Metodologie per la determinazione dell'incremento di temperatura nelle acque marine a seguito di sversamenti di scarichi termici.(GU n.154 del 3-7-1996)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" che, tra l'altro, disciplina gli scarichi di qualsiasi tipo nelle acque marine; Visto il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1993, n. 502, concernente "Disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici in mare"; Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 2, che sostituisce il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 (temperatura) della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, per i limiti di accettabilita' dello scarico termico in mare; Considerato che ai sensi del comma 2 del citato art. 2 i criteri di misurazione dell'incremento termico conseguente a scarichi in mare sono stabiliti dal Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 11, della legge 8 luglio 1986, n. 349 sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA); Viste le metodologie di controllo definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) pubblicate sul notiziario IRSA "Metodi analitici per le acque" n. 4 di ottobre-dicembre 1993 e sul manuale dei metodi analitici per le acque, Quad. Ist. ric. acque n. 100, 1995; Considerato che il comitato scientifico di cui all'art. 11, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' stato soppresso dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608; Ritenuto pertanto di dover acquisire il parere dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), e 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61; Visto il parere dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) del 13 febbraio 1996; Ritenuto che il controllo effettuato secondo modalita' specifiche garantisce la compatibilita' degli scarichi termici a mare con il corpo recipiente; Considerata la necessita' di assicurare tempestivamente ed in modo efficace controlli e il monitoraggio ambientale delle acque; Decreta: Art. 1. 1. In attesa del riordino della normativa riguardante la tutela delle acque, da attuare ai sensi della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e della legge 22 febbraio 1994, n. 146, la verifica del rispetto dei limiti di incremento di temperatura delle acque marine interessate da scarichi termici e' effettuata dall'organo competente al controllo con le modalita' determinate dall'IRSA ai sensi dell'art. 3, comma 6, decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, convertito dalla legge 6 dicembre 1993, n. 502, eseguendo piu' misurazioni sull'ampiezza di un arco della circonferenza a 1000 m, centrato sul pennacchio termico, che rappresenta la porzione significativa del corpo idrico. 2. Fermi restando i limiti di incremento termico previsti dalla normativa vigente, qualora il corpo recipiente di scarichi termici sia un ambiente che presenta opere artificiali di sbarramento ovvero particolari caratteristiche morfologiche naturali, quali baie, lagune, bassi fondali, scarsa circolazione dell'acqua, la porzione significativa del corpo idrico e le specifiche modalita' di controllo, che non possono comunque essere meno restrittive di quelle di cui al comma 1, sono determinate dall'Agenzia regionale (ARPA) o dalla provincia, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sulla base di appositi studi ambientali sul sito eseguiti dai titolari degli impianti, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'individuazione delle modalita' di controllo di cui ai precedenti commi e degli eventuali interventi di adeguamento degli impianti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari degli stessi trasmettono all'Autorita' competente al rilascio delle autorizzazioni una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le caratteristiche tecniche dello scarico e la caratterizzazione ambientale del corpo recipiente. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 aprile 1996 Il Ministro: BARATTA Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 63