Scioglimento della societa' cooperativa "Edilizia popolare a r.l.", in Pontecorvo.(GU n.167 del 18-7-1996)
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 2544 del codice civile; Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975; Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale e' stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle societa' cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma; Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 settembre 1995 eseguita nei confronti della societa' cooperativa edilizia popolare a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, secondo periodo, del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992; Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo; Decreta: La societa' cooperativa "Edilizia popolare a r.l.", con sede in Pontecorvo, costituita per rogito notaio Turchetta Paolo in data 1 marzo 1983, repertorio n. 658, registro societa' n. 1530, tribunale di Cassino, BUSC n. 977/197369, e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400. Frosinone, 9 luglio 1996 Il direttore: NECCI