MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 luglio 1996 

  Scioglimento della societa' cooperativa edilizia "Villaggio  Azalea
a r.l.", in Piacenza.
(GU n.167 del 18-7-1996)

                            IL DIRETTORE
                 DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
               E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PIACENZA
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto il decreto del direttore generale della  cooperazione  del  6
marzo  1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di
scioglimento d'ufficio senza nomina  di  liquidatore  delle  societa'
cooperative  di  cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544
del codice civile, primo comma;
  Visto il verbale di  ispezione  ordinaria  eseguito  sull'attivita'
della  cooperativa  edilizia  Villaggio Azalea, con sede in Piacenza,
via Felice Frasi n. 31, in data 27 giugno 1995, da cui risulta che la
medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato primo comma
dell'art. 2544 del codice  civile  e  dall'art.  18  della  legge  n.
59/1992,  che non vi sono partite ne' attive ne' passive e che quindi
non e' necessaria la nomina di un commissario liquidatore;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa edilizia "Villaggio  Azalea  a  r.l.",  con
sede  in  Piacenza,  via  Felice  Frasi  n. 31, costituita per rogito
notaio Del Giudice in data 1 maggio 1981, rep.  n. 120853, reg.  soc.
6247;  BUSC  n.  713/183122  e' sciolta in base al combinato disposto
dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi  17  luglio  1975,  n.
400,  art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla
nomina di un commissario liquidatore.
   Piacenza, 3 luglio 1996
                                                Il direttore: VETTORI