UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 7 maggio 1996 

  Modificazioni     al     regolamento     didattico      provvisorio
dell'Universita'.
(GU n.134 del 10-6-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994;
  VISTO il regolamento didattico provvisorio  dell'Universita'  degli
studi di Udine emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11
giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di
Udine rispettivamente in data:
   consiglio di facolta' di lettere e filosofia del 24 marzo 1994;
   consiglio di amministrazione del 24 marzo 1994;
   senato accademico del 13 aprile 1994;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 6 ottobre 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  30  dicembre
1995  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 29 febbraio 1996, n. 50) con il quale e' stato approvato il piano
di sviluppo dell'universita' per il triennio 1994-96;
  Visto il parere favorevole del comitato regionale di  coordinamento
del 16 aprile 1996;
                              Decreta:
  Il  regolamento  didattico provvisorio dell'Universita' degli studi
di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979,  n.
298) e' modificato come segue:
                           Articolo unico
  Dopo  la lettera b) del punto 5) dell'art. 1 relativo alla facolta'
di lettere e filosofia, del decreto del Presidente  della  Repubblica
11 giugno 1979, n. 298, e' inserita la seguente:
   " c) scuola di specializzazione in storia dell'arte".
  Dopo  l'art.  43-bis, relativo all'istituzione del corso di diploma
universitario di operatore dei beni culturali, e'  inserito,  con  il
conseguente  scorrimento della numerazione degli articoli successivi,
il seguente:
  "Art. 43-ter (Scuola di specializzazione in storia dell'arte). - 1.
E' istituita presso l'Universita' degli studi di Udine la  Scuola  di
specializzazione   in   storia  dell'arte  per  la  formazione  degli
operatori scientifici del patrimonio culturale.
  La Scuola ha lo scopo di approfondire la  preparazione  scientifica
nel  campo  delle  discipline  storico-artistiche  e  di  fornire  le
competenze professionali finalizzate  alla  tutela,  conservazione  e
valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
  La  scuola  rilascia  il diploma di specialista in storia dell'arte
(con indicazione dell'indirizzo seguito).
  2. Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   storia dell'arte medievale e moderna;
   storia dell'arte contemporanea;
   storia delle arti minori.
  3. Il corso degli studi ha la durata di  tre  anni.  In  base  alle
strutture  e  alle  attrezzature disponibili la Scuola e' in grado di
accettare il numero massimo di iscritti  determinato  in  venticinque
iscritti   per   ciascun   anno   di   corso  e  complessivamente  di
settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.
  4. All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono la facolta'
di lettere e filosofia e il dipartimento di storia e tutela dei  beni
culturali.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  5. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che
abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di lettere,  magistero  e
architettura.  Sono  altresi' ammessi coloro che siano in possesso di
titoli  di  studio  conseguiti  presso   Universita'   straniere   ed
equipollenti,  ai  sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933
n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.
  6. Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono
raggruppate nelle seguenti aree:
  A. Area delle metodologie e delle tecniche:
   1) Elementi di informatica e di scienza  della  catalogazione  dei
beni culturali
   2) Metodologia e didattica degli audio-visivi
   3) Iconologia e iconografia
   4) Museologia e museografia
   5) Paleografia e diplomatica
   6) Storia e tecnica del restauro
   7) Storia della fotografia
   8) Storia dell'architettura
   9) Letteratura artistica
   10) Metodologia della storia dell'arte
   11) Estetica
   12) Fenomenologia degli stili
   13) Sociologia dell'arte
   14) Psicologia dell'arte
   15) Elementi di chimica
   16) Storia delle tecniche artistiche
   17) Museotecnica
   18) Storia del teatro
   19) Storia della musica
  B. Area di interesse generale:
   1) Storia del collezionismo
   2) Storia del disegno, dell'incisione e della grafica
   3) Araldica
   4) Storia dello spettacolo
   5) Archivistica
   6) Storia medioevale
   7) Storia moderna
   8) Storia contemporanea
   9) Storia della liturgia
   10) Agiografia
   11) Storia della chiesa
   12) Epigrafia medioevale e moderna
   13) Storia del costume
   14) Storia comparata dell'arte europea
   15) Storia sociale dell'arte
  C. Area delle arti minori (o applicate):
   1) Storia delle arti minori (o applicate)
   2) Storia della miniatura
   3) Storia delle arti applicate e industriali
   4) Storia del costume e della moda
   5) Storia del libro e stampa illustrato
   6) Storia dell'oreficeria
   7) Numismatica e sfragistica
   8) Storia delle maioliche
   9) Storia dei tessili
  D. Area della storia dell'arte medievale:
   1) Archeologia e storia dell'arte tardo-antica
   2) Storia dell'arte islamica
   3) Archeologia medievale
   4) Storia dell'arte bizantina
   5) Storia dell'arte medievale
   6) Storia dell'architettura medievale
  E. Area della storia dell'arte moderna:
   1) Storia dell'arte del Rinascimento
   2) Storia dell'arte dell'eta' barocca
   3) Storia dell'arte fiamminga e olandese
   4) Storia dell'arte dei Paesi europei
   5) Storia dell'arte moderna
   6) Storia dell'architettura moderna
  F. Area della storia dell'arte contemporanea:
   1) Archeologia industriale
   2) Storia del cinema
   3) Storia dell'arte contemporanea
   4) Storia e tecnica della fotografia
   5) Storia dell'architettura contemporanea
  G. Area giuridica:
   1) Elementi di diritto amministrativo
   2) Estimo
   3) Legislazione dei beni culturali
   4) Legislazione internazionale comparata dei beni culturali
   5) Legislazione urbanistica
  7.  Nell'arco  dei  tre anni vengono tenuti complessivamente almeno
dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di  un  piano  di
studi  formulato  all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio
della scuola.
  Il consiglio della scuola delibera  ogni  anno  quali  insegnamenti
attivare  nel  rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.
Le lezioni saranno integrate da seminari  e  conferenze,  nonche'  da
esercitazioni,  attivita'  applicativa,  viaggi  di  istruzione.  Gli
insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:
   cinque  (o  piu')  fra  le  discipline  dell'area   dell'indirizzo
prescelto;
   due (o piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle
tecniche;
   due  (o  piu') fra le discipline di due differenti aree di diverso
indirizzo;
   una (o piu') fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti,   due   almeno   dei   quali  composti  con  discipline
dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto.  Gli  altri
insegnamenti  saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze
dei piani di studio.
  L'attivita' didattica comprende per i primi due  anni  400  ore  da
distribuire  fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita'
pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere  prevalentemente
legato  alla  preparazione  della  dissertazione scritta prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982,  l'attivita'
didattica  comprende 200 ore. Alle attivita' pratiche dovranno essere
dedicate non meno di 250 ore.
  I corsi  di  insegnamento  possono  essere  articolati  in  moduli.
Ciascun  modulo  puo' essere costituito da piu' programmi monografici
di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi  a
costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici
sono  affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di
lezioni coordinate, nel tema e nei  tempi,  con  quello  degli  altri
docenti  dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che,
oltre a svolgere il proprio programma, coordina  quello  degli  altri
docenti.  Ciascun  insegnamento,  comunque,  dovra'  avere  un  unico
titolare.
  8. Gli specializzandi possono  trascorrere,  su  deliberazione  del
consiglio  della  scuola,  un periodo di studio all'estero sulla base
dei programmi predisposti  in  dipendenza  di  appositi  accordi  con
istituzioni  scientifiche  italiane  o  straniere.  Il profitto della
permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individute dal
consiglio della scuola.
  9. L'Universita', su proposta del consiglio della  scuola,  stipula
convenzioni   con   enti   pubblici   o   privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento  di  ricerche  e  di  utilizzazione   di   strutture
extra-universitarie  in  ambito  territoriale  e  regionale,  per  lo
svolgimento di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto
del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici di
cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente  gli  enti
pubblici a base territoriale.
  10.  La commissione per l'esame di diploma e' costituita secondo le
consuete modalita' per gli esami universitari.".
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Udine, 7 maggio 1996
                                               Il rettore: STRASSOLDO