Proroga di termini in conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Verona.(GU n.129 del 4-6-1996)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le note n. 740/I prot. del presidente della corte di appello di Venezia in data 11 e 24 aprile 1996, con le quali si comunica che l'ufficio del giudice di pace di Verona non e' stato in grado di funzionare nei giorni dal 26 febbraio all'11 marzo 1996 a causa del trasferimento nella nuova sede; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Verona dal 26 febbraio all'11 marzo 1996, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 1996 p. Il Ministro: RICCIARDI