Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa del "Comitato Gennaio 85", in Milano, e nomina del commissario liquidatore.(GU n.161 del 11-7-1996)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione; Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1 agosto 1986, n. 430, recante "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria"; Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante "Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria"; Vista la lettera raccomandata a.r. prot. n. 424982 del 18 marzo 1996, ricevuta in data 25 marzo 1996, con la quale e' stato contestato, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, al Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, di avere svolto l'attivita' propria di societa' fiduciaria senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e con la quale e' stato assegnato il termine di quindici giorni dalla ricezione delle contestazioni per far pervenire proprie osservazioni al riguardo; Vista la memoria difensiva datata 9 aprile 1996, pervenuta il 16 aprile 1996, con la quale il Comitato Gennaio 85 ha fatto presente: di essersi costituito per perseguire, senza fini di lucro, la tutela degli interessi dei sottoscrittori dei prodotti I.F.L. in ogni possibile sede; che non esiste agli atti del Comitato e non esiste in alcun luogo un atto o un qualunque impegno che comporti l'obbligo giuridico per il Comitato di amministrare le partecipazioni eventualmente avute da terzi debitori; che il Ministero non e' legittimato a valutare se il Comitato abbia o non abbia provveduto alla consegna dei titoli ritirati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. a seguito dell'accoglimento delle istanze di rivendicazione; che l'attivita' svolta dal Comitato esula dalla sfera di competenza del Ministero; che il farsi rilasciare procure non e' materia che possa afferire alla sfera di competenza dell'attivita' di societa' fiduciaria, mentre rientra nei poteri di comitati ed associazioni; Constatato che: lo stesso Comitato Gennaio 85, nelle comunicazioni annuali inviate ai propri associati ha sempre evidenziato la propria attivita' di gestione delle partecipazioni per conto di detti associati; lo stesso Comitato Gennaio 85, con proprie circolari, pervenute in copia al Ministero, ha sollecitato agli aderenti il conferimento di deleghe in occasione dello svolgimento delle assemblee; da parte di alcuni associati e' stato evidenziato che le deleghe venivano conferite "in bianco", sia per quanto riguarda il nominativo del delegato, sia per quanto concerne l'ambito della delega; Ritenuto: che l'attivita' di fatto svolta dal Comitato Gennaio 85 consiste: nella sollecitazione di procure notarili a contenuto sostanzialmente gestorio aventi per oggetto valori mobiliari (azioni e quote di societa' di capitali); nell'esercizio, tramite i rappresentanti del comitato, dei diritti sociali rinvenienti dai predetti titoli nonche' dei diritti dispositivi delle ragioni di credito dei mandanti verso la procedura della liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. S.p.a. in l.c.a.; che le anzidette procure sono state ottenute con la clausola di irrevocabilita'; che i titoli oggetto di tali procure sono stati ottenuti nella disponibilita' del Comitato, come risulta anche dal provvedimento Consob del 15 aprile 1996 con il quale sono state sanzionate violazioni del disposto di cui all'art. 1/18 della legge n. 216/1974 nei confronti dei responsabili del Comitato; Considerato: che la ratio della riserva di legge a favore di soggetti abilitati per l'esercizio dell'attivita' propria di societa' fiduciaria consiste nella tutela del pubblico risparmio in ordine all'attivita' gestoria svolta in modo organizzato avente per oggetto valori mobiliari, in base a mandato ad amministrare; che ai fini della disciplina di tutela non rileva in se' che l'intestazione formale dei titoli permanga in capo ai mandanti, allorche', in forza del citato mandato irrevocabile, l'effetto di spossessamento giuridico nei confronti del titolare effettivo sia il medesimo; che, infatti, le procure in questione prevedono l'ipotesi di vendita dei titoli gestiti "al miglior offerente" con impegno dei mandanti a rimanere "vincolati alla vendita" e con impegno a "non revocare la presente procura sino alla conclusione di tutti gli atti relativi alla cessione di titoli" salvo esplicita manifestazione di dissenso non gia' del singolo avente diritto, bensi' della maggioranza degli aventi diritto; che in tale forma di attivita' gestoria con sostanziale dismissione dei diritti dei singoli mandanti in favore dei rappresentanti del Comitato, effettivi mandatari, deve reputarsi di fatto posta in essere attivita' propria di societa' fiduciaria ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27; che, pertanto, le ragioni addotte dal Comitato Gennaio 85 nella memoria del 9 aprile 1996 non appaiono idonee a far ritenere non applicabile nella specie il citato disposto dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27; che, quindi, devono confermarsi le circostanze oggetto di contestazione nella ministeriale prot. n. 424982 del 18 marzo 1996; Decreta: 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, il Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, costituito in Milano in data 27 aprile 1985 con atto a rogito notaio dott. Massimo Mezzanotte, rep. n. 28436, progr. n. 2768, e' posto in liquidazione coatta amministrativa. 2. E' nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Franchini, nato a Gavirate (Varese) il 24 ottobre 1944, domiciliato in Milano alla via Lentasio n. 9. 3. Il presente decreto sara' comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. 4. Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso. 5. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 1996 Il Ministro: BERSANI