione,  all'indice  di edificabilita', alla
   destinazione  d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
   adattamento  del  terreno  necessari per la costruzione, ai prezzi
   medi  rilevati  sul  mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
   caratteristiche.
c) IL   valore   dei  terreni  agricoli  e'  costituito  dal  reddito
   dominicale  moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere
   per  l'anno  1996  e'  quello  derivante  dall'applicazione  delle
   tariffe  d'estimo  approvate  con  decreto ministeriale 7 febbraio
   1984 e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.
C) PERIODO DI POSSESSO
   Una  volta  determinata  l'imposta annua (applicando l'aliquota al
valore   intero   dell'immobile   soggetto  a  tassazione,  ovverosia
all'intera rendita catastale o reddito dominicale capitalizzati con i
summenzionati  moltiplicatori,  oppure  al  valore  venale  dell'area
fabbricabile,  oppure  al  valore  contabile  di taluni fabbricati di
impresa) siffatto ammontare deve essere ragguagliato - oltre che alla
quota  di  titolarita',  come  gia' anticipato sub A) - al periodo di
possesso.
     L'ICI   (che   e'   un'imposta   annuale)  e'  dovuta,  infatti,
proporzionalmente  ai  mesi  dell'anno  solare  durante i quali si e'
protratta  la  titolarita' dei diritti reali indicati alla precedente
lettera  A); il mese nel quale la titolarita' si e' protratta solo in
parte  e'  computato  per intero in capo al soggetto che ha posseduto
per almeno 15 giorni, mentre non e' computato in capo al soggetto che
ha posseduto per meno di 15 giorni.
     La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata
anche   con  riferimento  alla  situazione  oggettiva  dell'immobile.
Conseguentemente,  se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano
nel  corso  del mese, bisogna assumere come protraentisi per l'intero
mese  quei  caratteri  distintivi  agli  effetti dell'ICI che si sono
prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.
     Cio'  stante,  l'imposta  da  versare  per il corrente anno 1996
dovra' essere quantificata dal contribuente sulla base dell'evolversi
della  situazione  di  possesso e delle caratteristiche dell'immobile
nel corso dello stesso anno 1996.
     Valgano, in proposito, i seguenti esempi:
1) Un  fabbricato  acquistato  il 10 marzo 1996 ed il cui possesso si
   protragga  per  la  restante  parte  dell'anno  stesso. L'imposta,
   calcolata su base annua, deve essere versata dall'acquirente nella
   misura  ragguagliata  ai  10  mesi  di  suo  possesso  a titolo di
   proprieta';
2) Un  fabbricato posseduto alla data del primo gennaio 1996 il quale
   sia  venduto il successivo 20 agosto. L'imposta, calcolata su base
   annua, deve essere versata dal venditore nella misura ragguagliata
   agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprieta';
3) Un  fabbricato  adibito  ad abitazione principale del contribuente
   soltanto  per  i primi 5 mesi dell'anno 1996 (precisamente fino al
   20  maggio)  e  destinato  alla  locazione per il restante periodo
   dell'anno  medesimo.  La  detrazione,  di  cui  sara'  trattato in
   prosieguo, dovra' essere ragguagliata ai 5 mesi durante i quali si
   e' verificata la destinazione a dimora abituale;
4) Un  edificio  in  corso  di  costruzione  al primo gennaio 1996 ed
   ultimato alla fine di settembre dello stesso anno. L'imposta annua
   calcolata   sul   valore  venale  in  comune  commercio  dell'area
   interessata alla edificazione dovra' essere ragguagliata ai 9 mesi
   in   cui  l'immobile  ha  avuto  siffatta  caratteristica,  mentre
   l'imposta  annua  calcolata sul valore dell'edificio dovra' essere
   ragguagliata a 3 mesi.
   Da  quanto  sopra  detto  emerge,  altresi', che non puo' esistere
alcun  collegamento  fra  l'imposta  da  versare per l'anno 1996 e la
dichiarazione  ICI  da presentare nel 1996 per l'anno 1995. La prima,
infatti,  e'  dovuta in base all'evolversi della situazione nel corso
dell'anno  1996,  mentre  la  seconda,  nei  casi  in cui deve essere
presentata,  si  riferisce  all'evolversi  della situazione nel corso
dell'anno 1995.
D) VERSAMENTO IN DUE RATE
   L'ICI va versata in due rate, delle quali la prima e' in acconto e
la  seconda  e' a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dall'1
al  30  giugno 1996, e' pari al 90 per cento dell'imposta relativa al
primo semestre del 1996; la seconda, da versare dall'1 al 20 dicembre
1996, e' a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1996.
   Per  la  prima  rata,  quindi,  il contribuente deve verificare la
propria situazione imponibile in relazione alla prima meta' dell'anno
1996,  ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed
ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento
a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno.
   Per  la  seconda  rata, il contribuente deve verificare la propria
situazione imponibile in relazione all'intero anno 1996, ragguagliare
l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso
nel  corso  dell'intero  anno  1996  e  versarla, previa deduzione di
quanto eventualmente gia' corrisposto come acconto.
   Si  ipotizzi il caso di maggior frequenza, in cui la situazione di
possesso  e  la  qualificazione  dell'immobile  non  cambi  nel corso
dell'anno:  ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria
A/2  e  con  una  rendita  pari  a  2.000.000,  di  proprieta'  di un
determinato  contribuente  per  l'intero  primo  semestre  del  1996,
ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno l'aliquota
del  6  per mille. La prima rata da versare sara' pari a lire 540.000
(2.000.000  x 100 = 200.000.000; 200.000.000 x aliquota 6 per mille =
imposta  su base annua di lire 1.200.000; 1.200.000 : 12 = imposta di
100.000 lire al mese; 100.000 x 6 mesi di possesso = 600.000; 600.000
al  90%  =  540.000).  Protraendosi la situazione di possesso, con le
medesime  caratteristiche  impositive,  anche  nel corso del restante
periodo  dell'anno,  la  seconda rata da versare a saldo sara' pari a
lire  660.000 (imposta su base annua di lire 1.200.000 : 12 = imposta
di  100.000  lire al mese; 100.000 x 12 mesi di possesso = 1.200.000;
1.200.000 - 540.000 gia' versate = 660.000).
   Per  il  caso illustrato sub punto 1) della precedente lettera C),
ipotizzando  che  si  tratti  di  un ufficio censito in catasto nella
categoria A/10 e con una rendita pari a 6.000.000, sito in comune nel
quale l'aliquota vigente e' del 5 per mille, la prima rata da versare
sara'  pari  a  lire 450.000 (6.000.000 x 50 = 300.000.000 di valore;
300.000.000  x  aliquota  5 per mille = imposta su base annua di lire
1.500.000;  1.500.000 : 12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000
x  4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000; 500.000
al  90%  =  450.000). La seconda rata da versare a saldo sara' pari a
lire  800.000 (imposta su base annua di lire 1.500.000 : 12 - imposta
di  125.000  lire  al  mese;  125.000 x 10 mesi di possesso nel corso
dell'anno  1996  =  1.250.000;  1.250.000  -  450.000  gia' versate =
800.000).
   Per  il  caso illustrato sub punto 2) della precedente lettera C),
ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e
con  una  rendita  pari  a  10.000.000,  ubicato  in  un  comune  con
l'aliquota  del  4  per  mille, la prima rata da versare sara' pari a
lire  612.000 (10.000.000 x 34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 x
aliquota  4  per  mille  =  imposta  su base annua di lire 1.360.000;
1.360.000 : 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 6 mesi di
possesso  nel  corso  del  primo semestre = 679.998; 679.998 al 90% =
611.998).  La  seconda  rata  da  versare  a  saldo sara' pari a lire
295.000  (imposta  su  base annua di lire 1.360.000 : 12 = imposta di
113.333  lire  al  mese;  113.333  x  8  mesi  di  possesso nel corso
dell'anno 1996 = 906.664; 906.664 - 612.000 gia' versate = 294.664).
   Per  il  caso illustrato sub punto 3) della precedente lettera C),
ipotizzando che la rendita sia pari a 1.800.000, che l'abitazione sia
ubicata in un comune con l'aliquota del 6 per mille e che tale comune
non  si  sia  avvalso  della  facolta' di aumentare la detrazione per
l'abitazione  principale,  la prima rata da versare sara' pari a lire
418.000  (1.800.000  X  100  =  180.000.000  di valore; 180.000.000 x
aliquota  6  per  mille  =  imposta  su base annua di lire 1.080.000;
1.080.000  :  12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 6 mesi di
possesso nel corso del primo semestre = 540.000; 540.000 - 75.000 che
rappresentano  la parte di detrazione spettante per 5 mesi = 465.000;
465.000  al  90% = 418.500). La seconda rata da versare a saldo sara'
pari  a  lire 587.000 (imposta su base annua di lire 1.080.000 : 12 =
imposta  di  90.000  lire  al  mese;  90.000  x 12 mesi di possesso =
1.080.000;  1.080.000  -  75.000 di detrazione spettante = 1.005.000;
1.005.000 - 418.000 gia' versate = 587.000).
   Per  il  caso illustrato sub punto 4) della precedente lettera C),
ipotizzando  che  il valore dell'area edificabile, sia nel territorio
di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la
prima  rata  da  versare  sara'  pari a lire 2.250.000 (un miliardo x
aliquota  5  per  mille  =  imposta  su  base  annua di L. 5.000.000;
5.000.000  :  12  =  imposta  di 416.666 al mese; 416.666 x 6 mesi di
possesso  dell'immobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000
al  90% = 2.250.000). La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando
che il valore dell'edificio, calcolato attraverso la capitalizzazione
delle  rendite  catastali  delle  singole  unita'  immobiliari che lo
compongono, sia di 20 miliardi, sara' pari a Lire 26.500.000 (416.666
x 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 3.750.000
lire di imposta relativa all'area. 20 miliardi x aliquota 5 per mille
=  100  milioni  di  imposta  su base annua per l'edificio, ovverosia
8.333.333  al mese; 8.333.333 x 3 mesi di possesso dell'immobile come
edificio  =  25.000.000. Per cui 3.750.000 + 25.000.000 = 28.750.000;
28.750.000 - 2.250.000 gia' versate = 26.500.000).
Attenzione (versamento in unica soluzione)
   Il  versamento  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno '96 puo'
essere  effettuato, anziche' in due rate, in unica soluzione nel mese
di giugno 1996.
   Le  persone  fisiche  non  residenti  nel  territorio  dello Stato
possono avvalersi dell'ulteriore facolta' di effettuare il versamento
dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno 1996 in unica soluzione nel
periodo dall'1 al 20 dicembre 1996.
E) ABITAZIONE PRINCIPALE
   Per   l'unita'   immobiliare   adibita   a   dimora  abituale  del
contribuente  (anche  se unico dimorante) che la possieda a titolo di
proprieta'  ovvero  di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione,
spetta  una detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' medesima pari
a  lire  180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste
siffatta destinazione. Condizione essenziale affinche' possa spettare
tale  detrazione  e',  quindi,  che  ci  sia  identita'  tra soggetto
obbligato  al pagamento dell' ICI per l'unita' immobiliare e soggetto
dimorante  abitualmente nell'unita' immobiliare medesima; pertanto la
detrazione  non  compete  per l'unita' immobiliare data in locazione,
ancorche' il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come
locatario,  ne' per l'unita' immobiliare concessa dal proprietario in
uso gratuito ad un proprio familiare.
   La  detrazione - oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di
destinazione  -  deve  essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti
dimoranti, in parti uguali tra loro.
   La  detrazione,  inoltre,  compete  fino  a  concorrenza  dell'ICI
relativa  all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi
dimora, senza possibilita' di portare l'eventuale parte di detrazione
eccedente  l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento
della  parte  di  detrazione  spettante  ad  altro  soggetto  passivo
anch'esso dimorante.
   A  migliore illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti
esempi,   ipotizzando   che   l'imposta  su  base  annua  dovuta  per
l'abitazione  principale,  al lordo della detrazione, sia pari a lire
1.800.000.
Esempio n. 1
   Abitazione  di  proprieta'  di  un  solo  soggetto  che  vi dimora
abitualmente per l'intero anno 1996.
   In  tal  caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara' pari a
lire  1.620.000.  Per la prima rata d'acconto dovranno essere versate
lire 729.000 (90% di 810.000); per la seconda rata, a saldo, dovranno
essere versate lire 891.000 (1.620.000 - 729.000).
Esempio n. 2
   Abitazione di proprieta' di due coniugi (il marito e' proprietario
per  l'80%;  la  moglie,  per il 20%) entrambi dimoranti per l'intero
anno 1996.
   In  tal  caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del
marito  sara'  pari  a  lire 1.350.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000;
1.440.000  -  90.000  =  1.350.000) mentre quella da versare da parte
della  moglie  sara' pari a lire 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000;
360.000  -  90.000  = 270.000). Per la prima rata d'acconto il marito
versera'  lire  607.000  (1.350.000  :  2 = 675.000; 675.000 al 90% =
607.500)  mentre  la  moglie,  distintamente,  versera'  lire 121.000
(270.000  :  2  =  135.000; 135.000 al 90% = 121.500); per la seconda
rata,  a saldo, il marito versera' lire 743.000 (1.350.000 - 607.000)
mentre la moglie versera' lire 149.000 (270.000 - 121.000).
Esempio n. 3
   Abitazione   di  proprieta'  di  3  fratelli  (il  fratello  A  e'
proprietario  per  il  50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C,
per  il  4%)  dei  quali  soltanto  i  fratelli B e C vi dimorano per
l'intero anno 1996.
   In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sara' di: lire
900.000,  da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete
la  detrazione  in  quanto non dimorante) lire 738.000, da parte di B
(46%  di  1.800.000 = 828.000; 828.000 - 90.000 = 738.000) lire zero,
da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Per
la  prima rata d'acconto: A versera' lire 405.000 (450.000 al 90%); B
versera' 332.000 (738.000 : 2 = 369.000; 369.000 al 90% = 332.000); C
non  versera'  nulla.  Per  la seconda rata, a saldo: A versera' lire
495.000  (900.000  -  405.000);  B  versera'  lire 406.000 (738.000 -
332.000); C non versera' nulla.
Esempio n. 4
   Abitazione acquistata il 10 marzo 1996 da due coniugi (dal marito,
per   l'80%;  dalla  moglie,  per  il  20%)  entrambi  ivi  dimoranti
dall'acquisto e per il restante periodo dell'anno 1996.
   In  tal  caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del
marito  sara'  pari  a  lire 1.125.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000;
1.440.000  x  10/12  = 1.200.000; 1.200.000 - 75.000, che sono pari a
10/12 di 90.000, = 1.125.000) mentre quella da versare da parte della
moglie sara' pari a lire 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000
x  10/12  =  300.000;  300.000 - 75.000 = 225.000). Per la prima rata
d'acconto  il  marito versera' lire 405.000 (1.440.000 : 12 = 120.000
al  mese;  120.000  x  4  mesi  di possesso nel 1 semestre = 480.000;
480.000 - 30.000 che rappresenta la parte di detrazione aspettante al
marito  per  i  4 mesi di dimora abituale = 450.000; 450.000 al 90% =
405.000) mentre la moglie versera' lire 81.000 (360.000 : 12 = 30.000
al  mese;  30.000 x 4 = 120.000; 120.000 - 30.000 = 90.000; 90.000 al
90%  = 81.000). Per la seconda rata, a saldo, il marito versera' lire
720.000 (1.125.000 - 405.000), mentre la moglie versera' lire 144.000
(225.000 - 81.000).
   Si  ricorda  che  per  i  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio   dello   Stato   si  considera  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  in Italia, a condizione che non risulti
locata.
   Si   evidenzia,  infine,  che  la  detrazione  in  discorso  trova
applicazione  anche  per  ogni  unita' immobiliare, appartenente alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, adibita ad abitazione
principale  del  socio  assegnatario,  entro  il  limite, ovviamente,
dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unita'.
Attenzione (maggiore detrazione abitazione principale).
   E' stato attribuito al comune il potere di stabilire, con delibera
adottata,  dal  proprio  Consiglio, per le abitazioni principali site
sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione in relazione
a   particolari   situazioni  di  carattere  sociale.  La  detrazione
complessiva non puo', comunque, eccedere le lire 300.000 annue.
   Ovviamente,  se  il  comune non ha adottato per l'anno 1996 alcuna
delibera  in  proposito  nei prescritti termini, oppure per i casi in
cui  non  sussistono  le  condizioni  richieste in delibera per poter
beneficiare   della   maggiore  detrazione,  si  applica  la  normale
detrazione di 180.000 lire.
   Per  conoscere  se  e'  stata  deliberata la maggiore detrazione e
quali   sono  i  requisiti  richiesti  per  poterne  beneficiare,  il
contribuente dovra' interpellare il comune competente.
F) ALIQUOTE
   E'  stata attribuita al comune la facolta' di rendere operanti sul
proprio  territorio due aliquote ICI. L'una, ordinaria, (comunque non
eccedente  il  6  per mille, oppure il 7 per mille laddove sussistano
straordinarie  esigenze  di  bilancio);  l'altra,  ridotta rispetto a
quella  ordinaria  (comunque  non  inferiore  al  4  per  mille),  da
applicare  sul valore dell'abitazione principale, intesa nel senso di
dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il
contribuente  medesimo  abbia  la  residenza  anagrafica nello stesso
comune ove abitualmente dimora.
   La  stessa  agevolazione  si  rende  applicabile per le abitazioni
utilizzate  dai  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa
come  loro  dimora  abituale  purche',  anche  per  essi, sussista la
predetta  condizione  della  identita'  di  comune  di  dimora  e  di
residenza anagrafica.
   Si chiarisce che:
1) in  caso  di  variazione  della  residenza  anagrafica  nel  corso
   dell'anno  di  imposizione  per  il  quale e' stata deliberata dal
   comune  l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente
   ai  mesi  durante i quali c'e' stata siffatta residenza, assumendo
   come  intero  il mese in cui la residenza medesima si e' protratta
   per almeno 15 giorni;
2) in  caso di contitolarita' di possesso dell'abitazione principale,
   l'aliquota  ridotta  deve  essere  applicata sulla quota di valore
   spettante  al  possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica
   nel comune che ha deliberato la riduzione.
   Per  il  problema  dell'applicabilita o meno dell'aliquota ridotta
alle  pertinenze  dell'abitazione  principale del soggetto residente,
vedasi  la  risoluzione  n.  318/E  del 14 dicembre 1995 riportata in
"Appendice/8".
   Ovviamente  se  il comune non ha deliberato l'aliquota ridotta, si
applica  l'aliquota  ordinaria  anche  alle abitazioni principali dei
residenti.
   Per  conoscere  se  il comune ha deliberato l'aliquota ridotta per
l'anno   1996  e  quale  e'  la  sua  misura,  il  contribuente  deve
interpellare il comune competente.
G) MODALITA' DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.
   Il  versamento dell'ICI deve essere effettuato mediante l'apposito
modulo,   gia'  utilizzato  per  versare  l'ICI  relativa  agli  anni
precedenti e di cui e' riprodotta qui di seguito la parte dedicata al
"  certificato di accreditamento ". I moduli, con caratteri in colore
rosso,  sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli
sportelli   dei   concessionari  della  riscossione  e  delle  banche
convenzionate  con  i  concessionari  medesimi. Inoltre, essi vengono
anche   inviati,   a   cura   dei  concessionari,  al  domicilio  dei
contribuenti noti per aver gia' versato l'ICI.
   Per  i  fabbricanti  che hanno perso il carattere di ruralita', ai
sensi  dell'art.  9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (legge
di conversione 26 febbraio 1994, n. 133), il versamento dell'ICI 1996
va  effettuato  utilizzando, come per gli altri immobili, il predetto
modulo  di  colore  rosso e non piu', quindi, il bollettino di colore
verde;  quest'ultimo  deve  essere  adoperato  soltanto se si intende
versare,  per  i  precitati  fabbricati ex rurali, tardivamente l'ICI
relativa all'anno 1994.
   Va precisato che nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per piu'
immobili  ubicati  nello  stesso  comune il contribuente e' tenuto ad
effettuare  un  unico  versamento,  e  quindi  ad  utilizzare un solo
modulo,  per  l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in
cui  gli  immobili  siano  ubicati  in comuni diversi il contribuente
dovra' fare separati versamenti per ogni comune.
   In   caso   di   contitolarita'  devono  essere  effettuati  tanti
versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la
propria  quota.  Per  le  parti  comuni  dell'edificio  (ad  esempio:
alloggio   del  portiere  )  il  versamento  puo'  essere  effettuato
dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.
   Il  versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del
concessionario competente, e cioe' di quello nella cui circoscrizione
provinciale  e'  compreso  il  comune  ove sono ubicati gli immobili,
oppure   presso   gli   sportelli  del  predetto  concessionario.  Il
contribuente  per  effettuare  il  versamento,  puo'  avvalersi delle
aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando,
in tal caso che la prova del pagamento e la determinazione del giorno
in  cui  esso  e'  stato  eseguito sono date dal timbro per quietanza
esposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio postale.
   Il  contribuente  deve  conservare  la  " ricevuta di versamento "
debitamente quietanzata.
   Il modulo e' di formato unico ed e' utilizzabile indifferentemente
sia   presso   gli  uffici  postali  che  presso  gli  sportelli  dei
concessionari e delle aziende di credito convenzionate.


          ---->  Vedere MODELLO a Pag. 38 della G.U.  <----



   Si  avverte  che  non  si  fa  luogo al versamento se l'imposta da
versare e' uguale od inferiore a lire quattromila.
   Se  l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento
deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.
   Valga,  in  proposito,  il  seguente  esempio:  imposta dovuta per
l'intero  anno e' pari a lire 10.000; in sede di acconto bisognerebbe
versare  lire  4.000  (90%  di  5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per
effetto  dell'arrotondamento);  il  versamento  dell'acconto non deve
essere effettuato; in sede di saldo bisognera' versare lire 10.000
   (imposta  dovuta  per  l'intero  anno meno l'acconto che e' pari a
   zero).
Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla " ricevuta di
versamento  "  che  sul " certificato di accreditamento " (si ricorda
che  nella  presente  circolare  viene  riprodotta  solo la parte del
modulo  dedicata  al  " certificato di accreditamento "), attenendosi
alle " modalita' di compilazione " riportate sul retro del modulo.
   In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:
1) il " comune di ubicazione degli immobili " non puo' che essere uno
   soltanto;
2) gli  importi  da  indicare come riferiti a: " terreni agricoli " "
   aree fabbricabili " " abitazione principale " " altri fabbricati "
   rappresentano   una   suddivisione  dell'importo  complessivamente
   versato. Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro
   categorie  di  immobili  deve  corrispondere  all'importo  che  il
   contribuente  ha complessivamente versato; e' possibile un piccolo
   scostamento  (intorno alle 500 lire) dovuto al fatto che i singoli
   importi   sono  indicati  senza  arrotondamenti  mentre  l'importo
   complessivamente versato e' arrotondato alle mille lire;
3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui il
   versamento  eseguito  si  riferisca  ad una soltanto delle quattro
   categorie  di  immobili sovraenunciate. Cosi', ad esempio, se sono
   versate  30.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione
   principale,  lo  stesso  importo, non arrotondato, deve ugualmente
   essere   indicato  nelle  caselline  corrispondenti  alla  voce  "
   abitazione  principale  ";  ovviamente,  in tal caso, le caselline
   relative  alle  altre  tre  categorie  di  immobili  devono essere
   lasciate in bianco;
4) il   "  numero  dei  fabbricanti  "  deve  riferirsi  alle  unita'
   immobiliari  per  le  quali  viene  effettuato  il versamento, ivi
   compresa  l'abitazione  principale,  che  sono  iscritte  o devono
   essere  iscritte  nel  catasto edilizio urbano con attribuzione di
   una  autonoma rendita catastale. Pertanto concorre alla formazione
   di  tale  numero  anche  la  cantina  o  il  garage  cui sia stata
   attribuita  o,  in  caso  di  non  ancora  avvenuta  iscrizione in
   catasto, sia attribuibile un' autonoma rendita catastale;
5) l'importo  riferito  all'abitazione  principale, da indicare nelle
   apposite  caselline,  e'  quello  effettivamente  versato per tale
   abitazione  e,  quindi,  al  netto  della detrazione cosi' come e'
   stata calcolata dal contribuente;
6) l'importo   da   indicare   come  "  detrazione  per  l'abitazione
   principale   "   nelle   apposite   caselline  e'  quello  che  il
   contribuente  si  e'  calcolato  per quantificare l'imposta da lui
   versata  per l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione
   non  va  indicato se non e' versato alcun importo per l'abitazione
   principale   (ad   esempio  nel  caso  in  cui  l'ammontare  della
   detrazione   e'   uguale   od   eccede  l'imposta  lorda  gravante
   sull'abitazione medesima);
7) se  il  versamento e' effettuato in unica soluzione, vanno barrate
   entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo.
                                O O O
   Si  ricorda  che  in  caso  di  maggiori versamenti effettuati per
annualita'  precedenti non e' consentito procedere alla compensazione
con  le  somme  da  versare  per l'anno 1996; l'ICI o la maggiore ICI
indebitamente  versata  potra'  essere recuperata mediante domanda di
rimborso.
   La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  tiene  luogo  della  distribuzione  agli Organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
          Il direttore generale del dipartimento delle entrate: ROXAS
    APPENDICI ALLE ISTRUZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER IL
             VERSAMENTO DELL'ICI DOVUTA PER L'ANNO 1996.
"Appendice/1"
Circolare  del  Ministero  delle  Finanze  n. 35 del 26 novembre 1993
concernente   gli   alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  di
proprieta' dello Stato.
   In  relazione  a  quesiti posti da varie Intendenze di finanza, la
scrivente  (nel  ribadire  che  gli  alloggi di edilizia residenziale
pubblica  di  proprieta'  dello  Stato  non  possono  farsi rientrare
nell'ambito  di applicazione della norma di esenzione dall'ICI recata
dalla  lettera  a) comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 504
del  30  dicembre  1992  e che soggetto passivo, agli effetti di tale
imposta,  e'  lo  Stato  anche  nel  caso  in cui gli alloggi ad esso
appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le
case  popolari)  esprime l'avviso che, qualora siffatti alloggi siano
concessi  in  locazione  con  patto  di  futura  vendita  e riscatto,
soggetto  passivo dell'imposta comunale sugli immobili e' non piu' lo
Stato proprietario bensi' l'assegnatario.
   Indubbiamente  ci  si  trova, nella fattispecie, in presenza di un
procedimento  negoziale  molto  articolato  caratterizzato, nelle sue
fasi  essenziali,  dall'assegnazione  dell'alloggio  in locazione con
pattuizione  di  futura  vendita, dal pagamento rateale del canone in
conto  prezzo  da  parte  dell'inquilino  promissario  e, infine, dal
perfezionamento  dell'operazione  con  la  stipulazione dell'atto che
sancisce  il  trasferimento della proprieta' dal locatore-promittente
all'assegnatario.
   Pur  non  potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di
proprieta'  quello  radicato  in  capo all'assegnatario nel corso del
periodo   antecedente   al  pagamento  dell'ultima  rata  di  prezzo,
tuttavia,  sotto  il profilo tributario, siffatto diritto puo' essere
assimilato  al  diritto  reale di abitazione, pertanto, degradando il
diritto  dello  Stato a quello di nuda proprieta', soggetto obbligato
al  pagamento  dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di
abitazione,   e'   soltanto  l'assegnatario  fin  dal  momento  della
concessione  in  locazione  con  patto  di  futura vendita e riscatto
ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al
detto momento.
   D'altro  canto  il  complesso  delle disposizioni fiscali vigenti,
particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di INVIM,
denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio
di  carattere  generale,  giustificato  dalle  peculiari  esigenze  e
finalita'  del  sistema  stesso,  in forza del quale le locazioni con
patto  di  futura  vendita  e riscatto e le vendite con riserva della
proprieta'   vanno   considerate,   ai  fini  impositivi,  come  atti
immediatamente traslativi del dominio.
   Ovviamente  non sono interessati alla problematica in discorso gli
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  concessi  in locazione
semplice,  essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al
rapporto ICI ne' quelli assegnati in proprieta' con pagamento rateale
del  prezzo  e  con  garanzia  ipotecaria,  verificandosi in tal caso
immediatamente il trasferimento della proprieta' piena.
   Quanto  sopra  esposto  e'  utile per risolvere anche l'ulteriore,
particolare  fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per i
lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n. 1676
del  30  dicembre  1960  ed  assegnati  a riscatto; anche in tal caso
soggetto passivo ICI e' l'assegnatario.
"Appendice/2"
Circolare  del  Ministero  delle  Finanze  n.  9  del 14 giugno 1993,
concernente  l'esenzione  per  i  terreni  agricoli ricadenti in aree
montane  o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27
dicembre 1977 n. 984.
   Nell'elenco  allegato  alla  presente circolare, predisposto sulla
base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
sono  indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul
cui  territorio  i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale
sugli  immobili  (ICI)  ai sensi dell'art. 7, lettera h), del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
   Se  accanto  all'indicazione  del  comune  non e' riportata alcuna
annotazione,  significa  che l'esenzione opera sull'intero territorio
comunale.
   Se,  invece,  e'  riportata l'annotazione parzialmente delimitato,
sintetizzata  con  la  sigla  "PD",  significa  che l'esenzione opera
limitatamente  ad  una  parte  del territorio comunale, all'uopo, per
l'esatta  individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli
uffici  regionali  competenti  ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio
Contributi Agricoli Unificati).
   Per  i  comuni  compresi  nei territori delle province autonome di
Trento  e  Bolzano  e  della regione Friuli Venezia Giulia sono fatte
salve  eventuali  leggi di dette province o regione che delimitino le
zone  agricole  svantaggiate  in  modo  diverso  da quello risultante
dall'allegato elenco.
   Attenzione
   Si sottolinea che all'elenco non sono interessati i terreni che
possiedono  le  caratteristiche  di  area fabbricabile, come definita
dalla  lettera  b)  dell'art.  2 del decreto legislativo n. 504/1992,
atteso  che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle
modalita'  dell'utilizzo  medesimo,  devono  essere  tassati non come
terreni  agricoli  bensi' come aree edificabili. L'unica eccezione e'
data,  come  disposto  nel secondo periodo della predetta lettera b),
dai  terreni  di  proprieta' di coltivatori diretti o di imprenditori
agricoli  a  titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari
condotti  e  sui  quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante  l'esercizio  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione del
fondo,  alla  silvicoltura,  alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali,   tali   terreni,   non   potendo  essere  considerati  aree
fabbricabili   per   definizione  legislativa,  conservano  comunque,
sussistendo  le  cennate condizioni, il carattere di terreno agricolo
e,  quindi,  per  essi  puo' operare l'esenzione originata dalla loro
ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.
   Non  sono,  altresi',  interessati  all'elenco  i terreni, diversi
dalle   aree  fabbricabili,  sui  quali  non  vengano  esercitate  le
attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice
Civile)  di  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del  fondo, alla
silvicoltura,   all'allevamento   del   bestiame   ed  alle  connesse
operazioni  di  trasformazione  o  alienazione  dei prodotti agricoli
rientranti  nell'esercizio  normale  dell'agricoltura: appartengono a
questo  primo  gruppo  i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti
terreni   "incolti")  e  quelli,  non  pertinenziali  di  fabbricati,
utilizzati  per  attivita'  diverse  da  quelle agricole (ad esempio:
attivita'  industriali  che  non  diano  luogo pero' ad utilizzazioni
edificatorie  perche'  in  tal  caso  il  terreno  sul  quale  si sta
realizzando   la   costruzione   sarebbe  comunque  considerato  area
fabbricabile).
   Non  sono,  parimenti,  interessati  all'elenco  i terreni, sempre
diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attivita' agricole sono
esercitate  in  forma  non  imprenditoriale:  appartengono  a  questo
secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti
   "orticelli")    coltivati    occasionalmente    senza    strutture
   organizzative.
I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il
carattere  di  aerea  fabbricabile  ne'  quello  di  terreno agricolo
secondo  la  definizione  datane  dalla  lettera  c)  dell'art. 2 del
Decreto  Legislativo  n. 604/ 1992 restano oggettivamente al di fuori
del  campo  di  applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema
della esenzione.
"Appendice/3"
Circolare  del  Ministero  delle  Finanze  n. 172 del 14 giugno 1995,
concernente il diritto di superficie.
   Si  fa  riferimento  ad  alcune  decisioni  con  le  quali  talune
commissioni   tributarie   di  primo  grado  hanno  ritenuto  che  la
soggettivita'   passiva   ICI   per  i  fabbricati  realizzati  dalle
cooperative  edilizie su suoli loro concessi in superficie dal comune
resti  radicata  in testa al comune stesso con conseguente esclusione
dal  campo  di  applicazione  dell'imposta  dei  predetti  fabbricati
laddove,  come  generalmente  accade, il suolo concesso in superficie
insista sul territorio del comune concedente.
   Al  riguardo  la  Scrivente ribadisce la propria posizione assunta
con  la  circolare  n.  4  del  9  giugno 1993, che qui di seguito si
trascrive.
   "Sono  pervenuti  vari  quesiti  intesi  a  conoscere quale sia il
trattamento  ai  fini  ICI  nel  caso  di costituzione del diritto di
superficie  e  nel  caso  di  concessione  di  aree  comunali  per la
costruzione di case di tipo economico e popolare.
   Al  riguardo occorre premettere che per effetto della costituzione
del  diritto  di  superficie  la  proprieta' della costruzione rimane
distinta  e  separata  rispetto alla proprieta' del suolo sottostante
alla costruzione medesima.
   Cio'  stante,  si  ipotizzi  che  il  soggetto A, proprietario del
suolo,  abbia  concesso  al  soggetto  B il diritto di superficie sul
proprio suolo.
   Durante  il  periodo che va dalla data di costituzione del diritto
di  superficie  fino  alla  data  di ultimazione della costruzione, e
quindi  anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile
ICI  e' costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del
suolo  sul  quale si sta costruendo, il quale e' considerato comunque
area  fabbricabile;  il  soggetto passivo ICI, ovverosia colui che e'
obbligato  alla  presentazione  della  dichiarazione ed al versamento
dell'imposta,  e'  per detto periodo, il soggetto A, proprietario del
suolo, il quale puo' rivalersi sul soggetto B dell'imposta pagata.
   Nel  periodo  successivo,  che  inizia  a  decorrere dalla data di
ultimazione  dei  lavori  di  costruzione,  la base imponibile ICI e'
costituita  dal  valore  del  fabbricato;  il soggetto passivo ICI, a
decorrere  da  tale  data,  e'  il  soggetto B quale proprietario del
fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto A, proprietario
del  suolo  sottostante  alla  costruzione  realizzata,  non  e' piu'
soggetto  passivo  ICI  per tale suolo in quanto trattasi di immobile
non  avente le caratteristiche ne' di area edificabile ne' di terreno
adibito  all'esercizio  di  attivita' agricole e, quindi, al di fuori
del campo di applicazione dell'ICI.
   Gli stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il
Comune  concede,  sulle  aree  di  cui  e'  proprietario,  a  terzi (
normalmente,  cooperative  edilizie  )  il  diritto  di realizzare la
costruzione  di  case  di tipo economico e popolare, stante che nella
fattispecie  viene  a  configurarsi  la costituzione di un diritto di
superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.
   Pertanto,  a  decorrere  dalla  data  di ultimazione dei lavori di
costruzione  il  soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato e' la
cooperativa, la quale e' proprietaria del fabbricato stesso.
Nella  fase  antecedente (che va dalla data della concessione fino al
momento  della  ultimazione dei lavori di costruzione) il Comune, che
dovrebbe  essere  soggetto  all'ICI  sul valore dell'area concessa in
quanto  proprietario  della  stessa, normalmente non lo e' stante che
nella  generalita'  dei  casi si tratta di aree ubicate interamente o
prevalentemente  sul  territorio  del  Comune concedente, per cui non
avendo  il  Comune  pagato  l'imposta non puo', ovviamente, rivalersi
sulla  cooperativa  (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'art. 4
del  Decreto  Legislativo  n.  504/1992, l'ICI non si applica per gli
immobili  di  cui il Comune e' proprietario quando la loro superficie
insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio)."
   Oltre alle argomentazioni svolte in tale circolare, si puntualizza
quanto  segue,  a  fondamento  dell'assunto secondo il quale soggetto
obbligato al pagamento dell'ICI sul valore del fabbricato, realizzato
su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie,
e'  la  societa'  cooperativa,  in quanto proprietaria del fabbricato
stesso,  ovvero  il  socio  assegnatario,  in  quanto  titolare di un
diritto reale di abitazione.
   La soggettivita' passiva ICI e' esaustivamente stabilita nel primo
comma  dell'art.  3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
In  tale  comma  e'  affermato il principio generale secondo il quale
soggetto  passivo  ICI e' il proprietario dell'immobile oggetto della
tassazione.    Solo    eccezionalmente,    qualora   sia   costituito
sull'immobile  il  diritto  reale di usufrutto, uso od abitazione, la
soggettivita' passiva si trasferisce sul titolare di siffatto diritto
reale.
   Il  secondo  comma  dell'art.  3  non  fa che ribadire il predetto
principio,   per   cui   in   presenza   di   diritti  reali  diversi
dall'usufrutto,  uso  od abitazione (quali il diritto di superficie e
di enfiteusi) soggetto passivo ICI rimane pur sempre il proprietario.
La  ragione  d'essere della norma sta nel fatto che, in tali casi, il
legislatore  ha  voluto  riconoscere  al  proprietario  il  potere di
rivalersi dell'ICI su lui gravante.
   Ai  sensi  del  comma  1,  lettera  a),  dell'art. 2 e del comma 6
dell'art.  5  del  decreto legislativo n. 504/1992, a decorrere dalla
data   di   ultimazione   dei   lavori  di  costruzione  (ovvero,  se
antecedente,  a  decorrere  dalla  data  di utilizzo) l'oggetto della
tassazione   ICI  e'  rappresentato  dal  fabbricato;  eppertanto  al
pagamento  dell'ICI  per  il fabbricato stesso e' il suo proprietario
ovvero  il  soggetto  che  su  di  esso  abbia  il  diritto  reale di
usufrutto,  uso od abitazione. Ora, non puo' esserci alcun dubbio che
la  cooperativa  edilizia  sia proprietaria del fabbricato realizzato
sul   suolo   concesso  in  superficie  dal  comune  (il  diritto  di
superficie,  ai  sensi  del codice civile, comporta che la proprieta'
della  costruzione  rimane  distinta  e separata dalla proprieta' del
suolo sottostante alla costruzione medesima).
   Il  secondo  comma  dell'art.  3,  nei  riflessi  del  diritto  di
superficie, e' destinato ad operare, quindi, limitatamente al periodo
in cui l'oggetto della tassazione ICI e' rappresentato dal suolo, per
cui  obbligato  al  pagamento  dell'imposta  su  di  esso  e'  il suo
proprietario.   E'   destinato   ad  operare,  cioe'  dalla  data  di
costituzione  del diritto di superficie fino alla data di ultimazione
dei  lavori  di  costruzione  (si  ricorda  che, ai sensi del comma 6
dell'art.   5   precitato,  in  caso  di  utilizzazione  edificatoria
dell'area, a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione
e  fino alla loro ultimazione l'oggetto ICI e' rappresentato soltanto
dal suolo).
   Ne'  puo'  avere  alcun  pregio  l'osservazione  della commissione
tributaria  secondo  la  quale  il tenore letterale del secondo comma
dell'art.  3  condurrebbe a radicare la soggettivita' passiva ICI sul
concedente   il  diritto  di  superficie,  anche  relativamente  alla
costruzione  realizzata.  Infatti,  detto  secondo comma si riferisce
testualmente   all'immobile  concesso  in  superficie.  E  l'immobile
concesso  in  superficie  non  e' certamente la costruzione che sara'
realizzata  (fra  l'altro, nessuno puo' concedere diritti su cose non
ancora  esistenti  e  non sue); l'immobile concesso in superficie non
puo'  che  essere  solo  ed  esclusivamente il suolo, come del resto,
esplicitamente detto nelle leggi sull'edilizia residenziale pubblica,
laddove  si  parla  di  concessione del diritto di superficie sulle "
aree " di proprieta' comunale.
   Nel  secondo  comma  piu'  volte  citato  e' stata usata la parola
"immobile" e non quella specifica di "suolo" in quanto le fattispecie
regolamentate  dal  comma comprendono anche la locazione finanziaria,
la quale puo' riguardare pure i fabbricati.
   Parimenti   non  puo'  avere  alcun  pregio  l'osservazione  della
commissione,  secondo  la quale (accedendo, alla scadenza del diritto
di  superficie,  la  proprieta' della costruzione alla proprieta' del
suolo) non puo' essere soggetto passivo ICI il titolare di un diritto
di proprieta' "a termine".
   Anche  il  diritto reale di usufrutto, uso od abitazione ha durata
limitata  e non puo' certamente esserci alcun dubbio che, in costanza
di siffatto diritto reale, soggetto passivo ICI e' l'usufruttuario.
"Appendice/4 "
Articolo  7  del  Decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,
concernente le esenzioni dall'ICI
   1. Sono esenti dall'imposta:
   a) gli  immobili  posseduti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
      provincie,  nonche'  dai  comuni, se diversi da quelli indicati
      nell'ultimo   periodo   del  comma  1  dell'articolo  4,  dalle
      comunita'  montane  dai  consorzi  fra detti enti, dalle unita'
      sanitarie   locali,   dalle   istituzioni  sanitarie  pubbliche
      autonome  di  cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978,
      n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
      catastali da E/1 a E/9;
   c) i   fabbricati   con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui
      all'articolo  5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica
      29 settembre 1973, n. 601, e successivamente modificazioni;
   d) i  fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
      purche'  compatibile  con le disposizioni degli articoli 8 e 19
      della Costituzione, e le loro pertinenze;
   e) i  fabbricati  di  proprieta'  della  Santa Sede indicati negli
      articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto
      l'11  febbraio  1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929,
      n. 810;
   f) i   fabbricati   appartenenti   agli   Stati   esteri   e  alle
      organizzazionali   per   i   quali   e'   prevista  l'esenzione
      dell'imposta   locale   sul   reddito   in   base   ad  accordi
      internazionali resi esecutivi in Italia;
   g) i  fabbricati  che,  dichiarati  inagibili  o inabitabili, sono
      stati  recuperati  al  fine  di essere destinati alle attivita'
      assistenziali  di  cui  alla  Legge  5  febbraio  1992, n. 104,
      limitatamente  al periodo in cui sono adibiti direttamente allo
      svolgimento delle attivita' predette;
   h) i  terreni  agricoli  ricadenti  in  aree  montane o di collina
      delimitate  ai  sensi  dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre
      1977, n. 984;
   i) gli  immobili  utilizzati  dai soggetti di cui all'articolo 87,
      comma  1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi
      -  approvato  con  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22
      dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni, destinati
      esclusivamente  allo  svolgimento  di  attivita' assistenziali,
      previdenziali,  sanitarie,  didattiche,  ricettive,  culturali,
      ricreative   e   sportive,   nonche'  delle  attivita'  di  cui
      all'articolo  16,  lettera  a),  della Legge 20 maggio 1985, n.
      222.
   2.  L'esenzione  spetta  per il periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte.
" Appendice/5 "
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO.
   Agli effetti dell'ICI, si intende:
   - per fabbricato, la  singola  unita'  immobiliare  iscritta o che
                     deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano
                     (e    quindi    anche,   distintamente,   la   "
                     abitazione",  la " cantina ", il " garage ") cui
                     sia   stata   attribuita   o   sia  attribuibile
                     un'autonoma rendita catastale;
   - per area fabbricabile  l'area  utilizzabile a scopo edificatorio
                     in  base  agli  strumenti urbanistici generali o
                     attuativi   oppure  in  base  alle  possibilita'
                     effettive  di edificazione determinate secondo i
                     criteri previsti agli effetti dell'indennita' di
                     espropriazione     per     pubblica    utilita',
                     considerandosi   tuttavia   non  fabbricabili  i
                     terreni,  di proprieta' di coltivatori diretti o
                     di  imprenditori agricoli a titolo principale, i
                     quali  siano dagli stessi proprietari condotti e
                     sui  quali persista l'utilizzazione agro - silvo
                     -  pastorale  mediante  l'esercizio di attivita'
                     dirette   alla   coltivazione  del  fondo,  alla
                     silvicoltura,      alla     funghicoltura     ed
                     all'allevamento di animali;
   - per terreno agricolo,     il    terreno,    diverso    dall'area
                     fabbricabile,  utilizzato  per l'esercizio delle
                     attivita'  agricole (vedasi, in proposito, anche
                     la  circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata
                     in " Appendice/2");
"Appendice/6"
MODALITA'  DI  TASSAZIONE IN CASO DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DELLE
AREE
   In  caso  di  edificazione su area "vergine", dalla data di inizio
dei  lavori  di  costruzione  fino  ala  momento di ultimazione degli
stessi  (ovvero  fino  al  momento  in  cui il fabbricato e' comunque
utilizzato,  qualora  siffatto  momento di utilizzo sia antecedente a
quello   della   ultimazione  dei  lavori  di  costruzione)  la  base
imponibile ICI e' data solo dal valore dell'area, da qualificare agli
effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla
sussistenza   o   meno   del   requisito  dell'edificabilita',  senza
computare,  quindi,  il  valore  del  fabbricato  in  corso  d'opera,
similmente,  in  caso  di  demolizione  di fabbricato e ricostruzione
sull'area  di  risulta  oppure  in caso di recupero edilizio ai sensi
dell'articolo  31,  comma  1,  lettere  c, d, e, della legge 5 agosto
1978,  n.  457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure
di   recupero   fino   al   momento  di  ultimazione  dei  lavori  di
ricostruzione  oppure  di  recupero  (ovvero,  se antecedente fino al
momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI e' data solo dal valore
dell'area  senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta
demolendo e ricostruendo oppure recuperando.
   Ovviamente,  a  partire  dalla  data  di ultimazione dei lavori di
costruzione,  ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla
data  in  cui  il  fabbricato  costruito  o  recuperato  e'  comunque
utilizzato) la base imponibile ICI e' data dal valore del fabbricato.
"Appendice 7"
RISOLUZIONE  DEL  MINISTERO  DELLE FINANZE N. 53/E DEL 9 APRILE 1996,
CONCERNENTE  UN  FABBRICATO A VALORE CONTABILE SITO SUL TERRITORIO DI
DUE COMUNI.
   Come precisato da codesto comune e dalla societa' AGIP Petroli con
la  nota  n.  113/T  del 2.4.1996, nella fattispecie si tratta di una
raffineria  interamente di proprieta' della predetta societa', la cui
superficie  si  estende  per  circa il 30 per cento sul territorio di
codesto  comune e per circa il 70 per cento sul territorio del comune
di Sannazzaro de' Burgondi.
   La  raffineria  in  questione,  stando  ai criteri catastali fatti
propri  dalla  legge  sull'ICI  (vedasi  articolo  2,  lettera a, del
decreto   legislativo   30.12.1992,  n.  504),  e'  un  fabbricato  e
precisamente,  come  rappresentato  dalla AGIP Petroli nella predetta
nota 113/T, un fabbricato interamente appartenente ad impresa (la SpA
AGIP  Petroli),  sfornito  di  rendita catastale e classificabile nel
gruppo  catastale D, per cui, sempre come riferito con succitata nota
n.  113/T,  ad  esso  e'  stato  finora attributo, agli effetti della
tassazione   ICI,   un   valore   contabile  ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992.
   In  tale  situazione,  stante  la  inscindibilita'  dei  costi  di
acquisizione  ed  incrementativi  che  vanno  a  confluire nel valore
contabilmente  determinato,  la  raffineria  in discorso non puo' che
essere  considerata  come  unico  fabbricato.  Pertanto, ai sensi del
primo  periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n.
504/1992,  l'ICI  su  di  essa  raffineria  gravante  va  corrisposta
integralmente   al   Comune  di  Sannazzaro  de'  Burgondi,  sul  cui
territorio  insiste  la  prevalenza della superficie della raffineria
medesima.
   Va da se che qualora, eventualmente, fossero attribuite nel futuro
alla  raffineria  due  separate  rendite catastali l'una per la parte
insistente  sul  territorio  di codesto comune e l'altra per la parte
sita sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi, si sarebbe
in  presenza  di  due  distinti fabbricati, con la conseguenza che, a
decorrere  dall'anno  successivo  a  quello  nel  corso  del quale e'
intervenuta  l'attribuzione  delle  rendite, si dovrebbe assumere per
ognuno  di  essi  fabbricati  un  autonomo valore catastale sul quale
calcolare  l'imposta  da  versare  al  comune  sul  cui territorio si
troverebbe  cosi  ad  insistere interamente la superficie del singolo
fabbricato.
   Qualora, invece, fosse attribuita alla raffineria un'unica rendita
catastale   si  continuerebbe  ad  essere  in  presenza  di  un  solo
fabbricato  per cui la situazione, sotto profilo della individuazione
del  comune  cui  spetta  il  potere  impositivo, rimarrebbe uguale a
quella attuale.
"Appendice/8"
RISOLUZIONE  DEL  MINISTERO  DELLE  FINANZE  N. 318/E DEL 14 DICEMBRE
1995,    CONCERNENTE    L'ALIQUOTA    RIDOTTA   PER   LE   PERTINENZE
DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO RESIDENTE
   In   relazione  a  quesiti  pervenuti,  questo  Ministero  esprime
l'avviso  che l'aliquota ridotta, eventualmente deliberata dal comune
per  le  abitazioni  principali  dei soggetti residenti, agli effetti
dell'imposta  comunale  sugli  immobili (ICI), non si estende ai box,
autorimesse,  posti  auto,  soffitte,  cantine,  anche se destinati a
servizio delle abitazioni principali medesime. Per tali fabbricati si
applica, pertanto, l'aliquota ordinaria.
   Cio' nella considerazione che la casa di abitazione costituisce un
fabbricato  a  se'  stante  (autonomo  e separato rispetto agli altri
fabbricati  costituiti  dal  box,  dall'autorimessa,  dalla soffitta,
eccetera)  e  che le norme disciplinanti l'ICI fanno riferimento, sia
agli  effetti  dell'aliquota  ridotta  che  ai fini della detrazione,
esclusivamente  all'unita'  immobiliare-abitazione  principale  e non
anche ad altri fabbricati ad essa pertinenziali.
   Una  conferma  indiretta  della  suesposta  tesi si rinviene anche
nella   disciplina   dell'agevolazione  riconosciuta  nell'abitazione
principale,   ai   fini  delle  imposte  erariali  sul  reddito,  con
l'articolo  15  della  legge  24.12.1993,  n. 537, laddove, per poter
ricomprendere i suddetti fabbricati pertinenziali nel beneficio della
deduzione  dell'importo  di  un  milione  di lire, lo si e' stabilito
espressamente,   prevedendo   anche  particolari  ed  imprescindibili
condizioni di asservimento.
   Si  puo'  ammettere  l'estensione  dell'aliquota  ridotta  al box,
autorimessa,  posto  auto,  soffitta  o  cantina, qualora risulti che
taluno  di  tali  fabbricati  sia  accatastato  insieme  alla casa di
abitazione,  con  conseguente attribuzione da parte del catasto di un
unico  ammontare  di  rendita catastale. Cio' in considerazione della
unitarieta' ed inscindibilita' della rendita comprendente in tal caso
sia l'abitazione che una o piu' sue pertinenze.