MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

              Corretto utilizzo dei prodotti intermedi
                      in alimentazione animale
(GU n.144 del 21-6-1996)

   Lo  scrivente  dipartimento,  al  fine  di  chiarire  a  tutti gli
operatori  del  settore  la  corretta  utilizzazione   dei   prodotti
intermedi precisa quanto segue.
   Per  prodotti intermedi, previsti dall'art 3, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo1993, n. 90,  si  intendono  i  prodotti  medicati
ottenuti  dalla  miscelazione  di una premiscela medicata autorizzata
con uno o piu' mangimi.
   I prodotti intermedi possono contenere una quantita' di  principio
attivo  medicamentoso fino a venti volte superiore il limite previsto
per  il  mangime  completo   medicato   indicato   nel   decreto   di
registrazione  della  premiscela medicata utilizzata. In ogni caso la
loro percentuale minima di  utilizzazione  per  la  fabbricazione  di
mangimi medicati non puo' essere inferiore al 5%.
   Per  quanto  riguarda  in  particolare la medicazione del latte in
polvere ricostituito si chiarisce  che  e'  possibile  utilizzare  il
medicinale  veterinario  prefabbricato autorizzato, come chiarito con
nota, prot.  n. 600.9/24315/AG.75/1399 del 13 aprile  1995,  diramata
alle regioni.
   In  considerazione  di  quanto  sopra non e' ipotizzabile l'uso di
premiscele medicate ne' di prodotti intermedi da esse costituiti, per
medicare il latte in polvere.
   Si ribadisce pertanto che non possono  essere  utilizzati  per  la
fabbricazione  di  prodotti  intermedi  gli  ex integratori medicati,
liquidi o in supporto idrosolubile, per i quali sia stato comunicato,
con esito  favorevole,  il  cambio  di  denominazione  in  medicinale
veterinario  prefabbricato da utilizzarsi in acqua da bere e in latte
in  polvere  da  ricostituire  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto
ministeriale 16 novembre 1993 e successiva modifica.