MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 luglio 1996 

  Assoggettamento   alla   liquidazione   coatta  amministrativa  del
"Comitato  Gennaio  85",  in  Milano,  e   nomina   del   commissario
liquidatore.
(GU n.161 del 11-7-1996)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista   la   legge  23  novembre  1939,  n.  1966,  che  disciplina
l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione;
  Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n.  233,  convertito  con  la
legge   1   agosto   1986,  n.  430,  recante  "Norme  urgenti  sulla
liquidazione coatta amministrativa delle  societa'  fiduciarie  e  di
revisione   e   disposizioni   transitorie  sugli  enti  di  gestione
fiduciaria";
  Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito  con  la
legge  13  aprile 1987, n. 148, recante "Misure urgenti in materia di
enti di gestione fiduciaria";
  Vista la lettera raccomandata a.r. prot. n.  424982  del  18  marzo
1996,  ricevuta  in  data  25  marzo  1996,  con  la  quale  e' stato
contestato, ai sensi dell'art. 3-bis del  decreto-legge  16  febbraio
1987,  n.  27,  convertito  con  la  legge 13 aprile 1987, n. 148, al
Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi,  10,
di  avere  svolto  l'attivita'  propria  di societa' fiduciaria senza
avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla  legge
23  novembre  1939,  n.    1966, e con la quale e' stato assegnato il
termine di quindici giorni dalla ricezione  delle  contestazioni  per
far pervenire proprie osservazioni al riguardo;
  Vista  la  memoria  difensiva datata 9 aprile 1996, pervenuta il 16
aprile 1996, con la quale il Comitato Gennaio 85 ha fatto presente:
   di essersi costituito per perseguire,  senza  fini  di  lucro,  la
tutela degli interessi dei sottoscrittori dei prodotti I.F.L. in ogni
possibile sede;
   che  non esiste agli atti del Comitato e non esiste in alcun luogo
un atto o un qualunque impegno che comporti l'obbligo  giuridico  per
il  Comitato di amministrare le partecipazioni eventualmente avute da
terzi debitori;
   che il Ministero non e' legittimato  a  valutare  se  il  Comitato
abbia  o non abbia provveduto alla consegna dei titoli ritirati dalla
procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. a seguito
dell'accoglimento delle istanze di rivendicazione;
   che  l'attivita'  svolta  dal  Comitato  esula  dalla   sfera   di
competenza del Ministero;
   che  il farsi rilasciare procure non e' materia che possa afferire
alla sfera  di  competenza  dell'attivita'  di  societa'  fiduciaria,
mentre rientra nei poteri di comitati ed associazioni;
  Constatato che:
   lo stesso Comitato Gennaio 85, nelle comunicazioni annuali inviate
ai  propri  associati  ha  sempre evidenziato la propria attivita' di
gestione delle partecipazioni per conto di detti associati;
   lo stesso Comitato Gennaio 85, con proprie circolari, pervenute in
copia al Ministero, ha sollecitato agli aderenti il  conferimento  di
deleghe in occasione dello svolgimento delle assemblee;
   da  parte  di alcuni associati e' stato evidenziato che le deleghe
venivano conferite "in bianco", sia per quanto riguarda il nominativo
del delegato, sia per quanto concerne l'ambito della delega;
  Ritenuto:
   che l'attivita' di fatto svolta dal Comitato Gennaio 85 consiste:
    nella    sollecitazione   di   procure   notarili   a   contenuto
sostanzialmente gestorio aventi per oggetto valori mobiliari  (azioni
e quote di societa' di capitali);
    nell'esercizio,   tramite  i  rappresentanti  del  comitato,  dei
diritti sociali rinvenienti dai predetti titoli nonche'  dei  diritti
dispositivi  delle ragioni di credito dei mandanti verso la procedura
della  liquidazione  coatta  amministrativa  dell'I.F.L.  S.p.a.   in
l.c.a.;
   che  le  anzidette  procure sono state ottenute con la clausola di
irrevocabilita';
   che i titoli oggetto di tali procure  sono  stati  ottenuti  nella
disponibilita'  del  Comitato,  come  risulta anche dal provvedimento
Consob del  15  aprile  1996  con  il  quale  sono  state  sanzionate
violazioni  del disposto di cui all'art. 1/18 della legge n. 216/1974
nei confronti dei responsabili del Comitato;
  Considerato:
   che la ratio della riserva di legge a favore di soggetti abilitati
per  l'esercizio  dell'attivita'  propria  di   societa'   fiduciaria
consiste  nella tutela del pubblico risparmio in ordine all'attivita'
gestoria  svolta  in  modo  organizzato  avente  per  oggetto  valori
mobiliari, in base a mandato ad amministrare;
   che  ai  fini  della  disciplina  di  tutela non rileva in se' che
l'intestazione formale dei  titoli  permanga  in  capo  ai  mandanti,
allorche',  in  forza  del  citato mandato irrevocabile, l'effetto di
spossessamento giuridico nei confronti del titolare effettivo sia  il
medesimo;
   che,  infatti,  le  procure  in  questione  prevedono l'ipotesi di
vendita dei titoli gestiti "al miglior  offerente"  con  impegno  dei
mandanti  a  rimanere  "vincolati  alla vendita" e con impegno a "non
revocare la presente procura sino alla conclusione di tutti gli  atti
relativi  alla  cessione di titoli" salvo esplicita manifestazione di
dissenso  non  gia'  del  singolo  avente   diritto,   bensi'   della
maggioranza degli aventi diritto;
   che   in   tale   forma  di  attivita'  gestoria  con  sostanziale
dismissione  dei  diritti  dei  singoli  mandanti   in   favore   dei
rappresentanti  del  Comitato, effettivi mandatari, deve reputarsi di
fatto posta in essere attivita' propria  di  societa'  fiduciaria  ai
sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27;
   che,  pertanto,  le  ragioni addotte dal Comitato Gennaio 85 nella
memoria del 9 aprile 1996 non appaiono  idonee  a  far  ritenere  non
applicabile  nella  specie  il  citato  disposto  dell'art. 3-bis del
decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27;
   che,  quindi,  devono  confermarsi  le  circostanze   oggetto   di
contestazione nella ministeriale prot. n. 424982 del 18 marzo 1996;
                              Decreta:
  1.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 16
febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148,
il Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via  Lazzaro  Palazzi,
10,  costituito  in  Milano  in data 27 aprile 1985 con atto a rogito
notaio dott. Massimo Mezzanotte, rep. n. 28436, progr.  n.  2768,  e'
posto in liquidazione coatta amministrativa.
  2. E' nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Franchini, nato
a  Gavirate  (Varese)  il 24 ottobre 1944, domiciliato in Milano alla
via Lentasio n. 9.
  3. Il presente decreto sara' comunicato alla camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Milano  per l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese.
  4. Avverso  il  presente  provvedimento  potra'  essere  presentato
ricorso  al  tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni
ovvero  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni,
decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.
  5.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 luglio 1996
                                                 Il Ministro: BERSANI