ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

CIRCOLARE 5 giugno 1996, n. 2 

  Competenze degli uffici di statistica delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
                                   Agli uffici, enti ed organismi del
                                  Sistema statistico nazionale
(GU n.144 del 21-6-1996)
 
 Vigente al: 21-6-1996  
 

                                   Agli uffici, enti ed organismi del
                                  Sistema statistico nazionale
  Il decreto legislativo 6 luglio 1993,  n.  290,  recante  norme  di
attuazione  dello  statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
concernenti le competenze degli uffici di statistica  delle  province
di  Trento e di Bolzano, ha sostituito le precedenti disposizioni con
le quali erano state gia'  delegate  alle  province  stesse  funzioni
statali  in  materia  statistica  (v.  decreto  del  Presidente della
Repubblica n.  1017/1978, integrato dal decreto del Presidente  della
Repubblica n.  228/1981).
  Nonostante   il  tempo  trascorso  dalla  emanazione  della  citata
normativa, alla quale si rinvia per una  piu'  puntuale  analisi,  la
constatazione  del  perdurare della sua incompleta applicazione rende
ragione di un doveroso intervento per meglio chiarire i punti  focali
di  tale  disciplina e per evidenziare alcuni adempimenti che da essa
conseguono.  Le  disposizioni  di  cui  si  tratta  stabiliscono  due
principi fondamentali: l'indipendenza tecnica ed amministrativa degli
uffici  di  statistica  delle  province autonome rispetto agli organi
provinciali; l'appartenenza di detti  uffici  al  Sistema  statistico
nazionale.
  Le  funzioni, correlate al territorio di rispettiva competenza, che
il decreto attribuisce ai predetti uffici che possono essere definite
come segue:
    a)  effettuazione  -  cioe'  raccolta,  verifica,  correzione   e
memorizzazione  dei  dati  - dei censimenti e delle altre rilevazioni
previste nel programma  statistico  nazionale,  in  conformita'  alle
direttive  tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle
rilevazioni stesse (con le eccezioni di cui si dira' in seguito);
    b) definizione, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle
rilevazioni, di specifiche preventive intese volte a:
    specificare modalita' organizzative dei censimenti e delle  altre
rilevazioni che tengano conto delle particolari esigenze locali;
    concordare  le fasi eventualmente da escludere nell'effettuazione
delle rilevazioni da parte degli uffici provinciali;
    c) trasmissione dei prodotti delle rilevazioni, effettuate  dagli
uffici  di  statistica delle province, all'ISTAT ed agli altri organi
titolari delle rilevazioni stesse. La trasmissione deve avvenire  nei
termini  previsti  e  con  i  criteri  e  le  modalita' stabiliti dal
comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;
    d) validazione dei prodotti di cui  al  precedente  punto  c)  da
parte  dei  responsabili  degli uffici provinciali i quali, adempiuto
tale obbligo, possono, sotto la loro  responsabilita',  pubblicare  e
divulgare  i dati, ancorche' provvisori, nel rispetto delle norme sul
segreto statistico;
    e) coordinamento,  collegamento  ed  interconnessione  in  ambito
provinciale  di  tutte  le fonti pubbliche, preposte alla raccolta ed
elaborazione dei dati statistici, quali  individuate  dall'ISTAT  (in
assenza di prefetture nelle due province);
    f)  esercizio,  nel  rispettivo  territorio, delle funzioni degli
uffici regionali dell'ISTAT.
  L'assolvimento delle funzioni di cui ai punti precedenti  prefigura
quindi   gli  uffici  provinciali  quali  interlocutori  unici  della
statistica ufficiale  sul  territorio  di  reciproca  competenza.  Ad
assolvimento  delle  funzioni  di  cui  al  summenzionato punto b) e'
necessario  che  l'amministrazione,  ente od organismo titolare della
rilevazione informi preventivamente gli uffici  di  statistica  delle
province  autonome  e,  se  del  caso,  pervenga  alla definizione di
accordi sulle modalita' di esecuzione della  rilevazione  nell'ambito
del territorio di competenza degli uffici medesimi.
  Il  decreto  legislativo  n.  290/1993  prevede  inoltre  il potere
sostitutivo  dell'ISTAT,  in  caso  di  gravi  inadempimenti   o   di
impossibilita'  degli  uffici  di statistica delle province autonome.
Questi ultimi uffici  hanno  potere  sostitutivo  in  caso  di  gravi
inadempimenti   o   di   impossibilita'   degli   enti   di   livello
subprovinciale.
  Infine,  lo  stesso  decreto  disciplina  l'interscambio  dei  dati
individuali,  resi  anonimi, tra gli uffici di statistica provinciali
ed altre amministrazioni ed enti, per finalita' statistiche.
  In relazione alle disposizioni innanzi citate e tenuto conto  delle
competenze  che  il  vigente  ordinamento  attribuisce  alle province
autonome, tutta la  corrispondenza  e  tutti  i  documenti  (lettere,
circolari,  materiale  di  rilevazione,  ecc.)  che,  per il restante
territorio nazionale, e' indirizzata a:
   prefetture;
   uffici di statistica dei commissari del Governo;
   camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
   uffici regionali ISTAT,
deve essere trasmessa, in ragione delle rispettive competenze, a:
   Servizio statistica della provincia autonoma di Trento
   Via Brennero, 316 - 38100 Trento
   (tel.: 0461/497801 - fax: 0461/497813)
   Istituto di statistica della provincia autonoma di Bolzano - ASTAT
   Viale Duca d'Aosta, 59 - 39100 Bolzano
   (tel.: 0471/994000 - fax: 0471/994008)
  Il decreto legislativo  di  cui  si  tratta,  nell'attribuire  agli
uffici di statistica delle province autonome il compito di effettuare
i   censimenti  e  le  indagini  previste  dal  programma  statistico
nazionale, fa eccezione per "le rilevazioni di carattere  campionario
non  aventi  rappresentativita'  a  livello  regionale e" per "quelle
derivanti  da  atti   amministrativi   ed   effettuate   direttamente
dall'organo  titolare  della  rilevazione attraverso propri uffici ed
organi". Anche in tali casi,  e'  necessario  che  l'amministrazione,
ente  od organismo titolare della rilevazione informi preventivamente
gli uffici di statistica delle province  autonome  e,  se  del  caso,
pervenga  alla  definizione  di accordi sulle modalita' di esecuzione
della rilevazione stessa nell'ambito  del  territorio  di  competenza
degli uffici medesimi.
  Nei casi in cui ai quesiti contenuti nei questionari di rilevazione
siano   tenuti  a  rispondere  soggetti  privati  (es.  cittadini  ed
imprese), e' indispensabile che l'amministrazione, ente od  organismo
titolare  della  rilevazione prenda preventivi contatti con l'ufficio
di statistica della provincia di Bolzano, al fine di provvedere  alla
traduzione  di tutta la modulistica in lingua tedesca, in conformita'
alle disposizioni di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
15 luglio 1988, n. 574.
                                               Il presidente: ZULIANI