MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 luglio 1996 

  Assoggettamento  alla  liquidazione  coatta  amministrativa   della
societa'  "Gennaio  90  S.r.l.",  in Milano, e nomina del commissario
liquidatore.
(GU n.161 del 11-7-1996)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista   la   legge  23  novembre  1939,  n.  1966,  che  disciplina
l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione;
  Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n.  233,  convertito  con  la
legge   1   agosto   1986,  n.  430,  recante  "Norme  urgenti  sulla
liquidazione coatta amministrativa delle  societa'  fiduciarie  e  di
revisione   e   disposizioni   transitorie  sugli  enti  di  gestione
fiduciaria";
  Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito  con  la
legge  13  aprile 1987, n. 148, recante "Misure urgenti in materia di
enti di gestione fiduciaria";
  Visto il decreto legislativo 9 aprile  1991,  n.  127,  concernente
"Attuazione  delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia
societaria relative ai conti annuali e consolidati ai sensi dell'art.
1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69";
  Vista la lettera raccomandata a.r. prot. n.  424981  del  18  marzo
1996,  ricevuta  in  data  25  marzo  1996,  con  la  quale  e' stato
contestato, ai sensi dell'art. 3-bis del  decreto-legge  16  febbraio
1987,  n.  27,  convertito  con la legge 13 aprile 1987, n. 148, alla
societa' "Gennaio 90 S.r.l.",  avente  sede  legale  in  Milano,  via
Lazzaro  Palazzi, 10, di avere svolto l'attivita' propria di societa'
fiduciaria  senza  avere  preventivamente  ottenuto  l'autorizzazione
prevista  dalla  legge  23  novembre 1939, n. 1966, e con la quale e'
stato assegnato il termine di quindici giorni dalla  ricezione  delle
contestazioni per far pervenire proprie osservazioni al riguardo;
  Vista  la  memoria  difensiva datata 9 aprile 1996, pervenuta il 16
aprile 1996, con la quale la Gennaio 90 S.r.l. ha fatto presente:
   di essersi  costituita  per  svolgere  l'attivita'  di  "acquisto,
vendita,  permuta  di  partecipazioni  azionarie  nonche' di quote di
societa' a responsabilita' limitata e di valori mobiliari  in  genere
..";
   di  essere  stata  iscritta  con  atto 6 maggio 1993, prot. 006731
dell'Ufficio italiano cambi nell'elenco degli intermediari finanziari
di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1991, n. 197;
   che siffatta iscrizione e' dovuta alla decisione di  destinare  il
risultato  della propria attivita' alla soddisfazione risarcitoria ..
dei clienti della I.F.L. S.p.a.  in  l.c.a.  assistiti  dal  Comitato
Gennaio 85, per cui la societa' opera a tutti gli effetti come una no
profit society;
   di  avere  svolto  l'attivita' di assunzione di partecipazioni pur
iscrivendo le partecipazioni assunte tra i propri conti d'ordine  con
un  unico  atto  di  acquisizione  ..  relativo alla nota transazione
"Cottolengo", motivo della costituzione della societa' stessa;
   che non esiste agli atti della societa'  e  non  esiste  in  alcun
luogo un atto o un qualunque impegno che comporti l'obbligo giuridico
per  la  societa' di amministrare le partecipazioni assunte per conto
di terzi;
   che non e' antigiuridico e non  costituisce  illecito  l'iscrivere
alcune  poste  tra  i conti d'ordine al fine di rendere noto ai terzi
che entrano in rapporto con la societa'  che  essi  non  devono  fare
affidamento sulla capacita' patrimoniale della societa' per via delle
partecipazioni  perche'  il  consiglio di amministrazione in rispetto
della volonta' dei soci ha gia' destinato i  beni  appostati  ad  uno
scopo diverso dall'assunzione di impegni garantiti da quei beni;
   che  dagli  atti  sociali  risulta  che  le partecipazioni sono di
esclusiva proprieta' della societa';
  Constatato che:
   la societa' stessa, nei bilanci  relativi  agli  esercizi  1993  e
1994, ha dichiarato: "La societa' non possiede partecipazioni proprie
ma  detiene nell'interesse dei creditori partecipazioni, iscritte fra
i conti d'ordine, essendo impegnati a ripartire fra gli ex fiducianti
I.F.L. il provento dell'eventuale realizzo" ed inoltre:  "Come  noto,
ma  riteniamo  utile  ripeterlo,  le azioni e le quote intestate alla
nostra societa'  non  daranno  luogo  a  proventi,  in  quanto  siamo
contrattualmente  impegnati  a  riversare  quanto incassato, al netto
delle pure spese di  gestione  della  societa',  a  favore  degli  ex
fiducianti";
   la   societa'   medesima   ha  ripetutamente  evidenziato  che  le
partecipazioni ad essa intestate  non  sono  di  sua  pertinenza  dal
momento  che vengono appostate nei conti d'ordine e non nella sezione
dell'attivo dello stato patrimoniale;
  Ritenuto:
   che  l'attivita'  rilevante,  ai  fini  dell'assoggettamento  alla
liquidazione  coatta  amministrativa  ai  sensi  dell'art.  3-bis del
decreto-legge 16 febbraio 1987,  n.  27,  non  e'  tanto  quella  che
risulta dall'atto costitutivo, bensi' quella svolta di fatto;
   che  di  fatto  la  societa'  Gennaio  90  S.r.l.  ha acquisito la
proprieta' ed e' stata intestataria delle partecipazioni  rinvenienti
dalla "transazione Cottolengo/Comitato Gennaio 85" ed ha esercitato i
relativi  diritti  sociali  a nome proprio e nel dichiarato interesse
dei terzi gia' fiducianti dell'I.F.L. S.p.a. in l.c.a.;
   che la mera intestazione dei titoli partecipativi (azioni e  quote
di societa' di capitali) sia avvenuta a titolo fiduciario si constata
dalla appostazione delle relative partecipazioni fra i conti d'ordine
nel bilancio della societa';
  Vista  la  ulteriore  comunicazione  in data 23 aprile 1990, con la
quale il legale incaricato dalla Gennaio 90 S.r.l. ha reso noto che:
   le partecipazioni possedute dalla Gennaio  90  S.r.l.  sono  state
interamente cedute ad una societa' fiduciaria;
   la   Gennaio  90  S.r.l.  non  e'  la  fiduciante  della  societa'
fiduciaria;
  Ritenuto, inoltre, che:
   con la lettera del 23 aprile  1996  il  legale  della  Gennaio  90
S.r.l.  ha  dichiarato  -  senza documentare l'affermazione - che "le
partecipazioni possedute dalla societa' Gennaio 90 S.r.l. sono  state
interamente cedute ad una societa' fiduciaria" non meglio precisata;
   tale  atto di disposizione, se compiuto, avente per oggetto titoli
dichiaratamente di terzi si pone quale  ulteriore  manifestazione  di
attivita'  gestoria di beni altrui, senza per di piu', che risulti il
previo consenso degli effettivi proprietari, e cio' indipendentemente
dai profili non trasparenti  dell'annunciata  operazione;  cosi'  che
l'apertura   della   procedura   concorsuale   si  appalesa  vieppiu'
necessaria  per  consentire  il  conseguimento  delle  finalita'   di
tempestiva  tutela  sottese  al  disposto  di  cui all'art. 3-bis del
decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27;
   che  le  ragioni  addotte  nella memoria in data 9 aprile 1996 non
paiono idonee a ritenere non applicabile  nella  specie  il  disposto
dell'art.  3-bis  piu'  volte  citato  e quanto comunicato in data 23
aprile 1996 conferma ulteriormente le contestazioni mosse;
   che  pertanto  devono  confermarsi  le  circostanze   oggetto   di
contestazione nella ministeriale prot. n. 424981 del 18 marzo 1996;
                              Decreta:
  1.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 16
febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148,
la societa' Gennaio 90 S.r.l., avente  sede  legale  in  Milano,  via
Lazzaro  Palazzi,  10, codice fiscale 10041580159, costituita in data
12 aprile 1990 con atto a rogito notaio dott. Carlo  Corso,  rep.  n.
39991/3570,  iscritta nel registro delle imprese di Milano in data 19
febbraio 1996, reg. n. 304812,  iscritta  nel  registro  ditte  della
CCIAA  di  Milano  al  n. 1337871 in data 30 maggio 1990, e' posta in
liquidazione coatta amministrativa.
  2. E' nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Franchini, nato
a Gavirate (Varese) il 24 ottobre 1944, domiciliato  in  Milano  alla
via Lentasio n. 9.
  3.  Il  presente decreto sara' comunicato alla camera di commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura  di  Milano  per  l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese.
  4.  Avverso  il  presente  provvedimento  potra'  essere presentato
ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro  sessanta  giorni
ovvero  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni,
decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.
  5. Il presente decreto sara'  pubblicato  nela  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 luglio 1996
                                                 Il Ministro: BERSANI