Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita'.(GU n.150 del 28-6-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90; Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalita' stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanita' in data 23 settembre 1993; Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita'; Visto l'art. 3 del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996 n. 34, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita'; Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanita' in data 10 febbraio 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 - con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993; Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990; Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990 - con la quale e' stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' per il triennio 1989-1991; Viste le istanze presentate in conformita' alla sopracitata circolare dalla regione Piemonte per il finanziamento di interventi compresi nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria; Viste le deliberazioni di giunta della regione Piemonte n. 51-5815 del 5 febbraio 1996 e n. 83-5986 del 12 febbraio 1996, con le quali sono stati rispettivamente approvati i progetti relativi all'ampliamento dei servizi speciali di diagnosi e cura presso l'ospedale civile di Susa (Torino) e la realizzazione di una RSA per anziani in Varisella (Torino), subordinatamente all'osservanza, da parte delle rispettive aziende sanitarie, delle prescrizioni apposte dal comitato regionale per le opere pubbliche con pareri in data 23 ottobre 1995 e 4 gennaio 1996; Ritenuto, pertanto, di ammettere al finanziamento i predetti interventi, subordinando l'autorizzazione alla concessione del mutuo da parte del Ministero del tesoro all'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni del comitato regionale per le opere pubbliche; Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti della regione Piemonte: Azienda sanitaria 5 - Ampliamento dei servizi speciali di diagnosi e cura dell'ospedale civile di Susa (Torino). Il mutuo a carico dello Stato, al netto della quota del 5% a carico della regione, ammonta a 5.937 milioni di lire. La regione Piemonte comunichera' al Ministero del tesoro, al fine di ottenere l'autorizzazione alla contrazione del mutuo, l'avvenuta ottemperanza alle seguenti prescrizioni da parte dell'Azienda sanitaria 5: a) dovranno essere comunque scrupolosamente osservate le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, concernente norme di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici; b) prima dell'indizione della gara di appalto, il capitolato speciale di appalto dovra' essere opportunamente adeguato alla normativa vigente e il progetto dovra' essere opportunamente verificato per quanto attiene al decreto-legge n. 626/1994 e, inoltre, se del caso, dovra' essere modificato il quadro economico di spesa in relazione all'applicazione del decreto-legge n. 41/1995 convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995, in materia di aliquote IVA; Azienda sanitaria 6 - Realizzazione di una RSA per anziani in Varisella (Torino). Il mutuo a carico dello Stato, al netto della quota del 5% a carico della regione, ammonta a 4.560 milioni di lire. La regione Piemonte comunichera' al Ministero del tesoro, al fine di ottenere l'autorizzazione alla contrazione del mutuo, l'avvenuta ottemperanza alle seguenti prescrizioni da parte dell'Azienda sanitaria 6: a) dovra' essere redatto il documento relativo all'analisi dei prezzi, sulla base di quanto indicato nella Circolare del presidente della giunta regionale, prot. 5/pre del 1 marzo 1995; b) per quanto attiene le sistemazioni esterne dovra' essere richiesto un ulteriore parere agli organi competenti; c) dovranno essere comunque scrupolosamente osservate le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, concernente norme di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici; d) prima dell'indizione della gara di appalto, il capitolato speciale di appalto dovra' essere opportunamente adeguato alla normativa vigente e il progetto dovra' essere opportunamente verificato per quanto attiene al decreto-legge n. 626/1994 e, inoltre, se del caso, dovra' essere modificato il quadro economico di spesa in relazione all'applicazione del decreto-legge n. 41/1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 85/1995, in materia di aliquote IVA. Restano a carico della regione Piemonte gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA. Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procedera' alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione. Roma, 24 aprile 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 168