Classificazione ai fini del servizio antincendi dell'aeroporto di Torino.(GU n.167 del 18-7-1996)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la tabella A, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Torino e' inserito nella terza classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930; Vista la nota 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 6-quater, della legge 3 agosto 1995, n. 351, l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Torino dalla terza alla seconda, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo; Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Torino sono adeguate alla classe richiesta; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno e' delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge; Decreta: Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Torino e' inserito nella seconda classe della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930. Roma, 22 giugno 1996 Il Ministro: NAPOLITANO