MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 giugno 1996 

  Proroga del termine previsto dall'art.  3,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  15  settembre 1995 recante: "Determinazione dei tempi e
delle modalita' per la presentazione delle domande di  ammissione  ai
contributi  di  cui  all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, in
materia di interporti".
(GU n.153 del 2-7-1996)

                             IL MINISTRO
                  DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la  legge  4  agosto  1990,  n.  240,  capo  I,  concernente
interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati
al  trasporto  merci  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni
apportate con legge 30 maggio 1995, n. 204;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 78.T in data 15 settembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1995, con
il quale, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 6 della  citata  legge
n.  204/1995,  il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione ha
definito i tempi e la modalita' per la presentazione delle domande di
ammissione ai contributi di cui alla legge n. 240/1990;
  Visto il decreto ministeriale in data 18 gennaio  1996,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1996, con il quale sono
stati  prorogati  i  termini  di  cui all'art. 1, comma 1 del decreto
ministeriale 78-T in data 15 settembre 1995;
  Visto il decreto ministeriale 99-T in data 20 dicembre 1995 con  il
quale  e'  stata  istituita presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione la commissione per la predisposizione  della  graduatoria
per  l'ammissione  ai  contributi di cui alla legge 4 agosto 1990, n.
240, come integrata e modificata dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;
  Visto il precitato decreto ministeriale 99-T/1995  che  all'art.  3
fissa  tra l'altro i termini per la definizione della graduatoria dei
soggetti da ammettere ai contributi di cui alla legge  240  del  1990
definita   in   base   ai   criteri  obiettivi  predeterminati  dalla
commissione medesima;
  Considerato  che  il  ritardo  con  cui  la  commissione  ha  avuto
disponibilita'  dell'intera  documentazione,  prevista in allegato al
citato  decreto  ministeriale  15  settembre  1995  con   particolare
riguardo a quanto previsto la p.to 4.2, non consente alla commissione
stessa  di  completare  nei  termini  inizialmente  previsti i propri
lavori;
  Ritenuto di dover prorogare di trenta giorni  il  termine  indicato
all'art.   3,   comma  2,  del  suindicato  decreto  ministeriale  n.
78-T/1995;
                              Decreta:
  Il termine di novanta giorni previsto dall'art.  3,  comma  2,  del
decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 15 settembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  224  del  25  settembre
1995,  recante  "Determinazione  dei  tempi  e delle modalita' per la
presentazione delle  domande  di  ammissione  ai  contributi  di  cui
all'art.  6  della  legge  4  agosto  1990,  n.  240,  in  materia di
interporti" e' prorogato di trenta giorni.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 20 giugno 1996
                                                Il Ministro: BURLANDO