MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 marzo 1996 

  Proroga  dei  termini  per  la  cessione  gratuita alla Croce rossa
italiana dei mobili  e  dei  materiali  riconosciuti  inservibili  in
dotazione agli uffici statali.
(GU n.131 del 6-6-1996)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio  decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito
nella legge 17 aprile 1930, n.  578,  con  il  quale  all'art.  7  fu
stabilito che fino al 30 giugno 1936 e salvo proroghe di cinque anni:
   tutti  gli  uffici statali, gli stabilimenti e gli enti dipendenti
dallo Stato nonche' le province e i comuni le  Istituzioni  pubbliche
di  beneficenza  e  tutti  gli  enti  posti  sotto  il controllo e la
vigilanza dello Stato, cedessero alla Croce rossa italiana  gli  atti
di  archivio  da  eliminare  con le formalita' di cui all'art. 69 del
regolamento approvato con regio decreto  2  ottobre  1911,  n.  1163,
nonche' le pubblicazioni, i bollettini, gli stampati dichiarati fuori
uso;
   tutti    gli   uffici   statali   su   richiesta   delle   singole
amministrazioni e con l'autorizzazione  del  Provveditorato  generale
dello  Stato  cedessero  alla  Croce  rossa  italiana  i  mobili ed i
materiali riconosciuti inservibili;
  Visti i  decreti  luogotenenziali  22  giugno  1944,  n.  154  e  5
settembre  1944,  n.  202,  rispettivamente  sulla  ricostruzione del
Ministero del tesoro e sulla ripartizione delle  attribuzioni  e  del
personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro 1 luglio 1991, registrato
alla Corte dei conti il 26 luglio 1991, registro n. 26 Tesoro, foglio
n. 137, con il quale i precedenti termini di proroga per la  cessione
gratuita  alla  Croce  rossa italiana sono stati stabiliti sino al 30
giugno 1996;
  Ritenuta l'opportunita'  di  prorogare  ulteriormente  il  predetto
termine  in  virtu' della facolta' concessa dall'ultimo capoverso del
gia' menzionato art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio  1930,  n.
84;
                              Decreta:
  Il  termine 30 giugno 1996 di cui al su citato decreto del Ministro
del tesoro 1 luglio 1991 e'  ulteriormente  prorogato  al  30  giugno
2001.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
   Roma, 2 marzo 1996
                                                    Il Ministro: DINI