MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 1996 

  Istituzione di nuovi codici per il pagamento delle maggiori imposte
dovute ai fini delle imposte sui redditi e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' delle relative penalita'.
(GU n.165 del 16-7-1996)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 30  settembre  1994,  n.  564,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656,
concernente l'accertamento con  adesione  del  contribuente  ai  fini
delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto;
  Visto  il  regolamento  del  30  aprile  1996,  n.  316, emanato in
attuazione del comma 6, art. 2-bis, della legge 30 novembre 1994,  n.
656, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996;
  Considerato che sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 4
del  regolamento  del 30 aprile 1996, n. 316, i pagamenti delle somme
indicate nell'atto di  adesione  devono  essere  eseguiti,  in  unica
soluzione, mediante delega alle banche ovvero al concessionario della
riscossione,  previa  l'emanazione  di  un  decreto  ministeriale per
stabilire le relative modalita' di attuazione;
  Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, adottato  con
decreto  del  Ministro  delle  finanze  28  dicembre  1993,  n.  567,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993;
  Visti i decreti  del  Ministro  delle  finanze  30  dicembre  1993,
pubblicati  nel  supplemento  ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale
dell'8 gennaio 1994, concernenti  l'approvazione  delle  distinte  di
versamento  al  concessionario  e delle deleghe bancarie e il decreto
del  Ministro  delle  finanze  30  dicembre  1993,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  n. 12 della Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio
1994, riguardante l'approvazione dei  bollettini  di  conto  corrente
postale vincolato;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  finanze 3 maggio 1991 e 25
settembre 1995, pubblicati rispettivamente nella  Gazzetta  Ufficiale
n.  103  del  4  maggio  1991  e  n.  228  del 29 settembre 1995, che
riguardano, tra l'altro, le modalita' di pagamento di alcune  imposte
sostitutive  mediante  versamento al concessionario o mediante delega
alle banche, da utilizzare da  parte  di  non  intestatari  di  conto
fiscale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  16 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1989, con il quale  e'
stato approvato il bollettino di conto corrente postale mod. 11;
  Ritenuta  la  necessita' di istituire nuovi codici per il pagamento
delle maggiori imposte dovute ai fini delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' delle relative penalita':
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  versamento  delle  somme  dovute  ai  sensi dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.  316,  per
la  definizione  dell'accertamento  con  adesione del contribuente ai
fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, e'  effettuato,
per  ciascun  anno  definito,  al  concessionario  della  riscossione
competente in base all'ultimo domicilio fiscale  del  contribuente  o
mediante  delega alle banche, utilizzando rispettivamente la distinta
mod. 21 o la delega di pagamento mod. C, ovvero, in caso di pagamento
tramite gli uffici postali, il bollettino mod. 31. I contribuenti non
piu'  intestatari  di  conto  fiscale  eseguono  il   versamento   al
concessionario   competente  al  momento  della  chiusura  del  conto
fiscale, utilizzando la distinta mod. 8  o  il  bollettino  di  conto
corrente  postale  mod. 11 ovvero, per i tributi dovuti dalle persone
fisiche e dalle  societa'  di  persone  anche  mediante  delega  alle
banche,  utilizzando  il  modello  di  cui al decreto ministeriale 25
settembre 1995, contraddistinto da  carta  bianca  e  grafica  colore
azzurro.  Per  l'imposta  sul valore aggiunto dovuta dai contribuenti
non piu' intestatari  di  conto  fiscale  si  utilizzano  comunque  i
modelli  da  conto fiscale indicando il numero di conto fiscale ormai
chiuso e il numero di partita IVA  gia'  attribuito,  effettuando  il
relativo  versamento al concessionario competente secondo il predetto
numero di conto fiscale.
  2. Per il versamento al concessionario o alla banca delle somme  di
cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici:
   4453 - IRPEF e relativi interessi - accertamento con adesione
   4454   -   sanzioni   e   altre   somme  dovute  relativamente  al
codice-tributo 4453;
   3453 - ILOR e relativi interessi - accertamento con adesione;
   3454  -  sanzioni  e   altre   somme   dovute   relativamente   al
codice-tributo 3453;
   2453 - IRPEG e relativi interessi - accertamento con adesione;
   2454   -   sanzioni   e   altre   somme  dovute  relativamente  al
codice-tributo 2453;
   6316 - IVA e relativi interessi - accertamento con adesione;
   6317  -  sanzioni  e   altre   somme   dovute   relativamente   al
codice-tributo 6316.
  3.  Sui  modelli  8  e  11 nonche' sul modello di cui al decreto 25
settembre 1995 non va indicato l'ufficio o il centro di servizio  cui
e' destinata la dichiarazone dei redditi.
  4.  Le  avvertenze  riportate  sui  modelli  di cui al comma 1 sono
integrate con i codici di cui al comma 2. Il periodo  di  riferimento
da riportare sui modelli di versamento o l'anno d'imposta da indicare
sui  modelli di delega bancaria e' l'anno per il quale si e' definito
l'accertamento.
  5. Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle  commissioni
spettanti,  sono  versate  per  intero  all'erario, ai seguenti capi,
capitoli e articoli di bilancio:
    Codice-tributo     Capo     Capitolo     Articolo
           --           --         --           --
   4453  ..........     VI        1023          22
   4454  ..........     VI        1023          22
   3453  ..........     VI        1025          18
   3454  ..........     VI        1025          18
   2453  ..........     VI        1024          10
   2454  ..........     VI        1024          10
   6316  ..........    VIII       1203           5
   6317  ..........    VIII       1203           5
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 luglio 1996
                                                   Il Ministro: VISCO