Modificazioni al decreto ministeriale 30 aprile 1994 concernente l'individuazione degli investitori istituzionali ai fini della legge 25 gennaio 1994, n. 86.(GU n.131 del 6-6-1996)
lL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86 (di seguito "legge"), concernente l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; Visto il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503 (di seguito "legge n. 503/1995") che ha apportato modificazioni e integrazioni alla legge; Visto il proprio decreto del 30 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1994, n. 105 con il quale, tra l'altro, sono stati individuati i soggetti qualificabili come investitori istituzionali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge; Ritenuto di dover procedere alla modificazione e all'integrazione del citato decreto in conseguenza delle variazioni apportate all'art. 4, comma 6, della legge dall'art. 2 della legge n. 503/1995; Decreta: L'art. 3 del decreto ministeriale 30 aprile 1994 e' sostituito dal seguente: "1. Sono considerati investitori istituzionali: a) lo Stato e gli enti locali; b) gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali; c) le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218. 2. Per investitori istituzionali si intendono i soggetti nazionali ed esteri che per disposizioni di legge o vincoli di statuto investono professionalmente le disponibilita' raccolte in beni immobili o partecipazioni in imprese immobiliari. 3. Rientrano tra i soggetti di cui al comma 2: a) le imprese di assicurazione; b) le forme di previdenza obbligatoria e le altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; c) le societa' autorizzate alla gestione di fondi immobiliari chiusi, in relazione all'investimento del loro patrimonio in quote dei fondi immobiliari chiusi gestiti ad esse consentito. 4. Ai soli fini dell'applicazione della legge, sono ricompresi nella nozione di cui al comma 2 anche i soggetti sottoindicati nazionali ed esteri che per l'attivita' esercitata risultano qualificati nella valutazione del rischio connesso con gli investimenti del settore: a) le banche; b) le societa' che esercitano attivita' di leasing immobiliare. 5. Non sono in ogni caso considerati investitori istituzionali le societa' aventi l'esercizio di attivita' immobiliari quale oggetto principale dell'attivita' sociale. 6. La Banca d'Italia, nell'ambito dei poteri di approvazione del regolamento del fondo ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge, verifica che gli investitori istituzionali ivi previsti, ove diversi dai soggetti indicati ai commi 1, 3 e 4, soddisfino i criteri di cui al comma 2". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 1996 Il Ministro: CIAMPI