Modificazione alle istruzioni relative alla dichiarazione ICI per l'anno 1995, approvate con decreto ministeriale del 14 febbraio 1996.(GU n.148 del 26-6-1996)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI); Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1996, con il quale e' stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di dichiarazione, agli effetti dell'ICI, degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1995 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1995, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato; Considerato che, per esigenze di semplificazione, occorre modificare le predette istruzioni relativamente all'abitazione principale del soggetto residente che ha fruito nell'anno 1995 dell'aliquota ridotta deliberata dal comune; Visto il comunicato del Ministero delle finanze del 7 giugno 1996, pubblicato sui quotidiani del successivo 8 giugno; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; Decreta: Art. 1. Non costituisce causa di variazione e quindi non determina, di per se', l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 1995, l'applicazione all'abitazione principale del soggetto residente dell'aliquota ridotta deliberata dal comune. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 1996 Il Ministro: VISCO