Circolare LEV.C.44/UDG del 16 giugno 1994 recante disposizioni in materia di dispensa dal compiere la ferma di leva in favore dei profughi soggetti alla leva o agli obblighi di servizio militare. Nuovi criteri interpretativi per l'applicazione dell'art. 33 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.(GU n.153 del 2-7-1996)
Vigente al: 2-7-1996
Comandi L.R.M. Colevamiles Maricoleva Levamiles Distremiles Levamare e, per conoscenza: Presidenza della Repubblica, Segr. affari militari Presidenza del Consiglio dei Ministri Difesa Gabinetto Segr. part. SSS alla Difesa Segredifesa Ministero degli affari esteri, D.G.E.A.S. Uff. VIII (copie per rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero) Ministero dell'interno, Direzione generale servizi civili Stamadifesa Statesercito Maristat Stataereo Superprocuramiles (con annesse copie per le procure militari della Repubblica) Cortmiles Procuragencortemiles Carabinieri Comando Leggidife Sottuffesercito Maripers Persaereo Contendife Prefetture Regiomiles Maridipart Marisicilia Marisardegna Aeroregioni Maricentro Sono pervenuti a questa Direzione generale vari quesiti da parte degli organi della leva e del reclutamento, in ordine all'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 33 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, ai familiari a carico dei profughi. La scrivente, vista anche la nota 13/8-474 datata 6 luglio 1995 con cui la prefettura di Trieste ha prospettato al distretto militare di Udine una soluzione interpretativa dell'art. 1 della predetta legge in combinato disposto con l'art. 1 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, difforme da quanto previsto nella circolare in oggetto, si e' rivolta al Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili, affinche' fornisse in proposito il proprio competente parere. Detto Dicastero, nella risposta, si e' attenuto ad un'analisi ermeneutica della normativa in parola, basata su una recente sentenza emanata sull'argomento dal Consiglio di Stato, sentenza che si contrappone nettamente al precedente orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado. L'Alto Consesso, infatti, ha negato l'esistenza di una categoria a se stante di "familiari a carico", motivando tale asserzione con l'illogita' di una disposizione che attribuisse a "persone che profughi non sono, in quanto nate dopo molto tempo dopo il rientro dei genitori in patria", il diritto a far valere il proprio status sine die e che al contempo, di converso, concedesse ai profughi un termine di quattro anni per la presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica, cosi' come previsto dall'art. 4 della legge n. 763/1981. Il Ministero dell'interno, condividendo tale tesi, e' giunto alla conclusione che solo "il formale riconoscimento della qualifica di profugo decretato dal prefetto legittimi l'interessato a richiedere i benefici di cui alla legge n. 763/1981" e cio', evidentemente, a prescindere dal fatto che sia familiare a carico o profugo esso stesso. Tutto cio' premesso e ritenendo che la circolare in oggetto debba essere armonizzata con l'interpretazione fornita dalle citate autorevoli fonti, si chiarisce che destinatario del baneficio di cui all'art. 33 della prefata legge e' esclusivamente il giovane in possesso dell'attestazione prefettizia di profugo. Devono quindi intendersi abrogate le disposizioni della circolare in questione incompatibili con il predetto criterio interpretativo. Si precisa, infine, che restano salve le decisioni e i provvedimenti gia' adottati alla data di ricezione della presente circolare. Il direttore generale della leva DISTEFANO