MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 maggio 1996 

  Modificazioni  al  decreto  ministeriale 30 aprile 1994 concernente
l'individuazione degli investitori istituzionali ai fini della  legge
25 gennaio 1994, n. 86.
(GU n.131 del 6-6-1996)

                       lL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  gennaio  1994,  n.  86  (di seguito "legge"),
concernente  l'istituzione  e  la  disciplina  dei  fondi  comuni  di
investimento immobiliare chiusi;
  Visto  il  decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 convertito nella
legge 29 novembre 1995, n. 503 (di seguito "legge n.  503/1995")  che
ha apportato modificazioni e integrazioni alla legge;
  Visto  il  proprio  decreto  del  30  aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 maggio  1994,  n.  105  con  il  quale,  tra
l'altro,   sono  stati  individuati  i  soggetti  qualificabili  come
investitori istituzionali, ai  sensi  dell'art.  4,  comma  6,  della
legge;
  Ritenuto  di  dover procedere alla modificazione e all'integrazione
del citato decreto in conseguenza delle variazioni apportate all'art.
4, comma 6, della legge dall'art. 2 della legge n. 503/1995;
                              Decreta:
  L'art. 3 del decreto ministeriale 30 aprile 1994 e' sostituito  dal
seguente:
   "1. Sono considerati investitori istituzionali:
    a) lo Stato e gli enti locali;
    b) gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali;
    c)  le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate
da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990,
n. 218.
   2. Per investitori istituzionali si intendono i soggetti nazionali
ed esteri  che  per  disposizioni  di  legge  o  vincoli  di  statuto
investono   professionalmente  le  disponibilita'  raccolte  in  beni
immobili o partecipazioni in imprese immobiliari.
   3. Rientrano tra i soggetti di cui al comma 2:
    a) le imprese di assicurazione;
    b)  le  forme  di  previdenza  obbligatoria  e  le  altre   forme
pensionistiche  complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni;
    c) le societa' autorizzate alla  gestione  di  fondi  immobiliari
chiusi,  in  relazione  all'investimento del loro patrimonio in quote
dei fondi immobiliari chiusi gestiti ad esse consentito.
  4. Ai soli fini  dell'applicazione  della  legge,  sono  ricompresi
nella  nozione  di  cui  al  comma  2  anche i soggetti sottoindicati
nazionali  ed  esteri  che  per  l'attivita'   esercitata   risultano
qualificati   nella   valutazione   del   rischio  connesso  con  gli
investimenti del settore:
    a) le banche;
    b) le societa' che esercitano attivita' di leasing immobiliare.
  5. Non sono in ogni caso considerati investitori  istituzionali  le
societa'  aventi  l'esercizio  di attivita' immobiliari quale oggetto
principale dell'attivita' sociale.
  6. La Banca d'Italia, nell'ambito dei poteri  di  approvazione  del
regolamento  del  fondo  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4 della legge,
verifica che gli investitori istituzionali ivi previsti, ove  diversi
dai  soggetti indicati ai commi 1, 3 e 4, soddisfino i criteri di cui
al comma 2".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 maggio 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI